Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1917. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non rileva la idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte

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Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, e vizi di motivazione. Con riferimento alla sola posizione di (OMISSIS), non e’ corretto il diniego dell’ipotesi del ravvedimento operoso, essendo illogico ipotizzare il ritrovamento del veicolo in pochi secondi da parte della polizia giudiziaria, specie se fondato su un fattore eventuale, ossia la collaborazione della persona offesa.

Il quarto motivo denuncia inosservanza degli articoli 62 bis, 133, 163 e 164 c.p. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello non ha concesso a (OMISSIS) la sospensione condizionale della pena richiamando una sentenza di perdono giudiziale da minorenne, laddove l’esclusione di alcuna delle circostanze aggravanti potrebbe determinare un rivalutazione globale degli elementi di cui all’articolo 133 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono solo in parte fondati.

2. Il primo motivo e’ fondato, nei termini di seguito indicati.

2.1. Secondo l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte (orientamento condiviso dal Collegio), ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per se’ solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016 – dep. 15/12/2016, Mihai, Rv. 268697; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3598 del 18/01/2011 – dep. 01/02/2011, Salvatore, Rv. 249270; Sez. 5, n. 19615 del 11/03/2011 – dep. 18/05/2011, Garritano, Rv. 250183; Sez. 1, n. 10268 del 09/10/1996 – dep. 30/11/1996, Bertotti, Rv. 206117): ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, dunque, non rileva “la idoneita’ astratta di una situazione, quale il tempo di notte o l’eta’”, ma e’ “necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata” (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010 – dep. 04/03/2010, Maero, Rv. 246160). Affinche’, dunque, il tempo di notte possa avere rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, e’ sufficiente che abbia in concreto, per il concorso di altre circostanze, agevolato il colpevole nell’esecuzione del reato, nel senso cioe’ che si sia effettivamente verificato l’annullamento o la restrizione dei poteri di difesa pubblica o privata (Sez. 2, n. 2420 del 03/12/1969 – dep. 28/02/1970, Contini, Rv. 114122; conf. Sez. 2, n. 2196 del 30/10/1968 – dep. 29/03/1969, Raidone, Rv. 110892; Sez. 2, n. 1638 del 21/06/1968 – dep. 30/11/1968, Signorelli, Rv. 109596), sicche’ e’ necessario l’accertamento di elementi sintomatici di quella obiettiva situazione di vulnerabilita’ in cui versava il soggetto passivo, della quale l’agente avrebbe profittato (Sez. 2, n. 5266 del 13/12/2005 – dep. 10/02/2006, Moscato, Rv. 233573; conf. Sez. 1, n. 10016 del 25/05/1987 – dep. 23/09/1987, Arena, Rv. 176710); in altri termini, e’ necessario l’accertamento di “altre condizioni che (consentano), attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacita’ di difesa sia pubblica che privata” (Sez. 1, n. 346 del 20/05/1987 – dep. 13/01/1988, Raddato, Rv. 177396), ossia che ricorrano altre circostanze che dimostrino come la pubblica o privata difesa sia stata impedita od anche solo ostacolata (Sez. 1, n. 323 del 12/10/1971 – dep. 25/01/1972, Scalia, Rv. 119880; conf. Sez. 2, n. 6694 del 03/02/1976 – dep. 03/06/1976, Stipa, Rv. 136921; Sez. 2, n. 1323 del 26/05/1969 – dep. 23/10/1969, Gerardi, Rv. 113016).

2.2. Non puo’ essere, invece, condiviso l’orientamento minoritario, seguito dalla sentenza impugnata, secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per se’ gli estremi dell’aggravante della minorata difesa (Sez. 5, n. 32244 del 26/01/2015 – dep. 22/07/2015, Halilovic, Rv. 265300; conf. Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011 – dep. 25/02/2011, Santamaria, Rv. 249603; Sez. 5, n. 35616 del 27/05/2010 – dep. 04/10/2010, Di Mella, Rv. 248883; Sez. 4, n. 34354 del 08/07/2009 – dep. 04/09/2009, Perica, Rv. 244988; Sez. 2, n. 2947 del 13/10/1980 – dep. 04/04/1981, Marino, Rv. 148284). Tale orientamento, infatti, fa leva su leva su un approccio astrattizzante nella ricostruzione del fatto, affermando, ad esempio, che di notte “la sorveglianza degli aventi diritto e’ solitamente piu’ tenue ovvero addirittura assente” (Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011, Santamaria, cit.).

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