Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1890. L’associazione professionale non può reclamare un compenso in via solidale da tutti i soci per l’attività svolta da un suo ragioniere

L’associazione professionale non può reclamare un compenso in via solidale da tutti i soci per l’attività svolta da un suo ragioniere di assistenza nella compravendita di quote sociali se manca la prova di un unico mandato al singolo professionista, malgrado la presenza di interessi contrapposti e la contrarietà di alcuni soci.

Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1890
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25854-2014 proposto da:
(OMISSIS), quale rappresentante dello (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1473/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ragioniere (OMISSIS) “nella sua qualita’ di componente e legale rappresentante dello (OMISSIS)” propone ricorso, articolato in tre censure, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1473/2013, depositata il 26 agosto 2013.
Resistono con tre distinti controricorsi: (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
Il giudizio ebbe inizio su domanda monitoria proposta dal ragioniere (OMISSIS) nella qualita’ di componente e legale rappresentante dello (OMISSIS), che porto’ in data 16 ottobre 1998 alla emissione di decreto ingiuntivo per la somma di Lire 278.726.343, oltre interessi, a carico solidale di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 9 agosto 2007, rigetto’ le opposizioni, osservando come, indipendentemente dall’effettivo conferimento dell’incarico professionale, risultasse che il ragioniere (OMISSIS) avesse prestato la sua attivita’ a vantaggio di tutte le parti, comunque interessate alla operazione di cessione delle quote della (OMISSIS) s.r.l.
Vennero cosi’ avanzati separati appelli da (OMISSIS), da (E ALTRI OMISSIS)
Sull’impugnazione di (OMISSIS), la Corte di Bologna evidenzio’ il difetto di prova del conferimento da parte di (OMISSIS) dell’incarico professionale allo studio professionale (OMISSIS), essendo tale conferimento presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto al compenso, indipendentemente dal fatto, invece valorizzato dal Tribunale, inerente al vantaggio comunque conseguito dallo svolgimento dell’attivita’ del professionista. La Corte d’Appello sottolineo’ altresi’ l’inverosimiglianza, sul piano logico, dell’affidamento al medesimo professionista della cura dei rispettivi interessi da parte di tutti i contraenti, giacche’ titolari di situazioni contrapposte, e rimarco’ come (OMISSIS) fosse rimasto estraneo al preliminare di cessione stipulato il 29 giugno 1992 tra l’acquirente (OMISSIS) e gli altri soci, essendo egli contrario all’inizio a questa operazione, come confermato dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Circa l’appello di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Quanto, infine, all’appello di (OMISSIS), analogamente la Corte di Bologna smenti’ l’esistenza di un conferimento di incarico professionale dallo stesso allo Studio (OMISSIS). Piuttosto, nell’allegata corrispondenza tra (OMISSIS) e il ragioniere (OMISSIS), risultava come quest’ultimo indicasse quale propri clienti o rappresentati i venditori delle quote. Anche per tale posizione, i giudici di appello si riferirono alle deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano dichiarato che il (OMISSIS) avesse lui stesso predisposto il testo del preliminare, si fosse rivolto alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. per avere la revisione della contabilita’ della (OMISSIS) s.r.l., si fosse avvalso dell’assistenza e della consulenza di un tributarista e di un avvocato e fosse stato indotto solo dal mediatore (OMISSIS) a dare una remunerazione al ragioniere Dellagiovanna per aver convinto (OMISSIS) a concludere la cessione.
I controricorrenti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. Non puo’ considerarsi evidentemente motivo per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata quello indicato sub a (pagina 14 di ricorso), circa il termine annuale per ricorrere, in quanto esso si limita a considerare che la modifica dell’articolo 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, con cui e’ stato sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, e’ applicabile, ai sensi dell’articolo 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, peraltro dovendosi aver riguardo, in proposito, a che sia anteriore a tale data l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e non quello del giudizio di appello, come invece deduce lo stesso ricorrente.
3. Il motivo denominato B allega l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa il conferimento dell’incarico professionale allo Studio (OMISSIS). Il ricorrente assume che le considerazioni della Corte d’Appello, che hanno negato la prova di tale incarico, siano contraddittorie rispetto alle risultanze dell’istruttoria e inverosimili sul piano logico. Si evidenzia come il ragioniere (OMISSIS) non avrebbe certo potuto impiegare piu’ di un anno del proprio tempo in modo gratuito al servizio di parti contrattuali che trattavano una cessione di partecipazioni sociali del valore di nove miliardi di Lire. L’istruttoria svolta dimostrerebbe, piuttosto, che il ragioniere (OMISSIS) abbia svolto un ruolo super partes per portare a termine la cessione delle quote societarie, essendo inconfutabile l’attivita’ da lui compiuta. Avrebbe altresi’ errato la Corte d’Appello nel trattare separatamente i tre appelli, essendo stato il ragioniere (OMISSIS) per tutti i contraenti un “punto di riferimento sotto ogni aspetto della cessione”.
Il motivo di ricorso denominato C deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2229 c.c. e ss.. Il ricorrente ribadisce come tutte le prove raccolte avessero confermato l’attivita’ professionale svolta dal ragioniere (OMISSIS) per la cessione delle quote della (OMISSIS) s.r.l., sicche’, in forza dell’articolo 2233 c.c., tali prestazioni dovevano essere compensate.
3.1. I motivi B e C possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano del tutto infondati.
Quanto, in particolare, al primo motivo, e’ noto come l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), senza che sia piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, invece qui ipotizzato nel primo motivo di ricorso. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volonta’ di avvalersi della sua attivita’ e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Cio’ comporta che il cliente del professionista non e’ necessariamente colui nel cui interesse o a vantaggio del quale viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed e’ conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, puo’ essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimita’ (Cass. Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10/02/2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29/09/2004, n. 19596; Cass. Sez. 1, 02/06/2000, n. 7309; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244; Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345).
La Corte d’Appello, in relazione alle diverse posizioni degli appellanti, ha adoperato piu’ argomenti: l’inverosimiglianza dell’affidamento ad uno stesso professionista, con incarico unico, della cura degli interessi contrapposti dei diversi contraenti; l’iniziale contrarieta’ del socio (OMISSIS) all’operazione di cessione in favore di (OMISSIS); la giustificazione dell’attivita’ comunque svolta dal ragioniere (OMISSIS) in forza della sua qualita’ di commercialista della (OMISSIS) s.r.l.; il progredire delle trattative della cessione narrato dai testimoni; il notevole ritardo con cui il ragioniere (OMISSIS) domando’ ai soci della (OMISSIS) s.r.l. il proprio compenso; l’assenza di ogni riferimento ad un formale incarico nelle lettere del 5 novembre 1997 e del 18 gennaio 1998; il contenuto della corrispondenza tra (OMISSIS) e il ragioniere (OMISSIS); la presenza di altre figure professionali investite di compiti di revisione e di consulenza nelle trattative sulla cessione di quote.
Il ricorrente, con censure che non rivelano specificita’ e riferibilita’ alla sentenza impugnata, insiste soltanto nell’individuare in tutti i controricorrenti i beneficiari delle proprie opere professionali, postulando che cio’ basti a renderli ex se obbligati a corrispondergli i compensi pretesi, laddove, come appena ribadito, egli era piuttosto gravato di provare l’avvenuto conferimento del relativo incarico da parte dei soci della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS), avendo loro richiesto il pagamento degli onorari in via solidale.
D’altro canto, proprio perche’ con il decreto ingiuntivo azionato dal ragioniere (OMISSIS) era stato dedotto un debito solidale per l’intero ed unitario compenso professionale gravante su tutti gli intimati, sarebbe stato indispensabile dimostrare anche che la prestazione di assistenza e consulenza contabile nella compravendita delle quote sociali della (OMISSIS) s.r.l. fosse stata oggetto di incarico conferito congiuntamente da tutte le parti dell’operazione di cessione (ovvero con un unico atto di volonta’), nel senso che ognuna di esse si era determinata al conferimento dell’incarico al (OMISSIS) in ragione dell’adesione delle altre, in vista del compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, e non di una somma di piu’ affari distinti e separabili tra loro. La presunzione di solidarieta’ passiva, stabilita in linea generale dall’articolo 1294 c.c. nelle obbligazioni con pluralita’ di debitori, ha, infatti, come presupposto, l’assunzione da parte di essi di un unico debito, cioe’ la sussistenza di quella situazione condebitoria che e’ alla base del concetto stesso di solidarieta’ e si concreta nel fatto che piu’ debitori si siano obbligati per la medesima prestazione, medesimezza che corrisponde normalmente ad un interesse comune e, a sua volta, giustifica la solidarieta’ del vincolo.
Rimane, peraltro, all’apprezzamento della Corte di merito, in quanto accertamento di fatto, la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale, accertamento che i giudici di appello hanno compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare. Tale apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’ in quanto risulta motivato sia sotto il profilo della coerenza formale, sia quanto all’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa della decisione. Il primo ed il secondo motivo di ricorso si risolvono, cosi’, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dei giudici del merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, prospettando un migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati istruttori acquisiti.
Circa, in particolare, il motivo di ricorso denominato C, la giusta considerazione che il contratto di prestazione d’opera professionale e’ un negozio bilaterale essenzialmente oneroso, implica che il silenzio dei contraenti in ordine al compenso non esclude che questo sia dovuto, ma non anche che il diritto al compenso del professionista possa prescindere dalla prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del cliente.
IVA motivo di ricorso denominato D denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 c.c., per aver la Corte d’Appello sostenuto che l’incarico di effettuare le relazioni di stima sarebbe stato conferito al dottor (OMISSIS) in proprio e non quale componente dello Studio (OMISSIS). L’assunto si definisce dalla ricorrente errato perche’ “lo (OMISSIS) costituisce un’associazione non riconosciuta”.
4.1. Anche questo motivo denota carenze di specificita’ e di riferibilita’ alle rationes decidendi esplicitate in proposito nella sentenza impugnata. La Corte di Bologna non ha affatto negato la legittimazione attiva dello (OMISSIS) rispetto alla domanda di pagamento del compenso professionale; essa, tuttavia, quanto alle attivita’ svolte dal dottor (OMISSIS) (relazioni di stima delle quote), ha affermato che le stesse fossero state oggetto di incarico attribuito personalmente a quel professionista, e non fossero invece imputabili allo (OMISSIS), mancando pure prova che il dottor (OMISSIS) fosse aderente a tale associazione professionale.
E’ certo nell’interpretazione di questa Corte che, poiche’ l’articolo 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo’ non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Sez. 1, 26/07/2016, n. 15417; Cass. Sez. 1, 15/07/2011, n. 15694). Quel che pero’ la Corte d’Appello di Bologna ha affermato (e che il ricorrente confuta infondatamente come violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 c.c.) e’ che non fosse stata data dimostrazione in giudizio che le relazioni di stima delle quote sociali redatte dal dottor (OMISSIS) fossero state espletate sulla base di contratto stipulato dai clienti con lo (OMISSIS), e di incarico poi delegato allo stesso (OMISSIS), ed anzi che nemmeno risultasse certo che (OMISSIS) fosse un aderente a quella associazione, la quale ultima non ha percio’ titolo per domandare il pagamento del credito per le rispettive prestazioni svolte.
5. Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, in favore dei distinti controricorrenti (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per il controricorrente (OMISSIS) in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; per i controricorrenti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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