Corte di Cassazione, sezione prima penale, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 991. Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti..

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6.2. Quand’anche tuttavia si volessero ritenere omogenee, in funzione analogica, le situazioni passate in rassegna, occorrerebbe comunque rilevare che l’analogia verrebbe qui ad operare – contrariamente a quanto ritenuto dai precedenti da cui si dissente – in malam partem, come non consentito dall’articolo 25 Cost., comma 2, articolo 1 c.p., e articolo 14 preleggi.

Basti in proposito richiamare quanto osservato sul fatto che, in tutte le situazioni di cumulo giuridico delle pene, il trattamento sanzionatorio mitigato, effetto del cumulo, costituisce la sola pena congrua e legale per i tutti i reati oggetto del cumulo stesso.

La situazione di sistema che si determinerebbe dunque, in difetto del ricorso alla analogia legis, sarebbe quella dell’estinzione totale, a seguito dell’intervenuta espiazione dell’isolamento diurno, delle pene riferite ai reati concorrenti di cui all’articolo 72 c.p., comma 2, in tale isolamento su tale base gia’ tradottesi, con effetto reso da quell’espiazione irreversibile.

La soluzione analogica invece escogitata verrebbe a disconoscere un tale effetto, consentendo il recupero (sia pure in parte) di pene prive ormai di fondamento ontologico e legale.

Ecco che il ricorso all’istituto avrebbe il significato di aggravare inammissibilmente il trattamento sanzionatorio del reo.

7. E’ evidente che i principi affermati nelle gia’ pronunciate sentenze di legittimita’ (indicate nel precedente paragrafo 4, parte in diritto) sono incompatibili con l’interpretazione sostenuta da questo Collegio, dalla quale viceversa discenderebbe l’accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorso: l’indulto verrebbe infatti, in tale caso, ad incidere utilmente sulla sola pena di trent’anni di reclusione, inflitta (per titoli di reato non ostativi) con la sentenza 5 marzo 2002 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria.

Si configura, pertanto, un potenziale contrasto interpretativo sul punto, che rende opportuno, ad avviso dello stesso Collegio, in applicazione dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, rimettere la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questione di diritto rilevante ai fini della decisione.

La questione rimessa puo’ essere sinteticamente enunciata nei seguenti termini:

“Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti, in relazione alla quale e’ stato applicato l’isolamento diurno gia’ interamente subito, debba considerarsi espiata per intero ovvero – in applicazione analogica dell’articolo 184 c.p. – nella misura della meta’”.

P.Q.M.

Visto l’articolo 618 c.p.p., rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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