La controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 14 maggio 2019, n. 12796

La massima estrapolata:

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l’attività di costituzione dell’opposto. Nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12796

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9479/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– c/controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza RG. 879/14 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 2.10.2014, corretta in data 12.1.2015, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Avv. (OMISSIS).
La ricorrente per decreto ingiuntivo aveva chiesto la corresponsione del compenso per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali; gli opponenti avevano proposto opposizione con atto di citazione, contestando non solo la determinazione del compenso ma anche l’an debeatur.
Il giudice aveva disposto il mutamento del rito, applicando il Decreto Legge n. 150 del 2011 e la causa era stata decisa in rito, in composizione collegiale.
Secondo il Tribunale, poiche’ l’oggetto del giudizio di opposizione investiva l’an debeatur, aveva errato il giudice a disporre il mutamento del rito, essendo il Decreto Legge n. 150 del 2011, applicabile solo nelle ipotesi in cui la controversia riguardi la determinazione del compenso. Il giudizio – prosegue il Tribunale – avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile con l’appello, sicche’ aveva errato il giudice a procedere al mutamento del rito ed a non dichiarare inammissibile l’opposizione.
Per la cassazione dell’ordinanza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Ha resistito (OMISSIS), che ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per ragioni di priorita’ logico-giuridica, deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale.
Con l’unico motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, come sostituito dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 4, lettera c), n. 3, conv. nella L. n. 80 del 2005, in relazione all’articolo 641 c.p.c., ed il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione, tardivamente proposta con citazione notificata il 10-11.2.2014, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, che si era perfezionato in data 27-28.12.2013 per compiuta giacenza.
Il ricorso incidentale e’ fondato.
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, prevede che le controversie di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 23.2.2018 n. 4485, hanno stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali puo’ essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., che da’ luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 3, 4 e 14, oppure con ricorso per decreto ingiuntivo.
E’, invece, esclusa la possibilita’ di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articoli 702 bis c.p.c. e segg..
Quanto al regime dell’opposizione, nonostante la disposizione parli di opposizione “proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c.”, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’opposizione non debba introdursi con citazione, ma con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. e cosi’ pure l’attivita’ di costituzione dell’opposto.
Tuttavia, nel caso di introduzione dell’opposizione con la citazione, come nel caso di specie, la congiunta applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, prevede espressamente che il giudice debba disporre il mutamento del rito.
In tal caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
La norma, pur escludendo che l’erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per se’ motivo di nullita’ irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, pone un’importante ed incisiva limitazione allorche’ l’instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza.
In tali ipotesi si afferma che la tempestivita’ dell’atto introduttivo deve essere valutata, non gia’ alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensi’ secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso cioe’ che:
a) ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione puo’ tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensi’ solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, cio’ che normalmente avviene con la costituzione dell’attore;
b) se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non gia’ dal giorno del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, bensi’ dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato al convenuto.
Pertanto, alla stregua di questo inquadramento generale, l’effetto impeditivo della decadenza processuale si produce in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, col verificarsi di un evento che in qualche modo sanerebbe l’iniziale difetto di forma e renderebbe la citazione equipollente al ricorso e viceversa.
L’equipollenza tra citazione e ricorso e’ giustificata dall’applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 156 c.p.c., comma 3, oppure facendo richiamo al principio di conservazione degli atti processuali, talora ricollegato all’articolo 159 c.p.c., salvo le disposizioni previste nel rito del lavoro
La sanatoria di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, e’ stata dettata proprio con riguardo al decreto di semplificazione dei riti, in cui numerosi riti speciali precedentemente contemplati sono stati riformati e ricondotti alle tipologie del giudizio di cognizione ordinaria, del giudizio del lavoro e del giudizio di cognizione sommaria previsto dagli articoli 702-bis c.p.c. e segg.. Al riguardo, la riforma di numerosi riti speciali avrebbe potuto ingenerare plurime incertezze interpretative nella scelta del rito da utilizzare e delle modalita’ di introduzione, sicche’ il legislatore ha deciso di prevedere una speciale ipotesi di sanatoria in ragione delle peculiarita’ della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011.
Rispetto alle tipologie di controversie espressamente indicate dal decreto sulla semplificazione dei riti, cui rispettivamente si applicano il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione, il legislatore ha dettato una regola derogatoria del principio generale secondo cui, nel caso di mutamento del rito, si ha riguardo, ai fini della litispendenza, alla “forma ipotetica” e non alla “forma concreta” dell’atto introduttivo.
Al riguardo, dell’articolo 4, il comma 5, sancisce che gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale si producono secondo le norme del rito applicato prima del mutamento.
Nella caso di specie, dall’esame degli atti processuali, consentita a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo dell’errore dedotto dalla controricorrente in via incidentale, il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo va calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione.
Essa e’ tardiva, il decreto ingiuntivo e’ stato notificato il 18.12.2013 ed il termine di quaranta giorni per l’opposizione scadeva il 27 gennaio 2014, mentre il deposito del ricorso e’ tardivamente avvenuto l’11.2.2014.
Ne consegue che l’opposizione era inammissibile per tardivita’.
Conseguentemente, il ricorso incidentale va accolto e, in applicazione dell’articolo 382 c.p.c., va dichiarato che il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza del condominio e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che il giudizio d’appello non poteva essere proseguito.
Condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il condominio (OMISSIS) alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 1500,00 ed alle spese che liquida in Euro 1700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ella misura del 15%, Iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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