Contratto di vendita vizi occulti e la relativa contestazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2022| n. 34290.

Contratto di vendita vizi occulti e la relativa contestazione

In tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 cod. civ. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento

Ordinanza|22 novembre 2022| n. 34290. Contratto di vendita vizi occulti e la relativa contestazione

Data udienza 20 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di vendita – Risoluzione – Vizi occulti – Contestazione – Azione prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31682/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in qualita’ di assuntore del concordato preventivo della (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 3605/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 23/9/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022.

Contratto di vendita vizi occulti e la relativa contestazione

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., ha rigettato la domanda, accolta in primo grado dopo l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, con la quale (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 16/12/2011, aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione dei contratti compravendita, stipulati con la societa’ appellante negli anni
– 2002-2005 ed aventi ad oggetto sette libri e un quadro, per la dedotta mancanza, a norma dell’articolo 1490 c.c., delle qualita’ che la venditrice aveva promesso e garantito, vale a dire “l’autenticita’ e l’esclusivita’ di ogni singola opera acquistata”.
1.2. La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora interessa, ha accolto l’eccezione di decadenza e di prescrizione che la societa’ convenuta aveva sollevato.
1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: – il compratore, a norma dell’articolo 1495 c.c., ha l’onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta; – tale termine, se si tratta vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioe’, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell’acquisizione della certezza oggettivo del difetto; – l’onere della prova della tempestivita’ della denuncia incombe sull’acquirente poiche’ detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell’azione; l’inosservanza dell’obbligo di denuncia preclude l’esperimento tanto dell’azione di risoluzione prevista dall’articolo 1492 c.c., quanto dell’azione risarcitoria prevista dall’articolo 1494 c.c.; l’azione si prescrive in ogni caso si prescrive entro un anno dalla consegna; ha ritenuto, quanto al caso in esame, innanzitutto, che non si tratta di vizi occulti, in quanto inerenti l’assenza del valore artistico dei beni acquistati, ed, in secondo luogo, che le consegne dei beni erano avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, mentre l’unica denuncia documentata risale al settembre 2011.
1.4. L’attore, del resto, ha osservato la corte, ha dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio, di aver “di recente” verificato, “a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia”, che “i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e privi di valore sia artistico che economico”, senza aver, tuttavia, prodotto “alcuna documentazione scritta di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall’eventuale scoperta”, avendo, piuttosto, fornito elementi che evidenziano chiaramente come “i vizi furono lamentati con missiva in una data del tutto sganciata da qualsiasi conoscenza dei vizi denunciati”.

Contratto di vendita vizi occulti e la relativa contestazione

1.5. Ne’, ha aggiunto la corte, si potrebbe addivenire ad una diversa conclusione ritenendo che la conoscenza dei vizi sia avvenuta con la lettura dell’articolo pubblicato da un quotidiano in data 4/4/2010, che dava conto di una class action nei confronti della venditrice per aver venduto libri non rivendibili perche’ ritenuti senza alcun valore da esperti e galleristi: tale articolo, infatti, risale al 2010 ma la prima ed unica missiva di denuncia dei vizi risale solo al mese di “settembre 2011”, vale a dire quando “era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell’azione”.
1.6. (OMISSIS), con ricorso notificato in data 6/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 7/10/2021.
1.7. (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 14/1/2022.
1.8. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1497 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la denuncia dei vizi dei beni acquistati da parte del compratore era tardiva senza tuttavia, considerare che, in realta’, il termine di decadenza previsto dall’articolo 1495 c.c. decorre dalla loro effettiva scoperta, e cioe’, se si tratta di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario, dal momento in cui il compratore abbia acquisito, anche a seguito di un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale, una certezza obiettiva e completa e non il semplice sospetto in ordine alla sussistenza del vizio.
2.2. L’acquirente, infatti, ha osservato il ricorrente, non aveva alcuna cognizione tecnica della mancanza delle qualita’ promesse tanto che, per averne esatta e specifica cognizione, aveva promosso il giudizio per l’accertamento delle dedotte ed eventuali carenze delle qualita’ promesse, individuate, tra l’altro, nelle pregresse pronunce giudiziali rese ai danni della venditrice, all’esito delle quali il ricorrente avrebbe compreso che i beni che aveva acquistato non avevano alcun pregio artistico ne’ alcun valore tale da legittimare il prezzo pagato.
2.3. La domanda giudiziale, dunque, era l’unico rimedio che il compratore poteva proporre per ottenere, in relazione all’oggetto delle vendite, l’accertamento necessario ai fini della risoluzione dei contratti, non potendo valutare autonomamente l’esatto valore dei beni venduti.
3.1. Il motivo e’ infondato.
3.2. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha, in sostanza, – ritenuto, con statuizione in fatto rimasta priva di censure, che:
– l’acquirente, pur avendo dedotto in giudizio di aver “di recente” verificato, “a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia”, che i beni acquistati “non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore”, ed erano, quindi, privi delle qualita’ promesse e garantite dalla venditrice, vale a dire “l’autenticita’ e l’esclusivita’ di ogni singola opera acquistata”, non aveva, poi, fornito in giudizio la prova di “una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall’eventuale scoperta”, cosi’ conseguita, dei vizi lamentati; l’attore aveva documentato, pur a fronte di consegne avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, un’unica denuncia, risalente al mese di settembre 2011, vale a dire quando “era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell’azione”. Ed e’, invece, noto, per un verso, che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardivita’ della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente l’onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica: Cass. SU n. 328 del 1991; Cass. n. 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass. n. 13695 del 2007; Cass. n. 844 del 1997; Cass. n. 11046 del 2016, in motiv.), e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. n. 11046 del 2016): ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi, non e’ questo il caso), in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entita’, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 6735 del 2000; Cass. n. 7541 del 1995), si sia completata (Cass. n. 40814 del 2021; Cass. n. 11046 del 2016). D’altra parte, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilita’ del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimita’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 8637 del 2020; Cass. n. 24726 del 2017).
3.3. In ogni caso, la corte d’appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, l’azione si era anche prescritta: ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall’articolo 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e cio’ anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. n. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011).
4.1. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato perche’ manifestamente infondato.
4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4.3. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bisse dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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