Controversie tra soci di una società il giudizio arbitrale e la posizione degli eredi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 gennaio 2023| n. 2164.

Controversie tra soci di una società il giudizio arbitrale e la posizione degli eredi

In tema di società di persone, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l’arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri.

Ordinanza|24 gennaio 2023| n. 2164. Controversie tra soci di una società il giudizio arbitrale e la posizione degli eredi

Data udienza 24 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Arbitrato – Controversie tra soci di una società – Giudizio arbitrale – Eredi – Esclusione – Società di persone – Posizione di creditori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22670/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1667/2021, depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere CROLLA COSMO.

Controversie tra soci di una società il giudizio arbitrale e la posizione degli eredi

CONSIDERATO IN FATTO

(OMISSIS), in proprio e quale rappresentante del figlio minore 4RONDON Paolo, entrambi eredi di (OMISSIS), socio, unitamente al fratello (OMISSIS) della societa’ CSR snc di (OMISSIS) e (OMISSIS) (successivamente trasformata in (OMISSIS)), promosse procedimento arbitrale per chiedere la liquidazione della quota loro spettante, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 11 dello statuto della societa’ (OMISSIS) del 13.1.2005.
2. Con lodo del 23/5/2018 l’arbitro, accertato, sulla scorta dell’espletata CTU, il diritto degli eredi di (OMISSIS) ad ottenere la liquidazione della quota a loro spettante nella spiegata qualita’, stabili’ il valore della societa’ (OMISSIS), al momento in cui era deceduto il socio (OMISSIS), nella misura di Euro 1.184.000,00 e condanno’ (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) snc di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e il sig. (OMISSIS), in via solidale ma sussidiaria, al pagamento alla signora (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentato dalla madre, quali eredi di (OMISSIS), del valore della quota della (OMISSIS) snc di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura di Euro 592.000,00, oltre ad interessi dal 16 luglio 2016 al tasso previsto dal penultimo comma dell’articolo 1284 c.c..
3. La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dal socio (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS) sas di (OMISSIS) & C, ha rigettato l’appello condannando gli appellanti alla refusione delle spese di giudizio.
3.1 I giudici di seconde cure osservarono: a) che la Camera Arbitrale aveva correttamente rigettato l’istanza di ricusazione sul presupposto che non sussistevano i requisiti previsti dall’articolo 815 c.p.c., senza che potesse sostenersi la non esaustivita’ della motivazione essendo la stessa sufficiente a comprenderne le ragioni; b) che la controversia relativa ad un diritto di credito degli eredi del socio defunto era da considerarsi inerente e pertinente al rapporto con la societa’ e, quindi, era da ricomprendersi tra quelle per le quali l’articolo 11 dello Statuto di (OMISSIS) snc di (OMISSIS) e (OMISSIS) consentiva la compromettibilita’ in arbitri; c) che la modifica statutaria, intervenuta in occasione della trasformazione della societa’, la quale prevedeva l’espletamento preliminare del tentativo di conciliazione, peraltro non obbligatorio, da effettuarsi davanti alla Camera di Commercio, non era opponibile agli eredi del socio; d) che il procedimento arbitrale si era svolto nel pieno rispetto del contraddittorio e non sussisteva alcun vizio di nullita’ del lodo per omessa pronuncia o per motivazione contraddittoria; e) che l’istanza per la nomina dell’arbitro datata 27/7/16 conteneva la richiesta di liquidazione della quota “in aggiunta agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno 1/1/16”, di talche’ la formulazione di tale richiesta nel corso dell’arbitrato, con la memoria conclusiva del 15/3/18, non comportava alcun ampliamento del tema della decisione.
4. Ricorrono per Cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno svolto difese depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Controversie tra soci di una società il giudizio arbitrale e la posizione degli eredi

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34 e dell’articolo 808 c.c., con riferimento all’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la sentenza impugnata ritenuto estensibile agli eredi di un socio defunto di una societa’ di persone (snc) la clausola arbitrale statutaria in mancanza di specifica indicazione soggettiva e, quindi, in violazione del suo ambito applicativo ed, altresi’, in difetto di ulteriori elementi interpretativi a supporto di una ipotetica estensione implicita, con particolare riferimento ai concetti di trasmissibilita’/intrasmissibilita’ mortis causa delle quote del socio defunto e, quindi, per non aver dichiarato la nullita’ del lodo per difetto di potestas iudicandi dell’arbitro e di legittimazione ad agire degli eredi.
1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 5, anche con riferimento alla falsa applicazione dell’articolo 829, comma 1, n. 1, ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza ritenuto applicabile una clausola compromissoria contenuta in uno statuto estinto al momento della proposizione della domanda, sostituito da altro diverso e nuovo statuto e quindi per non aver correttamente individuato la fonte contrattuale dei poteri dell’arbitro, nonche’ per non aver ritenuto applicabile la disposizione statutaria vigente al momento della proposizione della domanda che prevedeva, quale condizione di procedibilita’, il preventivo tentativo di conciliazione.
1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli articoli 112, 115, 194 e 198 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione per nullita’ del lodo e per non aver esaminato le dedotte violazioni agli articoli 112, 115 e 198 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in cui era incorso il CTU nella valutazione della quota, in particolare acquisendo dati ed elementi di valutazione da soggetti terzi, senza autorizzazione dell’arbitro ed in mancanza di specifico consenso delle parti, nonostante la opposizione e la richiesta di rinnovazione della perizia per nullita’ del mezzo istruttorio.
1.3 Con il quarto motivo viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’articolo 1284 c.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata errato nel considerare come proposta la domanda di interessi in sede arbitrale, in violazione delle norme sul procedimento e sulle preclusioni processuali, oltre ad aver erroneamente applicato il tasso moratorio invece di quello legale ordinario, in ragione della natura del credito.
2. Il primo motivo e’ fondato.
2.1 E’ pacifico che, a seguito del decesso del socio (OMISSIS), il quale ha lasciato, quali suoi eredi legittimi, la moglie (OMISSIS) ed il figlio minorenne (OMISSIS), il socio superstite (OMISSIS) ha comunicato agli eredi di suo fratello di non essere intenzionato a proseguire con loro l’attivita’ societaria; non essendosi realizzato il subingresso degli eredi del socio defunto nella compagine sociale sorge in capo al socio superstite il dovere di liquidare agli eredi la quota spettante al socio defunto.
2.2 La possibilita’, rimessa alla volonta’ del socio superstite, di prosecuzione del rapporto sociale anche con gli eredi e’ espressamente sancita dalla clausola statutaria trascritta nel corpo della motivazione della sentenza, a tenore della quale ” nel caso di morte di un socio, sara’ facolta’ dei soci restanti decidere se continuare l’attivita’ con gli eredi, se questi vi consentiranno, tramite un loro legale rappresentante, o liquidare la quota agli eredi del defunto sulla base di un inventario o di un bilancio da erigersi in contraddittorio e con riferimento alla data del decesso”.
2.3 Cio’ premesso, l’articolo 11 dello statuto della societa’ (OMISSIS) snc di (OMISSIS) e (OMISSIS) adottato il 13.1.2005 stabilisce che “Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa’ che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonche’ le controversie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della (OMISSIS) che le parti dichiarano di accettare. L’organo arbitrale sara’ composto da un arbitro unico nominato dalla (OMISSIS). L’arbitro unico decidera’ la controversia in via rituale e secondo diritto”.
2.4 La disposizione statutaria riproduce il contenuto del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 1, secondo cui gli atti costitutivi delle societa’ possono prevedere “la devoluzione agli arbitri di alcune o di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la societa’ che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
2.5 La societa’ e il socio (OMISSIS) hanno dedotto sin dal primo atto difensivo del procedimento arbitrale (memoria di costituzione nel giudizio arbitrale del 1/9/2016 – di cui all’allegato 6/D – la cui produzione e’ stata specificamente indicata nel corpo del ricorso per Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza) l’inammissibilita’ del ricorso alla procedura arbitrale per carenza di potestas iudicandi e/o comunque per difetto di giurisdizione; eccezione rigettata dall’arbitro e fatta oggetto di specifico motivo di appello, come risulta incontestabilmente dalla stessa sentenza impugnata.
2.6 La Corte distrettuale ha ritenuto correttamente attivato il giudizio arbitrale dagli eredi, non subentrati nella societa’ per mancato consenso del socio superstite, essendo gli eredi titolari di un credito inerente e pertinente al rapporto con la societa’.
2.7 Tale interpretazione estensiva, secondo i giudici di merito, troverebbe conforto sia nella ampia formulazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, comma 1, articolo 34, che nella volonta’ delle parti espressa nella citata clausola arbitrale che fa riferimento alla possibile prosecuzione del rapporto sociale con gli eredi.
2.8 Ad ulteriore sostegno delle tesi dell’estensibilita’ dell’arbitrato anche a soggetti non espressamente citati nella clausola statutaria militerebbero le affermazioni espresse in motivazione da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 16556/2020).
2.9 Le argomentazioni spese dalla Corte non appaiono affatto persuasive.
2.10 Dalla lettura della clausola arbitrale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che i soggetti che possono ricorrere al giudizio arbitrale sono esclusivamente i soci, gli amministratori e i liquidatori; non vi e’ alcun testuale richiamo agli eredi dei soci.
2.11 Questa Corte ha chiarito che l’evento della morte porta alla cessazione della qualita’ di socio (la quale non si trasferisce agli eredi, essendo il contratto sociale stipulato intuitus personae) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l’erede e debitrice la societa’. L’operazione di liquidazione della quota, gia’ di pertinenza del socio defunto, secondo i criteri fissati dall’articolo 2289 c.c., e’, quindi, solo un procedimento contabile conseguente al gia’ verificatosi scioglimento della societa’ relativamente al predetto socio defunto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che, in tale ipotesi, si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della societa’, in quanto il diritto dell’erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, sorgendo a carico della societa’ solo l’obbligo di corrispondere il valore della quota (cfr. Cass. 5809 /2001 e piu’ recentemente Cass. 1216/2021).
2.12 Dunque, ai sensi dell’articolo 2284 c.c., gli eredi del socio, fin dal momento dell’apertura della successione, e a maggior ragione nell’ipotesi, come quella in esame, in cui il socio superstite ha optato per la non prosecuzione del rapporto sociale con gli aventi causa del socio defunto, assumono esclusivamente la posizione di creditori a differenza di quanto accade per le societa’ di capitali dove, in caso di decesso del socio, la sua quota si trasmette direttamente agli eredi (argomentando a contrariis dall’articolo 2355 bis c.c., comma 3 e articolo 2469 c.c., comma 1).
2.13 La controversia arbitrale promossa, avente ad oggetto la liquidazione della quota sociale, se puo’ essere inquadrata tra quelle “aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, non e’ pero’ riconducibile alla cognizione del giudizio arbitrale attivabile solamente dai soci tra loro, i soci e la societa’, gli amministratori e i liquidatori.
2.14 Ne’ Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34 che si limita a riconoscere la compromettibilita’ delle liti societarie, ne’ l’articolo 7 dello statuto, che, riproducendo l’articolo 2284 c.c., prevede la liquidazione degli eredi da parte dei soci superstiti, ove gli stessi non preferiscano continuare la societa’ con gli eredi, autorizzano una lettura estensiva dell’ambito soggettivo della clausola arbitrale.
2.15 Il richiamo della sentenza al recente precedente di questa Corte (ordinanza n. 16556/20) non giova alla ritenuta potestas iudicandi degli arbitri, in quanto il caso posto all’attenzione di quei giudici presentava una clausola compromissoria societaria dove veniva fatta espressa menzione anche degli eredi dei soci, per cui ben poteva ritenersi che tale scelta fosse stata fatta volontariamente dai soci proprio in sede di stesura della clausola. La Corte in quell’occasione e’ stata chiamata proprio a valutare, in presenza di una clausola espressa, la legittimita’ della devoluzione agli arbitri delle controversie insorte tra gli eredi di un socio e gli altri soci per la liquidazione della quota.
2.16 In mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l’arbitrabilita’ delle controversie societarie anche agli eredi del socio, questi ultimi, essendo estranei alla societa’ ma solo creditori della stessa per la liquidazione della quota, non potevano promuovere la causa di liquidazione davanti al collegio arbitrale.
3. Gli altri motivi rimangono assorbiti.
4. In accoglimento del primo motivo va, quindi, cassata l’impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ essere decisa, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con l’annullamento del lodo arbitrale per assenza di potestas iudicandi del giudice privato.
5. Le spese del presente giudizio e di quelle del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il lodo arbitrale.
Condanna (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante del figlio minore (OMISSIS), al pagamento delle spese processuali che liquida, per il presente giudizio, in Euro 15.800, comprensivi di esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, e per il giudizio svoltosi davanti alla Corte di Appello di Venezia in Euro 17.700, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *