Convenuto che intenda formulare domanda in danno di altro convenuto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 marzo 2022| n. 9441.

Convenuto che intenda formulare domanda in danno di altro convenuto.

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall’art. 167 c.p.c., comma 2-

Ordinanza|23 marzo 2022| n. 9441. Convenuto che intenda formulare domanda in danno di altro convenuto

Data udienza 2 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto – Onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’articolo 269 c.p.c. – Esclusione – Formulazione della domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall’articolo 167, comma 2, c.p.c. – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29845-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ASP N. (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 610/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Convenuto che intenda formulare domanda in danno di altro convenuto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Ragusa l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico nell’ospedale di (OMISSIS), gestito dall’Azienda convenuta, per la correzione di una sindrome del tunnel carpale al polso destro, eseguito da (OMISSIS), e che a causa dell’imperita esecuzione dell’intervento aveva patito un danno neurologico, guarito con postumi permanenti.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del suddetto danno.
2. (OMISSIS) si costitui’ e nego’ la propria responsabilita’.
La ASL si costitui’ e, oltre a negare la propria responsabilita’, chiamo’ in causa la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)). Dedusse che la Asl aveva stipulato con la suddetta societa’ un contratto di assicurazione a copertura della responsabilita’ civile sia dell’azienda stessa, sia dei sanitari in essa operanti, e chiese che in caso di accoglimento della domanda attorea fosse garantita dalla suddetta societa’.
3. Con sentenza 9 ottobre 2009 n. 858 il Tribunale di Ragusa accolse la domanda attorea; accolse la domanda di garanzia formulata dalla ASL; dichiaro’ inammissibile la domanda di garanzia formulata da (OMISSIS) nei confronti della suddetta societa’ assicuratrice.
La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS) ed in via incidentale da (OMISSIS).
Quest’ultimo si dolse della dichiarazione di inammissibilita’ della propria domanda di garanzia rivolta nei confronti della societa’ assicuratrice.
Dedusse che la ASL aveva stipulato con la (OMISSIS) un contratto che copriva non soltanto la responsabilita’ dell’amministrazione verso i terzi, ma anche la responsabilita’ dei dipendenti della ASL verso i terzi; che il contratto si doveva qualificare pertanto come un’assicurazione per conto altrui; che a fronte di tale deduzione “nulla aveva eccepito la compagnia assicurativa, accettando quindi il contraddittorio”.
4. Con sentenza 15 marzo 2019 n. 610 la Corte d’appello di Catania accolse l’appello principale e rigetto’ quello incidentale.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che correttamente il Tribunale aveva reputato “inammissibile” la domanda di garanzia formulata da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS).
Osservo’ la Corte d’appello che (OMISSIS) “non ha operato la chiamata in causa (dell’assicuratore) nelle forme e nei termini di cui all’articolo 269 c.p.c., (con la conseguenza che) si e’ maturata la sua decadenza dal diritto ad essere manlevato”.
La Corte d’appello ritenne infine inammissibile per genericita’ la censura con cui (OMISSIS) contestava la sussistenza del nesso di causa tra la propria condotta e il danno lamentato dalla paziente.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo motivo.
Nessuna delle altre parti si e’ difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 269 c.p.c..
In punto di fatto deduce che l’originaria attrice aveva notificato la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non solo alla ASL ed al chirurgo che l’aveva operata, ma anche direttamente alla (OMISSIS). Quest’ultima, pertanto, doveva ritenersi “convenuta” al pari dell’odierno ricorrente.
Di conseguenza, l’odierno ricorrente per formulare la sua domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) (e quindi una domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto) non aveva l’onere di rispettare le forme previste dall’articolo 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve qualificarsi “domanda riconvenzionale”:
(a) quella che il convenuto formula nei confronti dell’attore;
(b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che gia’ sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che gia’ siano parti del processo.
In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l’evidente ragione – a tacer d’altro – che e’ fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che e’ gia’ parte del giudizio.
Tali principi vennero affermati gia’ da Sez. 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, e poi ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; Sez. 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017.
1.2. La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d’una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioe’ nei confronti dell’attore (sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Non e’, invece, necessario che la riconvenzionale “trasversale” sia fondata sui medesimi fatti posati dall’attore principale a fondamento della sua domanda (Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980).
1.3. La sentenza impugnata non si e’ attenuta a tali principi, la’ dove ha reputato inammissibile la domanda proposta da (OMISSIS) sul presupposto che questi non avesse “operato la chiamata in causa della (OMISSIS) Assicurazioni nelle forme e nei termini di cui all’articolo 269 c.p.c.”.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, la quale tornera’ ad esaminare l’appello proposto da (OMISSIS) applicando il seguente principio di diritto:
“il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’articolo 269 c.p.c., ma e’ sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda77-convenzionale dall’articolo 167 c.p.c., comma 2”.
2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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