Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5500. La detenzione domiciliare per madre di fanciullo infradecenne

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2. Il Tribunale ha respinto le richieste della condannata senza in alcun modo differenziare il giudizio di immeritevolezza in base ai diversi presupposti di ammissione alle varie misure e senza considerare, in particolare, che la detenzione domiciliare per madre di fanciullo infradecenne e’, a differenza delle altre, misura umanitaria e assistenziale e che la stessa puo’ essere negata, in presenza dei presupposti oggettivi per la sua applicazione, solo in situazione in cui risulti una condizione soggettiva di reale pericolo (attuale e basato su fatti concreti) di recidiva specifica.
Ebbene, la motivazione del provvedimento risulta, sotto tale profilo, carente di un’effettiva individuazione di indici concreti di attuale pericolosita’ sociale della condannata, nonche’ di un’effettiva comparazione tra gli stessi e l’esigenza di tutela del diritto all’affettivita’ dei minori che non puo’ essere banalizzata con la tautologica affermazione, posta a premessa della decisione, ossia che l'”avere prole di eta’ inferiore ai dieci anni (…) non e’ ovviamente di per se’ sufficiente per il conseguimento della misura alternativa alla detenzione”.
2.1 Il Tribunale ha posto a base del diniego il mero richiamo ai precedenti penali della ricorrente, senza nemmeno specificarne natura e tipologia e omettendo di collocare con precisione nel tempo i fatti oggetto delle pregresse condanne; ha valorizzato una denunzia del febbraio 2015 per rissa senza alcun esame specifico dell’episodio denunziato; ha valorizzato in negativo la commissione di nuovi illeciti dopo la fruizione di misure alternative, ma nessun accenno ha fatto al comportamento tenuto dalla condannata durante il periodo di pregressa detenzione domiciliare, ne’ alla sua situazione familiare e alle condizioni di salute di uno dei minori infredecenni.
3. Sicche’ ha ragione il difensore quando afferma che la prognosi di recidiva formulata non appare sostenuta da dati concreti ed attuali ed e’ immotivata quanto all’eventuale percorso di risocializzazione intrapreso, come pure immotivato e’ il provvedimento quanto alla idoneita’ della misura alternativa al contenimento del rischio di recidiva.
Alla luce di tali carenze motivazionali si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno

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