Corte di Cassazione, sezione prima penale, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 991. Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti..

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2. Di diverso avviso si dichiarava, con l’ordinanza di cui sopra, il giudice dell’esecuzione.

Quest’ultimo riteneva che l’indulto potesse si’ riguardare anche la sanzione penale dell’isolamento diurno, alla condizione che, scisso il cumulo giuridico sub d), le pene concorrenti ex articolo 72 c.p., comma 2, – ossia le pene sub a) e sub b), complessivamente superiori a cinque anni, che avevano determinato l’applicazione della speciale sanzione – scendessero, detratta la quantita’ condonabile, al di sotto del medesimo limite dei cinque anni; circostanza che non ricorreva nella specie.

Quanto alla pena detentiva sub f), l’indulto era invece inapplicabile, secondo il giudice dell’esecuzione, perche’, anche nella massima latitudine, inidoneo a ricondurre le intere pene concorrenti in esame sotto il limite dei trent’anni (e quindi ad impedire alla pena finale di attestarsi comunque su tale soglia, ai sensi dell’articolo 78 c.p., comma 1).

3. Ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse del condannato, il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo – che deduce violazione di legge, in relazione agli articoli 72 e 174 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 672 c.p.p., nonche’ assenza di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)) – articolato su due prospettazioni.

3.1 Sotto un primo aspetto, il ricorrente sostiene che l’unica condizione, cui poteva dirsi subordinata la condonabilita’ dell’isolamento diurno, era che le pene concorrenti ex articolo 72 c.p., comma 2, – che ne avevano determinato l’applicazione – non fossero state inflitte per reati ostativi, come era da escludere.

3.2. Sotto il secondo aspetto, il ricorrente assume che l’isolamento diurno, ormai espiato, avesse definitivamente “consumato” le pene sub a) e b), che in esso erano state convertite. Ritenere il contrario equivarrebbe, per il ricorrente, a duplicare il trattamento sanzionatorio, facendo si’ che il condannato risulti punito, per gli stessi fatti, due volte (con pena detentiva temporanea e con l'”inasprimento”, che era stato gia’ scontato, della pena detentiva perpetua poi caducata), in violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’articolo 4, protocollo n. 7, CEDU.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, in sostanziale adesione all’impostazione dell’ordinanza impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorrente, in successiva memoria depositata ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., ha prospettato, in via subordinata, la possibilita’ di applicare analogicamente l’articolo 184 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La disamina del ricorso deve essere preceduta dal riepilogo della peculiare vicenda esecutiva del condannato odierno ricorrente.

1.1. Questi era stato originariamente attinto da piu’ titoli di condanna, importanti distintamente la pena dell’ergastolo e pene detentive temporanee. Poiche’ il tempo complessivo di queste ultime eccedeva i cinque anni, in sede esecutiva la pena cumulata era stata rideterminata – ai sensi dell’articolo 72 c.p., comma 2, e articolo 80 c.p. – in quella dell’ergastolo con isolamento diurno pari a due mesi.

Successivamente, tuttavia, era intervenuta la declaratoria d’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 341 del 2000, articolo 7, comma 1, convertito dalla L. n. 4 del 2001 (sentenza Corte cost. n. 210 del 2013), in forza della quale l’ergastolo gia’ inflitto al condannato era stato revocato dal giudice dell’esecuzione, con effetto ex tunc, e sostituito, con pari originaria decorrenza, dalla pena di trent’anni di reclusione.

1.2. Cio’ ha comportato la necessita’ di regolare diversamente, ai sensi del citato articolo 80 c.p., il concorso delle pene inflitte con i tre titoli di condanna.

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