Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1771. In tema di reclamo ai sensi degli articoli 35 ter e 35 bis ord. pen.

In tema di reclamo ai sensi degli articoli 35 ter e 35 bis ord. pen., va considerata la natura essenzialmente compensativa, piu’ che risarcitoria in senso stretto, dell’azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’articolo 3 della Cedu, tale da escludere che l’istanza debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente che essa indichi i periodi di detenzione, gli istituti di pena e il trattamento penitenziario subito in contrasto col divieto posto dall’articolo 3 della Cedu.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1771
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/10/2016 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DI GIURO;

lette le conclusioni del PG Dr. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, investito dell’istanza di (OMISSIS), detenuto al momento della domanda nella casa circondariale di Augusta, diretta ad ottenere i rimedi risarcitori previsti dall’articolo 35-ter ord. pen., per denunciate condizioni di detenzione contrarie alla dignita’ della persona, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (Cedu), ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, ha dichiarato inammissibile la domanda, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, per carenza dei presupposti della gravita’ e dell’attualita’ del pregiudizio, “a seguito dell’esperita istruttoria”.

2. Avverso il predetto provvedimento (OMISSIS) ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Il ricorrente, censurando l’interpretazione restrittiva della norma offerta dall’ordinanza impugnata e rilevando che la propria istanza deduceva tutti gli elementi da cui evincere il pregiudizio lamentato, ha chiesto l’annullamento di detto provvedimento.

3. Il ricorso e’ fondato per le ragioni che di seguito vengono indicate.

In tema di reclamo ai sensi degli articoli 35 ter e 35 bis ord. pen., va considerata la natura essenzialmente compensativa, piu’ che risarcitoria in senso stretto, dell’azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’articolo 3 della Cedu, tale da escludere che l’istanza debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente che essa indichi i periodi di detenzione, gli istituti di pena e il trattamento penitenziario subito in contrasto col divieto posto dall’articolo 3 della Cedu (Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265855; conformi: n. 22164 del 2015, Rv. 263613 e n. 47480 del 2015, Rv. 265468).

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *