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L’effettuata notifica del controricorso ha comunque raggiunto il proprio scopo consentendo alla parte avversa di dedurre in proposito, attese le stesse deduzioni ora in esame.
L’eccezione va, pertanto, disattesa.
2.- Col motivo del ricorso si’ deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. e dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Parte ricorrente lamenta l’erroneita’ della gravata decisione evidenziando la natura giuridica dell’attivita’ svolta dai periti assicurativi (assimilabile a quella dell’impresa con conseguente assunzione di rischio).
Con lo stesso motivo si deduce, altresi’, l’errata interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle S.U. n. 23726/2007 e 5491/2015 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente, in particolare, ritiene che – alla stregua degli invocati principi – il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute di una attivita’ di perito assicurativo svolta in favore della (OMISSIS) spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante l’invio delle parcelle in conformita’ dello schema predisposto dalla societa’ assicuratrice, rispondendo tale modalita’ solo ad una necessita’ organizzativa interna della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti contratti d’opera professionale e quindi la possibilita’ di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie.
Parte ricorrente – in via gradata e nell’ipotesi in cui fosse, nella fattispecie, affermato l’intervenuto frazionamento del credito – richiama il diverso orientamento che utilizza il rimedio della riunione e della liquidazione delle spese come se si trattasse di un unico processo.
3.- Entrambi i plurimi profili dell’esposto articolato motivo possono essere, per la loro connessione, trattati congiuntamente con complessivo esame delle formulate censure.
In riferimento alle stesse il ricorso e’ infondato, pur rendendosi necessaria, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale deve ritenersi che, benche’ alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del ricorrente), non puo’ da cio’ farsi discendere un’unica prestazione professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralita’ di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato infatti che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della Compagnia.
Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal (OMISSIS) siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.
Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della possibilita’ di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma solo a determinate condizioni.
E, quindi, solo ove le suddette pretese creditorie (pur facendo capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti ed essendo, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo) non possano essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale.
Nell’esposto contesto le domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
E, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ex articolo 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101 c.p.c., comma 2 (Sez. civ., SS. UU, Sent. 16 febbraio 2017, n. 4090).
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