Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 831. Nella società cooperativa fra imprenditori agricoli l’accertamento di merito della fallibilità

Nella società cooperativa fra imprenditori agricoli l’accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 831
Data udienza 15 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10272/2012 proposto da:

(OMISSIS), in proprio, (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ed occorrendo a mezzo dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l.;

– intimata –

e contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l., in persona curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) a r.I., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari del 14 marzo 2012, la quale ha accolto il reclamo avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’ in data 22 giugno 2011, che aveva dichiarato il fallimento della “(OMISSIS) a r.l.”, su istanza dei predetti.

La corte territoriale ha ritenuto che la societa’ non sia imprenditore commerciale e sia, dunque, sottratta a fallimento.

Cio’ ha desunto dall’articolo 2135 c.c., nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 1, in collegato disposto con gli articoli 2512, 2513 e 2545-octies c.c. e articolo 111-septies disp. att. c.c.: ha affermato che, sulla base di tali norme, ai fini della fallibilita’ della cooperativa agricola occorre valutare non la preponderanza delle vendite a terzi, ma unicamente la preponderanza degli apporti di materia prima, che solo se non proveniente in prevalenza dai soci per almeno due esercizi consecutivi qualifica l’ente come fallibile.

Ha, pertanto, ritenuto come la societa’ non potesse essere dichiarata fallita, posto che, in uno di due esercizi consecutivi, la quantita’ ed il valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci sono risultati superiori al 50% rispetto alla quantita’ ed al valore totale dei prodotti impiegati, circostanza quest’ultima che consentiva di ritenere irrilevante che la vendita dei prodotti commercializzati venisse poi effettuata prevalentemente a favore dei terzi piuttosto che dei soci.

La Corte ha evidenziato anche che la soluzione propugnata e’ conforme al dettato del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 2, laddove stabilisce che possono ritenersi imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi quando, per lo svolgimento dell’attivita’ di cui all’articolo 2135 c.c., utilizzano prevalentemente prodotti dei soci. Pur avendo, quindi, il legislatore ribadito all’articolo 2135 c.c., comma 3, la indispensabilita’ del requisito della connessione, escludendo che siano qualificabili come imprenditori agricoli quelli che esercitano soltanto un’attivita’ connessa a quella agricola altrui, vi ha posto una deroga proprio per le “cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi”.

Il ricorso e’ affidato a due motivi.

Resiste la societa’ con controricorso, mentre la curatela propone ricorso incidentale sulla base di un complesso motivo.

Le parti ricorrenti e la societa’ controricorrente hanno, altresi’, depositato le memorie.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *