Contratto di rappresentanza e capacità legale del rappresentato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 ottobre 2022| n. 31825.

Contratto di rappresentanza e capacità legale del rappresentato

Nel contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato, legalmente capace, l’eventuale incapacità naturale, al momento della conclusione del contratto medesimo, può spiegare effetti invalidanti solo se riguardi il rappresentante, non il rappresentato (art. 1389 cod. civ.)

Ordinanza|27 ottobre 2022| n. 31825. Contratto di rappresentanza e capacità legale del rappresentato

Data udienza 14 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Contratto di rappresentanza – Capacità legale del rappresentato – Procura a vendere – Rappresentante senza potere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 79/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in RPMA VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1965/2021 depositata il 13/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO IN FATTO

che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Catania che in riforma della decisione del Tribunale della stessa citta’, aveva accolto il gravame proposto da (OMISSIS) anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS);
che, motivando il rigetto della domanda dell’originaria attrice (OMISSIS), volta ad “annullare e/o con qualunque formula revocare gli effetti” dell’atto di compravendita stipulato, per procura, da (OMISSIS) con (OMISSIS), i giudici di secondo grado avevano affermato come, ai fini della validita’ della procura, sarebbe stata sufficiente la capacita’ di intendere e di volere del rappresentato al momento del rilascio della procura e non medio tempore rispetto alla conclusione del negozio;
che, attraverso distinti controricorsi, si sono costituiti, da un lato, (OMISSIS) e (OMISSIS) e, dall’altro, (OMISSIS), depositando altresi’ entrambi memorie ex articolo 380 bis c.p.c.;
che anche la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., nell’imminenza della camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo;
che (OMISSIS) assume la violazione dell’articolo 428 c.c. e la falsa applicazione dell’articolo 1389 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 3, per avere la Corte d’Appello di Catania interpretato il dispositivo contenuto nell’articolo 428 c.c. in maniera difforme dal suo contenuto ed aver ricondotto erroneamente la fattispecie concreta all’articolo 1389 c.c., norma non pertinente al caso di specie;
che, infatti, le condizioni cognitive del rappresentato (OMISSIS), a seguito dell’ictus che lo aveva colpito il (OMISSIS), erano divenute irreversibili, tanto da vedersi riconosciuta e mai revocata, in data 28.05.2002, l’inabilita’ totale e permanente al 100%, e le figlie, nonche’ il genero (parti della compravendita) sarebbero state perfettamente a conoscenza delle condizioni di salute del padre;
che il motivo del ricorso e’ infondato;
che la fattispecie legale riconducibile all’ipotesi de qua e’ quella scolpita nell’articolo 1389 c.c., posto che il thema decidendum riguarda non l’annullabilita’ della procura a vendere, ma l’annullabilita’ del contratto di compravendita;
che, in altri termini, non si pone un problema di atto negoziale direttamente portato a termine dall’incapace – giacche’ la procura era stata pacificamente rilasciata da (OMISSIS) quando egli era in possesso di tutte le sue facolta’ intellettive – ma di un contratto concluso a suo nome dalle figlie rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto alle quali effettive contraenti avrebbe dovuto essere valutata la capacita’ di intendere e volere;
che, in tal senso, appare del tutto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che e’ del resto conforme ai precedenti di questa Corte, secondo cui “Nel contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato, legalmente capace, l’eventuale incapacita’ naturale, al momento della conclusione del contratto medesimo, puo’ spiegare effetti invalidanti solo se riguardi il rappresentante, non il rappresentato” (Sez. 2, n. 275 del 13 gennaio 1984);
che identico principio si ricava a contrario dalla stessa sentenza citata in ricorso (Sez. 2, n. 3787 del 9 marzo 2012), nel passo che segue: “E’ vero che, in base al menzionato articolo 1389 c.c., nei contratti conclusi a mezzo di rappresentante e’ sufficiente la capacita’ legale del rappresentato, ossia che questi al momento della stipula sia maggiorenne e non interdetto, mentre per il rappresentante e’ richiesta la capacita’ di intendere e di volere. Come e’ stato evidenziato nella sentenza impugnata, tuttavia, la disposizione codicistica in esame disciplina l’ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di una procura validamente conferitagli dal rappresentato; laddove, nel caso in esame, per effetto dell’annullamento – ex articolo 428 c.c., comma 1, – della procura a vendere rilasciata dalla Ingaglio, il successivo atto di vendita dell’8-5-1987, per la parte concernente i beni di proprieta’ di quest’ultima, deve ritenersi stipulato da rappresentante senza potere”;
che la memoria ex articolo 380 bis c.p.c. di (OMISSIS) non apporta elementi significativi idonei a modificare il quadro teste’ esposto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del rispettivo procuratore antistatario;
che ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), con distrazione a favore del procuratore antistatario, ed in Euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di (OMISSIS), con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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