Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 maggio 2022| n. 13856.
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.
Sentenza|3 maggio 2022| n. 13856. Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati
Data udienza 9 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sentenza – Collegio che delibera la decisione – Composizione dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale – Discussione o la precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo – Art. 276 comma 1 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28418/2016 proposto da:
CONSORZIO (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., l’avvocato (OMISSIS) conveniva in giudizio il Consorzio (OMISSIS), deducendo di avere ricevuto da quest’ultimo mandato per la proposizione di tre ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, di avere concluso l’intera controversia in maniera stragiudiziale nel maggio 2012 e di avere ricevuto acconti per l’attivita’ professionale svolta per Euro 30.000, oltre ad Euro 25.000 all’atto della transazione. Per questo motivo, il ricorrente chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento della somma di Euro 52.702,69, di cui alla notula del 22 novembre 2012.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda attorea, con ordinanza del 19 settembre 2016 condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 53.433,53.
2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il Consorzio (OMISSIS).
L’intimato (OMISSIS) non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e “in via assorbente”, nullita’ del procedimento e del provvedimento per violazione dell’articolo 276 c.p.c., comma 1, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, e articolo 158 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la controversia senza che due dei giudici componenti il collegio, tra cui il presidente, avessero partecipato alla discussione della causa.
Il motivo e’ fondato. Il Tribunale e’ stato adito dall’avvocato (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. (e va sottolineato che la scelta del rito non e’ stata contestata sotto il profilo dell’ambito amministrativo in cui l’attivita’ e’ stata svolta). Il Tribunale, a sua volta, ha deciso affermando di seguire il rito previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011.
E’ vero che il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, disposizione specificamente volta a disciplinare il rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, si limita a disporre al comma 2, che il Tribunale “decide in composizione collegiale”, senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass. n. 6012/2020).
E’ pero’ altrettanto vero che l’articolo 3 del medesimo D.Lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attivita’ devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”). Trova pertanto applicazione dell’articolo 276 c.p.c., comma 1, secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che Delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali e’ stata compiuta l’ultima attivita’ processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullita’ della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (in questi termini, in fattispecie corrispondente a quella in esame, v. Cass. 11581/2016).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo che contestano, rispettivamente, il secondo, la quantificazione degli onorari liquidati per l’attivita’ giudiziale e il terzo, l’omessa motivazione in ordine alla congruita’ della liquidazione dell’importo di Euro 50.000 in relazione alla transazione.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale, che provvedera’ alla rinnovazione, collegiale, della discussione della causa e della precisione delle conclusioni nonche’ della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Livorno in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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