Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3428. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 30, comma 2, (ord. pen.)

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 30, comma 2, (ord. pen.), devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare; il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3428
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 999/2016 GIP TRIBUNALE di MASSA, del 07/11/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona delDott. TAMPIERI Luca, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, richiamati gli articoli 11 e 30 ord. pen., rigettava l’istanza di permesso proposta al fine di consentire a (OMISSIS), sottoposto a custodia cautelare in carcere, di recarsi in ospedale per assistere alla nascita della propria figlia.

2. L’avv. (OMISSIS), in difesa dell’interessato, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 30 ord. pen., comma 2, in materia di permessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ affermato che, ai fini della concessione del permesso di necessita’ previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 30, comma 2, (ord. pen.), devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalita’ della concessione, della particolare gravita’ dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare; il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneita’ del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015 – dep. 18/04/2016, Vitale, Rv. 267210).

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