Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3392. Affinché possa configurarsi il reato di omicidio del consenziente è necessario che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole

Affinché possa configurarsi il reato di omicidio del consenziente è necessario che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica, ciò in quanto deve sempre prevalere il diritto alla vita riconosciuto come inviolabile dall’art. 2 Cost., che non può attribuire a terzi, anche se stretti congiunti, il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della vita altrui, dell’incolumità e dell’integrità fisica di un’altra persona. Ne consegue che si configura il più grave reato di omicidio volontario, allorché il fatto sia commesso in danno di una persona che versi in condizioni patologiche di deficienza psichica.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
SENTENZA 24 gennaio 2018, n.3392

Pres. Di Tomassi – est. Sandrini
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 4.02.2016 la Corte d’assise d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 5.03.2015 dal GIP del Tribunale in sede, all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni 8 di reclusione la pena inflitta a R.S. , confermando nel resto la condanna dell’imputato per i delitti, unificati in continuazione, di omicidio del consenziente e di omicidio volontario, rispettivamente commessi, il (omissis), nel medesimo contesto spaziotemporale, in danno della moglie F.M.T. e del figlio disabile R.A. , la prima uccisa con un colpo di pistola alla testa e il secondo soffocato nel sonno con un cuscino; il GIP aveva escluso l’aggravante della premeditazione e ritenuto, nei confronti del figlio, le aggravanti di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen. e del fatto commesso contro un discendente, giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche e all’attenuante del vizio parziale di mente.

I giudici di merito ricostruivano il contesto fattuale in cui si collocava il duplice omicidio, rappresentato da una situazione di grave disagio familiare esasperata dalla condizione di disabilità di R.A. , affetto da tetraparesi spastico-distonica dall’età di sei mesi, che gli inibiva la deambulazione e la gestione autonoma delle attività fisiologiche, aggravata da un ritardo cognitivo lieve accompagnato da disturbo psicotico e del comportamento; la condizione di salute del figlio aveva inciso negativamente sullo stato psicologico della madre, affetta da depressione e patologia tiroidea; dopo un tentativo rimasto incompiuto di soppressione della moglie e del figlio, che aveva debilitato ulteriormente quest’ultimo, posto in essere l’anno precedente, il duplice omicidio era stato commesso dall’imputato sulla scorta della volontà manifestata dalla moglie in un appunto scritto che ne disponeva le modalità esecutive; la perizia psichiatrica aveva accertato che l’imputato era affetto da scissione paranoidea, che ne scemava grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte territoriale escludeva la sussistenza di un consenso del figlio A. alla propria soppressione, contraddetta da una serie di indici che ne dimostravano l’attaccamento alla vita, tra i quali il conseguimento della laurea in scienze dell’educazione, e dalla patologia psichica che escludeva comunque la formazione di un consapevole consenso all’omicidio; riteneva pertanto corretta la qualificazione del fatto in danno del figlio come omicidio volontario e sussistente l’aggravante della minorata difesa della vittima, in relazione alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze di esecuzione del delitto, in ora notturna.

2. Ricorre per cassazione R.S. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all’omessa derubricazione del reato di cui all’art. 575 in quello di cui all’art. 579 cod.pen., sotto il profilo dell’errore sul consenso della vittima alla propria soppressione in cui era incorso l’imputato; deduce la mancata valutazione degli elementi di fatto dai quali emergeva il convincimento dell’agente di aver agito col consenso del figlio, ricavabili dal riferimento contenuto nella lettera lasciata dalla moglie a una comune volontà della donna e del figlio di porre fine alla propria esistenza, dal rapporto simbiotico esistente tra madre e figlio, dalla soggezione dell’imputato alla volontà della moglie accertata dalla perizia psichiatrica; l’errore sulla sussistenza del consenso era dunque idoneo a escludere il dolo omicidiario, dovendo trovare applicazione – in via analogica – alla fattispecie l’art. 59 terzo comma cod.pen..

Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 59, 61 n. 5, 89 cod.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla mancata esclusione dell’aggravante della minorata difesa, sotto il profilo della sua incompatibilità col disturbo psichico che aveva determinato il riconoscimento dell’attenuante della seminfermità mentale, nonché dell’intento dell’imputato di adempiere alla volontà manifestata dalla moglie nel modo più indolore possibile per il figlio.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 133 cod.pen., censurando il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di doglianza è privo di fondamento per un duplice ordine di ragioni.

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