Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1771. In tema di reclamo ai sensi degli articoli 35 ter e 35 bis ord. pen.

segue pagina antecedente
[…]

Nel caso in esame tali requisiti minimi risultano rispettati.

Va, altresi’, osservato che la valutazione circa l’inattualita’ del pregiudizio e/o la mancata allegazione di elementi da cui desumerla non giustifica il decreto di inammissibilita’, senza previo contraddittorio delle parti, in quanto lo stesso e’ previsto dall’articolo 666 c.p.p., comma 2, nei soli casi di “mera riproposizione di una richiesta gia’ rigettata, basata sui medesimi elementi” o di “difetto delle condizioni di legge” e si deve trattare, quanto a quest’ultimo profilo, di insussistenza ictu oculi dei presupposti normativi della richiesta, non implicante alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale (si veda piu’ specificamente per il procedimento di sorveglianza Sez. 1, n.35045 del 18/04/2013, Rv. 257017; e per il procedimento esecutivo Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004 – dep. 26/05/2004, Castellano, Rv. 228996, che riserva al rito camerale, oltre alla delibazione di fondatezza del merito dell’istanza anche le questioni di diritto di non univoca soluzione).

Nel caso di specie non solo la subordinazione del rimedio risarcitorio introdotto dall’articolo 35 ter ord. pen. alla permanenza della violazione denunciata al momento della domanda e’ stata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e questa Corte ha affermato che l’attualita’ del pregiudizio non e’ condizione di accoglibilita’ della domanda riparatoria (c.f.r. Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, Rv. 265973, e la gia’ citata sentenza n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856) e che la stessa puo’ riguardare anche pregiudizi prodottisi prima del 28 giugno 2014 (c.f.r. Sez. 1, n. 3120 in data 19/10/2016, depositata il 10/01/2017; in senso conforme Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016 – dep. 27/02/2017, De Michele, Rv. 269308), sempre che il soggetto all’atto della proposizione della domanda medesima si trovi in condizione di detenzione (l’attualita’ e’ da rapportarsi, dunque, allo status di detenuto in espiazione pena), ma il Magistrato di sorveglianza da’ atto dell’istruttoria esperita in assenza di contraddittorio.

L’assenza del contraddittorio determina violazione del procedimento previsto dall’articolo 666 c.p.p., commi 3 e 4, per omessa convocazione delle parti e mancata celebrazione di udienza con la loro partecipazione, e quindi nullita’ rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477).

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti allo stesso Magistrato di sorveglianza di Siracusa per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa per il corso ulteriore.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *