Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano invece sorrette da una congrua motivazione, quale e’ da ritenere, pur nella sua sinteticità.
Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1520
Data udienza 9 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/12/2014 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli articoli 2, 4 e 7 contenuti nel capo C), con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per la rideterminazione della pena, il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 dicembre 2013 il Gup presso il Tribunale di Foggia dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli dei reati loro ascritti (detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo a); introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e porto illegali di un’arma da guerra e relativo munizionamento (capo b); detenzione e porto illegali di una pistola e relativo munizionamento (capo c); nonche’ i primi due: trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato dello straniero, (OMISSIS) di nazionalita’ albanese, privo di titolo di residenza permanente (capo d);e condannava, i primi due, alla pena di anni otto ed Euro 4.000,00 di multa ciascuno, il terzo alla pena di anni sette e mesi quattro ed Euro 3.800,00 di multa, previo riconoscimento per tutti delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti.
2. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza resa il 18 dicembre 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena inflitta al (OMISSIS), in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa e quella inflitta al (OMISSIS) e al (OMISSIS) in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, confermando per questi ultimi il giudizio di primo grado di equivalenza delle circostanze attenuanti ed aggravanti, mentre per il (OMISSIS) riteneva le prime prevalenti sulle seconde.
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