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4. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione agli articoli 125, 495 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e, e connesso vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice dell’appello di “una serie di critiche e deduzioni difensive (riferite a produzioni giudiziarie ed eccezioni di inutilizzabilita’ delle intercettazioni) trascurate dal giudice di primo grado”.

Si tratta, nella sostanza, della pedissequa reiterazione di quanto gia’ dedotto con l’atto di appello e respinto dalla corte territoriale con motivazione pienamente convincente.

In particolare, con riferimento alla eccepita inutilizzabilita’ delle intercettazioni, la corte territoriale ha dato seguito al consolidato insegnamento di legittimita’, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di giudizio abbreviato sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l’impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica benche’ disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un’ipotesi di inutilizzabilita’ patologica (per tutte, Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia e altri, Rv. 266195; Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015, dep. 2016, Marzoki, Rv. 265853).

Altrettanto correttamente, la corte di appello, riguardo alle “produzioni giudiziarie”, ha osservato che “non sussiste in capo al primo giudice alcun obbligo di affrontare espressamente gli argomenti sviluppati dalla difesa oralmente o per iscritto, ritenendosi che l’omessa considerazione degli stessi equivale ad una implicita valutazione negativa circa la loro rilevanza ai fini della decisione”.

A fronte di tale spiegazione, il ricorrente non ha neanche specificato quali fossero le “produzioni giudiziarie” trascurate dai giudici del merito ne’ la loro rilevanza ai fini della decisione attraverso il filtro della prova di resistenza con le restanti emergenze.

5. Trasporto di sostanze stupefacenti (capo A della rubrica).

5.1. E’ inammissibile per la sua assoluta genericita’ il motivo con cui il (OMISSIS) eccepisce il vizio della motivazione attraverso cui e’ stata ritenuta la sua colpevolezza in relazione al reato in esame.

Il predetto si limita invero ad articolare una serie di valutazioni in fatto, ampiamente esaminate in sentenza e respinte con motivazione logica e puntuale che spiega il consapevole contributo offerto dall’imputato nel trasporto via mare del carico di sostanza stupefacente (pp. 10 e 11 della sentenza impugnata).

5.2. Parimenti inammissibili le censure della motivazione impugnata, mosse da entrambi i ricorrenti, in relazione alla circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 cod. pen., denegata ai predetti.

I ricorsi soltanto all’apparenza si confrontano con la decisione a loro sfavorevole, stigmatizzando il tenore di una affermazione riportata in sentenza (“Meglio procedere oltre nell’esame dei motivi per cercarne qualcuno che possa avere una qualche consistenza”). Le difese omettono, tuttavia, di considerare nel loro complesso le argomentazioni a sostegno delle conformi decisioni di merito, attraverso le quali viene puntualmente ricostruito, in termini logici e coerenti rispetto alle risultanze esaminate, il ruolo determinante e rilevante assunto da ciascuno degli imputati nella commissione del fatto (dalla messa a disposizione del peschereccio al viaggio intrapreso personalmente in acque montenegrine per recuperare il carico di marijuana, assicurandone il trasporto fino alle coste italiane).

A fronte di tale ricostruzione, rivelatrice del contributo offerto dai predetti (tutt’altro che di minima importanza) le difese hanno contrapposto argomenti confutativi, inidonei a rilevare fratture logiche della decisione impugnata, in quanto sorretti da alternative valutazioni in fatto (tendenti a minimizzare l’apporto fornito da ciascuno nella commissione del fatto) che non possono trovare ingresso in sede di legittimita’.

5.3. Non diversa e’ la sorte dei restanti comuni motivi di ricorso rivolti a censurare i riconosciuti profili circostanziali inerenti il reato ora in esame: articolo 80, comma 1, lettera d, (fatto commesso da persona armata) e comma 2 (fatto avente ad oggetto ingenti quantita’ di sostanze stupefacenti).

Le difese lamentano la mancata consapevolezza da parte degli imputati della presenza di armi a bordo e dell’effettivo quantitativo di sostanza stupefacente trasportata.

Si tratta di doglianze gia’ dedotte con l’atto di appello ed oggi pedissequamente riproposte in termini puramente confutativi delle ragioni con cui la corte territoriale le aveva respinte.

Nel primo caso, la versione difensiva e’ stata convincentemente ritenuta smentita dal rinvenimento delle armi all’interno della cabina di comando, cui avevano accesso tanto il (OMISSIS) quanto il (OMISSIS).

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