Convenuto e mancanza di posizione specifica

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31837.

Convenuto e mancanza di posizione specifica.

Il convenuto, ai sensi dell’articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’articolo 115 del codice di procedura civile, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di una curatela fallimentare che nei gradi di merito aveva agito ex articolo 67 della legge fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel valorizzare essenzialmente la “riserva” del convenuto sulla confutazione specifica delle prove dei singoli pagamenti dedotti dall’attore (in risposta alle affermazioni relative alle prove contenute in atto di citazione) in funzione della affermata non applicabilità al caso di specie del principio di non contestazione sancito dall’articolo 167, primo comma, cod. proc. civ., aveva erroneamente messo sullo stesso piano ed equiparato i fatti costitutivi del diritto – quali avrebbero dovuto essere specificamente contestati in risposta alla specifica allegazione degli stessi da parte dell’attore – e le prove dei singoli dedotti pagamenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 gennaio 2002, n. 761; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19896; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26908).

Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31837. Convenuto e mancanza di posizione specifica

Data udienza 16 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Procedimento civile – Fatti costitutivi della pretesa dell’attore – Ammissione in difetto di prove – Convenuto – Mancanza di posizione specifica – Affidamento su di una mera contestazione di stile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 10923/2015 proposto da:
Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2015 della Corte di appello di Palermo, depositata il 6 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci.

Convenuto e mancanza di posizione specifica

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2010 il Tribunale di Palermo: in applicazione della L. Fall., articolo 67, dichiaro’ inefficaci nei confronti della procedura di fallimento della (OMISSIS) s.p.a., i pagamenti, pari a complessivi Euro 390.117,30, eseguiti da tale societa’, al tempo in bonis, alla (OMISSIS) s.p.a. nel periodo compreso fra il 25 novembre 2002 e il 6 maggio 2003; condanno’ la (OMISSIS) s.p.a. a restituire alla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. complessivi Euro 390.117,30 aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 3 luglio 2008 fino al giorno dell’effettivo pagamento.
2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 6 febbraio 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado: dichiaro’ inefficaci nei confronti della procedura fallimentare sopra indicata i soli pagamenti, pari a complessivi Euro 62.211,30, eseguiti dalla (OMISSIS) s.p.a. in favore della (OMISSIS) s.p.a. mediante assegni rispettivamente emessi nei giorni 19 eo’20 novembre 2002 e 2 maggio 2003; condanno’ quindi la destinataria di tali pagamenti a restituire alla curatela tale somma di danaro, “oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”; rigetto’ le domande di inefficacia degli altri pagamenti indicati dalla procedura nella citazione introduttiva del processo di primo grado.

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza e’ nel senso che: non e’ condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui la prova di tutti i pagamenti dedotti in giudizio si desumeva dalla mancata specifica contestazione degli stessi da parte della societa’ convenuta; nella’ comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado la societa’ (OMISSIS) ebbe a contestare “in toto il contenuto dell’atto di citazione, riservandosi peraltro di confutare specificamente i pagamenti nel momento in cui la Curatela, avesse fornito prova degli stessi”; tale contestazione venne reiterata nella comparsa conclusionale; la curatela del fallimento aveva dunque l’onere di provare l’esecuzione di ciascun pagamento; nel caso concreto vi e’ prova solo dei pagamenti eseguiti mediante assegni bancari emessi da (OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS), rispettivamente per Euro 22.211,30 il 19 novembre 2002, per Euro 30.000 il 20 novembre 2002 e per Euro 10.000 il 2 maggio 2003; inidoneo alla prova degli altri pagamenti e’ invece il contenuto “del mastrino di sottoconto e del giornale di contabilita’ in cui erano annotati i pagamenti in contesa”, unici documenti allo scopo depositati dalla curatela, in quanto scritture non autentiche e vidimate e non utilizzabili dal curatore come prova.
3. Per la cassazione di tale sentenza, nella parte relativa al rigetto delle domande di inefficacia dei pagamenti diversi da quelli rispettivamente eseguiti nei giorni 19 e 20 novembre 2002 e 2 maggio 2003, la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. propo4e ricorso contenente tre motivi di impugnazione.
4. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
5. Ciascuna parte ha depositato memoria.

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la sentenza viene censurata in ragione della, dedotta, falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito alle difese contenute nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado – nell’atto specificate – il requisito della specifica contestazione dei pagamenti posti a fondamento delle domande dalla curatela proposte e, di contro, per non avere il giudice di appello fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dalla convenuta.
2. Con il secondo motivo la curatela ricorrente censura la sentenza di appello ancora una volta per falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c., avendo il giudice di appello omesso di fondare la propria decisione anche i4′ contenuti degli estratti di conto corrente bancario da essa ricorrente depositati, nella parte relativa agli ulteriori pagamenti, pari a Euro. 55.000 (scritture del 28 novembre e del 3 dicembre 2002), dalla societa’ convenuta non specificamente contestati.
3. Infine il ricorrente deduce che la sentenza e’ caratterizzata da omesso esame del contenuto degli estratti di conto corrente bancario (depositati nel giudizio di primo grado), decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)), la cui stessa esistenza e’ stata ignorata dal giudice di appello.
4. Il primo motivo e’ fondato con la precisazione di seguito evidenziata.
Dalla sentenza impugnata risulta che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado (definito dal Tribunale di Palermo con sentenza emessa il 16 marzo 2010) venne notificata all’odierna controricorrente il 3 luglio 2008.
In ragione di tale momento di instaurazione della lite non e’ a questa applicabile il precetto recato dall’articolo 115 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 14, efficace a decorrere dal 4 luglio 2009 (stessa L. n. 69 del 2009, articolo 58, comma 1).

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

Il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge (secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia gia’ presente nella disciplina legale del processo, essendo esso “diritto vivente” (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimita’, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di Cassazione) derivato dall’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita’ (il riferimento e’ a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all’articolo 167 c.p.c., comma 1, (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, articolo 11, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo articolo 416, comma 3 (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in materia di lavoro).
In particolare, per quanto qui interessa, l’articolo 167, comma 1, del codice di rito, nell’imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore (c.d. “fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovra’ ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di per se’, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perche’ non controverso” (cosi’, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

Il convenuto, dunque, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., e’ tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’articolo 115, dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere della prova, postula ovviamente che quest’ultimo abbia ottemperato all’onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale; con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi – rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.).
E’ in quest’ordine di concetti che si risolve la questione di diritto coinvolta dal primo motivo di ricorso che, in ragione della sua autosufficienza, autorizza la Corte a prendere visione degli atti processuali rilevanti (citazione introduttiva del giudizio di primo grado; comparsa di risposta depositata in tale giudizio).
Nella citazione notificata alla controparte il 3 agosto 2008 la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dopo avere affermato che il fallimento di tale societa’ era stato dichiarato il 21 agosto 2003:
a) indico’ con precisione, specificando le singole date di esecuzione, diciannove pagamenti dalla (OMISSIS) eseguiti in favore della (OMISSIS) s.p.a. nel periodo compreso fra il 25 novembre 2002 e il 6 maggio 2003 (pag. 3 dell’atto) a suo dire revocabili in applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 2, nel testo all’epoca vigente;
b) affermo’ di avere “fornito la prova – che comunque potra’ essere integrata in corso di causa – dell’esecuzione di pagamenti nell’anno antecedente il fallimento”; precisando che detta prova si ricavava dal contenuto dei documenti, allegati alla citazione, specificamente indicati nella pag. 4 dell’atto;
c) asseri’, “in via istruttoria”, che, “ove nelle more gli istituti di credito non abbiano fornito copia dei titoli negoziati e dello sviluppo dei rapporti… verra’ chiesta agli istituti la esibizione di tali documenti ed alla GESAP la esibizione delle proprie scritture contabili” (pag. 5 dell’atto).

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

Nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, la (OMISSIS) s.p.a.:
a) prima di illustrare il contenuto delle proprie difese, contesto’ “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione” (pag. 2 dell’atto);
b) nel negare di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.p.a. nel periodo indicato dall’attore, affermo’ che “il ritardo nei pagamenti non rappresenta prova o indizio di insolvenza anche perche’ gradualmente ripianati” (pag. 4 dell’atto);
c) in risposta alle affermazioni contenute nella citazione quanto alla prova dei pagamenti, affermo’ espressamente: “la curatela riserva, poi, al prosieguo del giudizio di fornire la prova della pretesa di credito. Pertanto a nostra volta non possiamo che riservare la confutazione a quella data” (pag. 5 dell’atto).
Nel caso di specie, dunque:
a) la curatela indico’ specificamente nella citazione i fatti costitutivi delle plurime azioni revocatorie fallimentari da essa esercitate (esistenza, consistenza e date dei pagamenti dalla societa’ in bonis eseguiti alla (OMISSIS) s.p.a. nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento);
b) la convenuta in tali azioni era, in ragione della precisione della citazione sul punto, obbligata dall’articolo 167 c.p.c. a contestare specificamente esistenza, consistenza e date dei pagamenti dalla curatela indicati, ma cio’ non fece; avendo svolto, da un lato, una difesa incompatibile con la negazione della ricezione di ciascun pagamento (affermazione relativa al “ritardo nei pagamenti”) e, dall’altro, avendo contestato non i fatti costitutivi della pretesa (c.d. “fatti primari”) siccome dettagliatamente indicati dall’attore, bensi’ quelli relativi alla prova dei dedotti pagamenti (c.d. “fatti secondari”), come, tali estranei all’ambito di applicabilita’ della citata disposizione del codice di rito (come precisato, in motivazione, dalla sopra citata sentenza del 2002 delle sezioni unite della Corte), in tal guisa confermando la natura di mero stile dell’affermazione (sopra trascritta) contenuta nella premessa della comparsa di risposta prima dell’illustrazione delle difese in concreto svolte.

 

Convenuto e mancanza di posizione specifica

 

Premesso che non e’ piu’ in discussione (in mancanza di ricorso incidentale sul punto) la questione della prova della conoscenza da parte della controricorrente dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.p.a. al tempo della ricezione dei pagamenti rispettivamente eseguiti nei giorni 19 e 20 novembre 2002 e 2 maggio 2003, la sentenza impugnata, nel valorizzare essenzialmente la “riserva” del convenuto sulla confutazione specifica delle prove dei singoli pagamenti dedotti dall’attore (in risposta alle affermazioni relative alle prove contenute nelle, sopra richiamate, pagg. 4 e 5 della citazione) in funzione della affermata non applicabilita’ al caso di specie del principio di non contestazione sancito dall’articolo 167 c.p.c., comma 1, e’ erronea in diritto giacche’ mette sullo stesso piano i fatti costitutivi del diritto (che avrebbero dovuto essere specificamente contestati in risposta alla specifica allegazione degli stessi da parte dell’attore) e le prove dei singoli dedotti pagamenti (affermazione, questa, di fatti estranei all’ambito di applicabilita’ della citata disposizione del codice di rito in quanto secondari).
In altre parole, se con l’atto introduttivo del giudizio di merito l’attore afferma che un determinato fatto e’ occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l’applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall’attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall’attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte.
E’ dunque errata in diritto l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla non applicabilita’ del principio di non contestazione sancito dall’articolo 167, comma 1 c.p.c. nel caso di contestazione solo relativa al fatto, secondario, costituente prova del fatto costitutivo del diritto dalla curatela fatto valere.
5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento degli altri due motivi; chiaramente proposti per il caso di rigetto del primo motivo.
6. In conclusione, la sentenza impugnata, nella parte in cui rigetto’ le domande revocatorie fallimentari relative ai sedici pagamenti, diversi da quelli oggetto della pronuncia di accoglimento nella stessa sentenza contenuta, specificamente indicati dal ricorrente nella pag. 3 della citazione notificata il 3 luglio 2008, e’ da cassare con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, dovra’ uniformarsi al seguente principio di diritto:
“Il convenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., comma 1, e’ tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza e’ che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione”.
Al giudice di rinvio e’ rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda anche la pronuncia sulle spese relative al giudizio di cassazione.

 

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