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3. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della decisione, con i provvedimenti consequenziali, affidando l’impugnazione ai seguenti motivi.

4. Ricorso di (OMISSIS).

4.1. Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla denegata circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 cod. pen., in relazione all’ipotesi delittuosa contestata al capo A (traffico di sostanze stupefacenti), stante la minima importanza del contributo prestato dall’imputato nella preparazione e commissione del reato, essendo stato questi “usato dagli organizzatori dell’azione criminosa perche’, quale soggetto avente la disponibilita’ dell’imbarcazione e versante in grave difficolta’ economica, non avrebbe potuto rifiutare una proposta di guadagno facile. (Tuttavia) se il (OMISSIS) non avesse accettato la proposta non avrebbe interrotto il piano criminoso degli spacciatori che avrebbero sicuramente trovato un altro modo per effettuare il trasposto, magari individuando altro proprietario/comandante d’imbarcazione”. Si lamenta al riguardo che dall’ascolto di una conversazione tra il (OMISSIS) e lo zio (OMISSIS) (conv. del 7 dicembre 2012, minuto 49.07) emerge che i due corrieri non erano stati edotti neanche del quantitativo di sostanza da trasportare, tanto che era stato loro indicato il numero di trenta sacchi da caricare sull’imbarcazione, mentre poi si erano trovati a caricarne circa novanta.

4.2. Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo d (trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato dello straniero, (OMISSIS)).

La difesa lamenta la mancanza dell’elemento soggettivo del reato in quanto la presenza del (OMISSIS) e delle armi di cui questi era in possesso era stata imposta ai due corrieri a garanzia del buon esito del piano delittuoso, finalizzato esclusivamente al trasporto delle sostanze stupefacenti. Sotto altro profilo, il ricorrente eccepisce l’insussistenza del fatto anche sul piano materiale, in quanto, secondo quanto riferito dal ricorrente medesimo nel corso dell’interrogatorio, il (OMISSIS) era salito a bordo dell’imbarcazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in acque montenegrine, proveniente dall’imbarcazione albanese ed in ogni caso era partito con i due corrieri dal porto di (OMISSIS) verso le acque internazionali (verosimilmente al largo tra le cosche albanesi e quelle del (OMISSIS)), dove avveniva la presa in carico delle sostanze stupefacenti.

4.3. Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla indebita duplicazione delle imputazioni di cui ai capi B e C, trattandosi della contestuale detenzione di due armi (un Kalashnikov ed una pistola cal. 7.65).

4.4. Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera d, (fatto commesso da persona armata). La difesa si duole del fatto che il (OMISSIS) non avrebbe avuto consapevolezza della presenza di armi a bordo, atteso che queste erano state “imposte” al (OMISSIS) nel momento in cui, in mezzo al mare, ebbe a trovarsi circondato da persone armate.

4.5. Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante (contestata al capo A) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, (fatto avente ad oggetto ingenti quantita’ di sostanze stupefacenti). Lamenta il ricorrente che la sentenza si sia limitata sul punto ad escludere l’ipotesi tenue prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

4.6. Difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo A per mancanza di prove in ordine alla effettiva quantita’ di marijuana detenuta dall’imputato e per aver comunque omesso una valutazione complessiva del fatto (mezzi e modalita’ dell’azione) che avrebbe consentito di ritenere la lieve entita’ del fatto.

4.7. Difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al diverso trattamento sanzionatorio applicato nei confronti dei tre imputati ed alla mancata applicazione ai due corrieri “italiani” delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti, come invece ritenuto per il (OMISSIS) soltanto in ragione della rinuncia di questo ai motivi di appello.

5. Ricorso di (OMISSIS).

5.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 125, 495 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e) e connesso vizio di motivazione, per avere la corte territoriale escluso fondatezza al motivo di gravame con cui era stata eccepita l’omessa risposta del giudice di primo grado ad una serie di deduzioni difensive relativamente all’inutilizzabilita’ delle intercettazioni ambientali presso la Casa circondariale di (OMISSIS), alla rilevanza di produzioni documentali, all’insussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, all’assorbimento dei reati in materia di armi previa esclusione del concorso formale, all’insussistenza delle circostanze aggravanti Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80. La motivazione della sentenza impugnata e’, in tesi difensiva, assolutamente carente, essendosi limitati i giudici dell’appello ad affermare che “non sussiste in capo al primo giudice alcun obbligo di affrontare espressamente gli argomenti sviluppati ritenendosi che l’omessa considerazione degli stessi equivale ad una implicita valutazione negativa circa la loro rilevanza ai fini della decisione adottata”.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ del (OMISSIS) a titolo di concorso nel reato di cui al capo A (traffico di sostanze stupefacenti). Si duole il ricorrente del giudizio di colpevolezza dell’imputato fondato esclusivamente sulla sua presenza sul peschereccio che trasportava la sostanza stupefacente, senza che venissero adeguatamente valutate altre emergenze quali: le dichiarazioni rese dall’informatore confidenziale della p.g., le dichiarazioni liberatorie del (OMISSIS) e la produzione documentale attestante la pregressa assunzione del (OMISSIS) in qualita’ di marinaio. Si sostiene che tali elementi integrerebbero, al piu’, una ipotesi di connivenza non punibile, ma non una responsabilita’ concorrente nel reato.

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