L’impugnazione del P.G. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice “a quo”, alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata e’ inammissibile.
Il deposito presso la segreteria della pubblica accusa non puo’ infatti ritenersi idonee a far ritenere rispettati gli adempimenti previsti dall’articolo 582 c.p.p. trattandosi di modalita’ estranea al dettato normativo.
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 301
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO U. – rel. Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 15/09/2016 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) del foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15/09/2016 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Tolmezzo emessa in data 04/12/2012 appellata dalla Procura Generale, condannava (OMISSIS) alla pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa perche’ ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione continuata contestato in rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (articoli 582, 585 e 591 c.p.p.) per la mancata dichiarazione d’inammissibilita’ dell’appello del P.G. in quanto tardivamente proposto; la nullita’ del giudizio di secondo grado per l’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato ed al suo difensore di fiducia (la notifica dell’atto era stata effettuata presso l’avvocato domiciliatario nominato per il giudizio in Tribunale, con successiva revoca dell’incarico); la mancata rinnovazione del dibattimento ai fini dell’assunzione in contraddittorio delle prove dichiarative.
3. Il primo motivo e’ fondato ed assorbente.
segue pagina successiva
[…]
Leave a Reply