Convalida di sfratto e successivo mutamento del rito con domanda con una causa petendi diversa da quella originariamente formulata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12131.

Convalida di sfratto e successivo mutamento del rito con domanda con una causa petendi diversa da quella originariamente formulata

Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 del Cpc determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell’appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell’inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti).

Ordinanza|| n. 12131. Convalida di sfratto e successivo mutamento del rito con domanda con una causa petendi diversa da quella originariamente formulata

Data udienza  30 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione ad uso diverso – Inadempimento per mancato pagamento dei canoni – Procedimento per convalida di sfratto – Opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. – Conclusione del procedimento a carattere sommario e instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario – Domanda con una causa petendi diversa da quella originariamente formulata Ammissibilità – Nuove eccezioni e domanda riconvenzionale del conduttore – Ammissibilità

 

 

 

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