Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 maggio 2019, n. 19653.
La massima estrapolata:
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 21 lett. r) L. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in “atteggiamento da caccia”, desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un’attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere. Sicché, l’interpretazione della locuzione “atteggiamento da caccia” è ampia, ricomprendendo non solo l’effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e comunque ogni atto desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che comunque appaia diretto a tal fine. (Nella specie, gli imputati erano stati trovati solo con i cani ed i richiami, senza armi o altri strumenti per la cattura dell’uccellagione. Quindi, l’interpretazione del Giudice che aveva anticipato la fase prodromica addirittura al momento del presumibile addestramento dei cani da caccia, non è stata ritenuta coerente con il dato normativo che richiede comunque elementi univoci, in termini di organizzazioni di mezzi – es. disponibilità di reti, gabbie, trappole, armi etc. – e di persone, nel senso del compimento della condotta criminosa).
Sentenza 8 maggio 2019, n. 19653
Data udienza 27 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 19.7.2018 del Giudice per le indagini preliminari di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo i rigetti dei ricorsi;
udito per gli imputato l’avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.7.2018 il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e di giudizio definito con il rito abbreviato, ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alle pene di legge, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui agli articolo 110 c.p. e 30, comma 1, lettera b), in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 21, comma 1, lettera r), per aver usato richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con amplificazione del suono, in (OMISSIS).
2. (OMISSIS), con un unico motivo deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h) e articolo 21, comma 1, lettera r. Rileva che l’uso del richiamo elettronico non costituiva reato essendo penalmente rilevante solo l’uso per fini venatori, che si evidenziavano con la disponibilita’ di mezzi idonei all’abbattimento o alla cattura della selvaggina. Nella specie, non stava svolgendo con i suoi sodali l’attivita’ di caccia essendo essi sprovvisti di ogni mezzo utile all’abbattimento della fauna selvatica e perche’ si trovavano sui luoghi con il richiamo elettronico vietato, mentre stavano addestrando i cani.
3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con il primo motivo deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 12, articolo 21, lettera r), articolo 30, lettera h). Affermano che non era emersa la detenzione di armi o di strumenti idonei alla soppressione o apprensione della selvaggina. Il Giudice aveva ritenuto che bastava il richiamo sonoro per far ritenere integrato il reato. Osservano che il provvedimento aveva omesso di considerare che la nozione di esercizio venatorio rilevante per l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 157 del 1992 comprendeva necessariamente la disponibilita’ dei mezzi idonei all’abbattimento o alla cattura della selvaggina; inoltre, la libera disponibilita’ di un richiamo utile ad attirare i pennuti non integrava alcuna contravvenzione se non riferito ad una persona in atteggiamento di caccia. Quanto alla presenza dei cani da caccia, il provvedimento aveva omesso di considerare che, come risultava dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria in data 13.5.2018, si trattava di cani da ferma che si limitavano a puntare la selvaggina senza rincorrerla o catturarla; dallo stesso verbale di sequestro era emerso che essi erano intenti ad addestrare i cani da ferma, tanto che era stata applicata la sanzione prevista dalla Legge Regionale n. 33 del 1997, articolo 41; in motivazione, pur dando atto che non erano stati rinvenuti armi e munizioni sulle autovetture, ne’ altri strumenti idonei all’apprensione della selvaggina, il Giudice aveva affermato apoditticamente che erano in atteggiamento di caccia. Sennonche’, l’atteggiamento di caccia comprendeva necessariamente la disponibilita’ di mezzi idonei all’abbattimento o alla cattura della selvaggina. Del resto, lo stesso Tribunale del riesame aveva ritenuto non sussistente il fumus dei reati contestati, mentre la sentenza impugnata si era discostata dal giudicato cautelare e, nonostante l’avvenuto dissequestro, aveva disposto la confisca e distruzione dei beni ormai restituiti agli aventi diritto.
Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), quanto all’accertamento dell’attivita’ venatoria. Il provvedimento aveva omesso d’indicare il percorso logico-giuridico seguito per giungere all’affermazione di responsabilita’ dei ricorrenti, ritenendo che stessero esercitando l’attivita’ venatoria. Il provvedimento si era limitato ad affermare che bastava l’uso del richiamo acustico per integrare la contravvenzione della L. n. 157 del 1992, articolo 30, ma tale affermazione era avulsa dalla normativa secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati.
Deve darsi continuita’ al consolidato orientamento di questa Corte secondo cullai fini della configurabilita’ della contravvenzione di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 21, lettera r), e’ necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in “atteggiamento da caccia”, desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un’attivita’ volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere (si veda tra le piu’ recenti Cass., Sez. 3., n. 1625 del 28/10/2015, dep. 2016, Veneziano e altro, Rv. 265861, con ampi riferimenti ai precedenti, in un caso in cui gli imputati erano stati trovati anche con i fucili in auto). L’interpretazione della locuzione “atteggiamento da caccia” e’ ampia, ricomprendendo non solo l’effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche ogni attivita’ prodromica o preliminare e comunque ogni atto desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che comunque appaia diretto a tal fine. Cio’ nondimeno, nella specie, gli imputati sono stati trovati solo con i cani ed i richiami, senza armi o altri strumenti per la cattura dell’uccellagione. L’interpretazione del Giudice che ha anticipato la fase prodromica addirittura al momento del presumibile addestramento dei cani da caccia non e’ coerente con il dato normativo che richiede comunque elementi univoci, in termini di organizzazioni di mezzi (es. disponibilita’ di reti, gabbie, trappole, armi etc.) e di persone, nel senso del compimento della condotta criminosa.
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per consentire i dovuti approfondimenti in fatto sull’illiceita’ penale della condotta tenuta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
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