Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2843. Le agevolazioni previste ex articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003

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che l’esame di tale ultimo motivo, involgendo la possibilita’ per l’azienda di accedere al beneficio secondo le disposizioni del diritto interno, e’ logicamente preliminare rispetto al primo, in cui viceversa si controverte della compatibilita’ con il diritto comunitario del beneficio che sia stato eventualmente riconosciuto;
che questa Corte ha al riguardo gia’ posto il principio secondo cui, al fine di verificare l’osservanza del termine di decadenza fissato per l’istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte del 1994, vale il principio secondo il quale, nell’ambito dei rapporti con la p.a., l’istanza e’ tempestiva qualora venga presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del 2012);
che nella specie e’ documentale che la domanda sia stata presentata in data 30.7.2007 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 9), onde nessuna censura merita la sentenza impugnata, solo dovendosene integrare in tal senso la motivazione;
che, con riguardo al primo motivo, va ribadito il principio gia’ reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex articolo 4, comma 90, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 2 TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; piu’ di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 21897 del 2016 e 19032 del 2017);
che, peraltro, superando il precedente e piu’ restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilita’ dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorche’ l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalita’ (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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