Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2653. In casi di truffa ai danni dello Stato è confiscabile l’intera somma percepita e non soltanto i costi sovrafatturati.

In casi di truffa ai danni dello Stato è confiscabile l’intera somma percepita e non soltanto i costi sovrafatturati.

 

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2653
Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Mari – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Pavia;

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice per il riesame delle misure cautelari reali, in data 8/9/2017;

nei confronti di:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

Udita nell’udienza camerale del 15 dicembre 2017 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ceniccola Elisabetta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Pavia;

Letta la memoria ex articolo 611 c.p.p. presentata dal difensore dell’indagato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero in subordine la remissione alla Sezione Unite;

Udito il difensore dell’indagato l’Avv. (OMISSIS) che si e’ riportato alla memoria e ha insistito nella richiesta di rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Pavia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, annullava parzialmente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto e alla confisca per equivalente disposti dal Gip presso il Tribunale di Pavia in data 12/7/2017 per la parte eccedente l’importo di Euro 350 mila, riconosciuto come profitto del reato ex articolo 640 bis c.p. ascritto all’ (OMISSIS) e ai coindagati, consistente nell’indebita percezione di un contributo statale pari ad Euro 623.053,44 erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in favore della (OMISSIS) come incentivo all’organizzazione di corsi di formazione professionale dei lavoratori nel settore degli autotrasporti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.m., deducendo la violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata recepito nella quantificazione del profitto da reato suscettibile di sequestro preventivo in funzione della confisca non l’intero importo del contributo (come ritenuto dal Gip) sibbene i soli costi sovrafatturati, ritenendo di dover tenere conto delle prestazioni effettivamente eseguite, quantunque il Ministero erogante abbia disposto la revoca dell’intero contributo. Osserva il P.m. ricorrente che siffatta interpretazione si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che in casi analoghi ha ritenuto assoggettabile a sequestro preventivo l’intero contributo erogato, evidenziando come nella specie sia ininfluente la distinzione tra reati-contratto e reati in contratto in quanto si e’ in presenza di una condotta sin dall’origine decettiva da parte del soggetto richiedente tale da far ritenere integralmente illecito il contributo percepito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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