Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità (tra cui vi rientra il c.d aquaplaning) non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall’agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente
Sentenza 12 gennaio 2018, n. 1229
Data udienza 26 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
Dott. COSTANTINI Francesc – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1700715 del 27/01/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa COSTANTINI FRANCESCA;
sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Dott. STABILE Carmine che conclude per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), del foro di Nola che chiede l’accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), del foro di Napoli che chiede la conferma della sentenza di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in primo grado nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 590 cod. pen. al medesimo contestato per avere cagionato, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni personali a (OMISSIS).
2. Secondo la concorde ricostruzione delle pronunce di merito, il sinistro si era verificato in quanto, il (OMISSIS), percorrendo a bordo della propria autovettura, Opel Corsa tg. (OMISSIS), la strada statale (OMISSIS), perdeva il controllo del veicolo a causa della scarsa visibilita’ e degli allagamenti provocati dalle forti piogge intervenute nel corso della giornata, e tamponava la Fiat Panda, tg. (OMISSIS), condotta da (OMISSIS). A seguito dell’impatto, la Opel Corsa si disponeva trasversalmente sulla carreggiata invadendo anche parte della corsia di emergenza. Sopraggiungeva nel frattempo la Lancia Lybra, tg. (OMISSIS), condotta da (OMISSIS) che investiva sia il (OMISSIS) che il (OMISSIS), nel frattempo scesi dalle rispettive autovetture, cagionando lesioni personali gravi al primo e il decesso del secondo.
3. A seguito dell’accaduto veniva contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) il reato di omicidio colposo ai danni di (OMISSIS) e, al solo (OMISSIS), anche il reato di lesioni colpose ai danni di (OMISSIS).
4. Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertato che la morte di (OMISSIS) e le lesioni riportate da (OMISSIS) erano sicuramente riconducibili ai traumi causati dalla collisione con la Lancia Lybra condotta dall’ (OMISSIS) e al successivo impatto delle vittime con il suolo, nondimeno aveva evidenziato che le risultanze acquisite non avevano consentito di accertare con sufficiente certezza la velocita’ tenuta dai veicoli condotti dagli imputati nelle fasi immediatamente precedenti al sinistro ed aveva, conseguentemente, escluso che potesse dirsi provato che i due imputati avessero violato alcuna delle regole precauzionali imposte dall’articolo 141 C.d.S., ne’ che avessero concorso alla causazione dell’incidente mortale con lesioni per lo stesso coimputato (OMISSIS). Il primo giudice riteneva, dunque, che il sinistro fosse, invero, causalmente riconducibile, in via esclusiva, alla presenza sulla sede stradale dell’enorme pozzanghera che aveva occupato sia la corsia di sorpasso sia parte della corsia di emergenza ed era tale da costituire un ostacolo del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra le condotte poste in essere dagli imputati e gli eventi lesivi.
5. La Corte territoriale, investita dell’appello proposto da (OMISSIS), ha confermato la sentenza impugnata condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito. Ha, inoltre, respinto il secondo motivo di gravame con il quale si chiedeva la sostituzione della formula assolutoria adottata con quella “perche’ il fatto non costituisce reato”, rilevando che le risultanze processuali avevano evidenziato un difetto del nesso di causalita’ tra condotta ed l’evento e ritenendo, pertanto, adeguata e corretta la formula assolutoria dell’insussistenza del fatto pronunciata in primo grado.
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