Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 28 maggio 2020, n. 10071.
La massima estrapolata:
La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce un vizio procedimentale che dà luogo all’annullabilità della delibera condominiale, che può esser fatta valere soltanto dal condomino pretermesso ex art. 1441 e 1324 c.c.
Sentenza 28 maggio 2020, n. 10071
Data udienza 10 ottobre 2019
Tag – parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 447/2018 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, in particolare al terzo motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti, che si e’ riportato agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex articolo 1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ della Delib. Condominiale 22 febbraio 2010, di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina (OMISSIS).
1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.2. La corte distrettuale accertava l’omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell’edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la Delib., secondo l’orientamento espresso da Cass. 4806 del 7.3.2005, era annullabile e ravvisava l’interesse all’impugnazione, nel termine di trenta giorni, da parte di altri condomini.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza.
2.1. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Corrado Mistri ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con riferimento al terzo motivo.
2.4. In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 11 preleggi e articolo 1136 c.c., articolo 66 disp. att. c.c. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si deduce l’apparenza della motivazione in quanto la corte di merito avrebbe accertato la regolarita’ della convocazione dell’assemblea tenendo conto dell’effettiva conoscenza che le parti avevano avuto della sua convocazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui afferma che i magazzini posti al pian terreno facessero parte del condominio.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1137, 1441, 1446, 1324 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., articolo 110 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini. Trattandosi di ipotesi di annullabilita’, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, l’unico ad avere interesse all’annullamento. Conseguentemente il condomino regolarmente convocato non potrebbe impugnare la Delib. per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.
3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di carattere logico e giuridico, e’ fondato.
3.2. Il condomino regolarmente convocato non puo’ impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 20 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23903).
3.3. Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullita’, ma l’annullabilita’ della Delib. Condominiale, e’ inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli articoli 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.
3.4. L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilita’, e non di nullita’, di una deliberazione dell’assemblea, non puo’, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformita’ al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella Delib. genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la Delib. assembleare e’ annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalita’ dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidita’, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
3.5. Il motivo va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
3.6. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply