In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente e’ ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioe’, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e percio’ sostanzialmente inesistente
Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1774
Data udienza 30 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M. – Presidente
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa il 10/06/2016 dalla Corte di appello di Bologna;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione presentata da (OMISSIS), previa quantificazione dell’effettiva entita’ della pena che doveva scontare.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dalla Corte territoriale bolognese sul presupposto che le ragioni familiari addotte dall’istante, a prescindere dal percorso rieducativo intrapreso dal condannato, non legittimavano la concessione della misura sospensiva richiesta.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del provvedimento sospensivo richiesto, che erano stati valutati dalla Corte di appello di Bologna con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, alle quali non si faceva riferimento nemmeno per relationem.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato risulta carente sotto il profilo della ricognizione delle questioni sottoposte al giudizio della Corte di appello di Bologna, che si pronunciava sull’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione presentata da (OMISSIS) in termini generici e svincolati dalle risultanze processuali, facendo impropriamente riferimento alle esigenze familiari dell’istante.
Si consideri, in proposito, che il Giudice dell’esecuzione ometteva di pronunciarsi sulle censure formulate nell’istanza presentata da (OMISSIS) il 15/04/2016, incentrate sulla necessita’ di un’esatta determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 25/06/2010, divenuta irrevocabile il 18/01/2012, costituente il titolo esecutivo azionato nei suoi confronti.
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, ci si trova di fronte a una motivazione tipicamente apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui: “In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente e’ ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioe’, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e percio’ sostanzialmente inesistente” (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).
3. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Bologna, affinche’ proceda a un nuovo esame che tenga conto dei principi che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
Leave a Reply