Contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato da uno solo dei coniugi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 904.

Contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato da uno solo dei coniugi

Un contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale pur essendo valido, non è coercibile con l’azione di esecuzione in forma specifica dal momento che il promittente non poteva disporre per intero del bene; in ogni caso l’altro coniuge è litisconsorte necessario nel giudizio azionato avverso il contratto preliminare essendo entrambi comproprietari per intero dell’immobile.

Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 904. Contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato da uno solo dei coniugi

Data udienza 7 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Litisconsorzio necessario – Esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. – Contratto preliminare – Stipula dal promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni – Mancanza del consenso dell’altro coniuge – Coniuge litisconsorte necessario nel relativo giudizio – Soggetto comproprietario per l’intero della cosa – Difetto di rilievo della mancata integrazione del contraddittorio – Decisione cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2985/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
-ricorrente-
contro
(OMISSIS);
-intimato-
nonché contro
(OMISSIS);
-intimato-
avverso la sentenza n. 260/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
La Corte osserva
1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.
(OMISSIS) citò in giudizio (OMISSIS) perché il giudice facesse luogo del consenso mancante della convenuta, promittente alienante, la quale era venuta meno all’obbligo di trasferire all’attore un appartamento con annesso box per il prezzo pattuito di Euro 190.000,00, obbligo sanzionato con il pagamento del doppio della caparra e di una penale. Nella contumacia della convenuta il Tribunale, accogliendo la domanda, trasferi’ i beni promessi in vendita all’attore e condanno’ la Petrova al pagamento della penale di Euro 50.000,00.
Propose appello la Petrova, la quale eccepi’ la nullita’ della notifica dell’atto di citazione in primo grado, la falsita’ della scrittura privata portata in giudizio dal (OMISSIS) ed evidenzio’, altresi’, che del bene promesso in vendita era comproprietario al 50% (OMISSIS). In appello intervenne il (OMISSIS) eccependo la nullita’ del contratto preliminare e la conseguente nullita’ della sentenza di primo grado, resa a contraddittorio non integro.
La Corte di Roma, dichiarato ammissibile l’intervento, trattandosi di soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 344 c.p.c., in quanto avente titolo a proporre opposizione di terzo, rigetto’ l’impugnazione della (OMISSIS), giudicando rituale la notifica dell’atto di citazione, eseguita ex articolo 140 c.p.c. Accolta, per converso, l’opposizione di terzo proposta da (OMISSIS), affermata la sussistenza dell’obbligo in capo alla promittente alienante, escluse la suscettibilita’ di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, non essendo consentito costituire un rapporto giuridico diverso rispetto a quello voluto dalle parti.
Nel dispositivo la Corte di merito declina il rigetto dell’appello di (OMISSIS), l’accoglimento dell’opposizione di terzo di (OMISSIS) e il rigetto della domanda ex articolo 2932 avanzata da (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Le controparti sono rimaste intimate.
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., violazione dell’articolo 102 c.p.c., anche in relazione al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c.
Assume la ricorrente che la decisione aveva correttamente rilevato che l’immobile oggetto del contratto preliminare era in comproprieta’ dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere stato acquistato in regime di comunione legale dei beni dalla (OMISSIS). Il preliminare sottoscritto dalla sola (OMISSIS), pur essendo valido, non era coercibile ai sensi dell’articolo 2932 c.c., poiche’ la ricorrente non poteva disporre dell’intero bene. La sentenza, distonicamente, pur avendo respinto la domanda ex articolo 2932 c.c., aveva rigettato l’appello della (OMISSIS). In altri termini il Giudice aveva statuito “l’improcedibilita’ della domanda ex articolo 2932 c.c. nei confronti del solo (OMISSIS) ma non nei confronti della (OMISSIS)”, nonostante fosse stata proprio costei a eccepire l’inammissibilita’ della esecuzione specifica. Si era, quindi in presenza di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” (cita Cass. n. 23940/2017).
4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della condanna alle spese.
5. Deve constatarsi il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado. Invero, questa Corte ha chiarito che in tema di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l’intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullita’ del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 2, n. 8040, 21/03/2019, Rv. Rv. 653029; conf. S.U. n. 17952/2007).
Assorbita ogni altra questione, cassata la sentenza, il processo deve essere rimesso al Tribunale, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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