Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1917. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non rileva la idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte

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Nei termini indicati, l’orientamento minoritario qui disatteso svilisce l’accertamento in concreto e non meramente correlato a valutazioni di idoneita’ astratta delle condizioni che si assume abbiano favorito la commissione del reato richiesto in generale dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5; invero, posto che “il fondamento dell’aggravante risiede nella considerazione in termini di maggior disvalore della condotta li’ dove il reo approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verra’ a svolgersi”, “la valutazione della sussistenza dell’aggravante va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioe’ reso piu’ difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato”, occorrendo, quindi, “che la difesa sia stata concretamente ostacolata non bastando l’idoneita’ astratta di quelle condizioni a favorire la commissione del reato” (Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016 – dep. 11/07/2016, De Biasi, Rv. 267496; conf., ex purimis, Sez. 2, n. 43128 del 07/10/2014 – dep. 15/10/2014, Apicella, Rv. 260530; Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013 – dep. 12/02/2014, Di Guida, Rv. 258337).

Del resto, siffatto accertamento – in concreto e non basato su valutazioni di elementi astrattamente idonei a determinare la minorata difesa della vittima – e’ richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ anche con riguardo ad un altro fattore potenzialmente idoneo, cosi’ come l’aver commesso il reato in tempo di notte, ad integrare, insieme con altre circostanze del caso concreto, la fattispecie ex articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, ossia l’eta’ della vittima: infatti, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della minorata difesa, l’eta’ avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, rileva in misura maggiore attribuendo al giudice di verificare, allorche’ il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidita’ o incapacita’ di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalita’ (Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011 – dep. 24/10/2011, Cavo’, Rv. 250948; conf. Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010 – dep. 07/10/2010, Licciardello, Rv. 248163).

L’orientamento qui confermato, infine, assicura una piu’ sicura rispondenza della fattispecie circostanziale al principio di offensivita’. Come sottolineato, proprio in tema di circostanze aggravanti, dalle Sezioni unite di questa Corte, “l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile”: pertanto, “i singoli tipi di reato” – ma il rilievo va appunto riferito anche alle fattispecie circostanziali – “dovranno essere ricostruiti in conformita’ al principio di offensivita’, sicche’ tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovra’ operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 – dep. 30/09/2013, Sciuscio). Ora, solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata e’ idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si e’ visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle “possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verra’ a svolgersi” (Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, cit.): maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta – maggiore – offensivita’ che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5.

2.3. La sentenza impugnata, che, come si e’ anticipato, si e’ limitata a valorizzare il dato temporale del tempus commissi delicti, deve essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che si uniformera’ ai principi di diritto richiamati al precedente punto 2.1.

3. Il secondo motivo non e’ fondato. La Corte distrettuale ha confermato la statuizione relativa all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, ritenendo sussumibile in detta fattispecie lo smontaggio della scatola di comando del sistema elettrico al fine di “fare contatto ed aprire la serranda” del garage. Le censure dei ricorrenti, incentrate, principalmente, sulla mancata causazione di alcun danno alla serranda, non sono fondate alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in forza del quale, in tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose e’ configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un’attivita’ di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 – dep. 18/02/2015, Gravina, Rv. 262547), essendo necessario che la violenza sia esercitata non gia’ sulla res oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all’amotio della prima (Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 – dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725).

4. Il terzo motivo non e’ fondato. Premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, a reato consumato, e quindi ad evento gia’ verificatosi, interviene il ravvedimento dell’agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n. 7033 del 11/01/1996 – dep. 11/07/1996, Pietrzak, Rv. 205326), la Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell’applicazione della circostanza attenuante in questione sotto un duplice profilo: per un verso, ha escluso la spontaneita’ dell’indicazione riferita dall’imputato agli operanti (“Lasciatemi stare la macchina l’ho messa vicino alla scuola”) e, per altro verso, ha rilevato che l’auto era stata lasciata a pochi metri dal garage dal quale era stata sottratta, sicche’ la polizia giudiziaria, anche eventualmente con l’aiuto della persona offesa, avrebbe comunque trovato in brevissimo tempo il veicolo, a prescindere dall’indicazione data dall’imputato; argomentazione, quest’ultima relativa all’efficacia dell’indicazione fornita dall’imputato, priva di cadute di conseguenzialita’ logica e correlata al dato obiettivo della “brevissima distanza” tra il luogo della sottrazione e quello in cui l’auto era stata lasciata, il che rende ragione dell’infondatezza delle censure del ricorrente, che, peraltro, omette di confrontarsi con il rilievo della Corte distrettuale circa la mancanza di spontaneita’ dell’indicazione.

5. Pertanto, assorbite le censure articolate con il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, nonche’, per l’effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su detti punti ad altra Sezione della corte di appello di Bari, mentre nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5 nonche’ al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sui detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;

rigetta nel resto i ricorsi.

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