Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20150.
Contratto atipico di vitalizio alimentare
In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; qualora, invece, l’azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest’ultimo l’onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l’asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.
Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20150. Contratto atipico di vitalizio alimentare
Data udienza 12 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto atipico di vitalizio alimentare – Richiesta di risoluzione da parte del terzo – Onere di allegare specificamente i fatti su cui si fondava l’inadempimento imputabile al vitaliziante – Mancato adempimento – Censure di merito – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17432/2017) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) e presso lo studio degli ultimi due elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1307/2016 (pubblicata il 12 dicembre 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 106/2011, il Tribunale di La Spezia – Sezione distaccata di Sarzana – pronunciando nella causa promossa da (OMISSIS) nei confronti della figlia (OMISSIS), rigettava le domande attoree volte rispettivamente: a) alla dichiarazione della risoluzione per inadempimento del contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato in data 6 ottobre 1992 tra la citata (OMISSIS) e (OMISSIS) (madre e de cuius testamentario dell’attore), con il quale quest’ultima aveva trasferito alla prima la nuda proprieta’ (mantenendo l’usufrutto) di una casa per civile abitazione ubicata in (OMISSIS), e di due appezzamenti di terreno con destinazione agricola, siti nello stesso Comune (in localita’ “(OMISSIS)”), a titolo di corrispettivo dell’obbligo della nipote di “mantenere, assistere e provvedere al sostentamento e cura della alienante sig.ra (OMISSIS), per tutta la di lei vita e secondo necessita’ di quest’ultima e il tenore di vita di essa sig.ra (OMISSIS) medesima”; b) alla dichiarazione di acquisto della proprieta’, per usucapione, del terreno indicato al punto 6) dell’atto di citazione; c) alla condanna della (OMISSIS) al rimborso della somma (con interessi e rivalutazione), quale quota di competenza, sul corrispettivo da esso attore pagato per l’acquisto dei beni di cui all’atto pubblico rep. n. 128613 per notar Pucci.
2. Decidendo sull’appello proposto dal (OMISSIS) e nella costituzione dell’appellata (OMISSIS), la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1307/2016 (pubblicata il 12 dicembre 2016), rigettava il gravame e condannava la parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte ligure confermava l’infondatezza della domanda attorea di risoluzione, per asseriti fatto e colpa della convenuta, del contratto atipico di vitalizio alimentare ritenendo che il (OMISSIS) non avesse adempiuto al proprio onere probatorio di allegare l’inadempimento contrattuale della controparte, impedendo cosi’ di circoscrivere sufficientemente l’oggetto della prova che la (OMISSIS) doveva fornire dell’esatto adempimento alla sua obbligazione nei confronti della nonna, anzi rendendogliela “troppo difficile o addirittura impossibile”.
Inoltre, il giudice di secondo grado poneva in risalto che il contratto di vitalizio in questione aveva avuto esecuzione dal momento della sua stipulazione, in data 6 ottobre 1992, fino alla morte della (OMISSIS), avvenuta il (OMISSIS), e senza che quest’ultima avesse sollevato alcuna contestazione in ordine all’assolvimento delle obbligazioni assunte dalla nipote in forza dello stesso contratto, costituendo cio’ la piu’ “evidente smentita” delle affermazioni dell’attore-appellante.
Con riferimento alla domanda attorea di condanna della (OMISSIS) al rimborso delle spese effettuate dal genitore appellante per il sostentamento della propria madre, la Corte territoriale rilevava l’assoluta genericita’ del petitum e la mancata esplicazione del titolo in forza del quale la somma sarebbe stata dovuta dalla figlia appellata.
Relativamente alla domanda di usucapione, invece, la Corte d’appello riteneva che l’appellata l’avesse tempestivamente contestata, nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione del 21 dicembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande. Infatti, secondo la Corte d’appello, stante l’estrema genericita’ delle allegazioni di controparte, la (OMISSIS) non avrebbe potuto fare altro che cio’, adducendo, poi, solo con la successiva memoria ex articolo 184 c.p.c., del 20/12/2005, di aver acquistato la proprieta’ dei terreni oggetto della controversia nel 1998, con atto notarile, seguita, tra l’altro, nelle trattative dal padre (che, percio’, riconosceva l’acquisto dei beni in capo alla figlia e, dunque, l’altruita’ dei beni in questione, circostanza, di per se’, idonea ad escludere l’animus possidendi), contestando la domanda di usucapione anche mediante produzione di documenti e deduzione di prove. Tra l’altro, il giudice di secondo grado, facendo propria la motivazione del giudice di prime cure, affermava anche che l’attivita’ di coltivazione dei fondi dedotta dal (OMISSIS), essendo qualificabile come manifestazione di una mera posizione di detenzione, non era idonea a provare un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’ (o di altro diritto reale) e non poteva nemmeno ritenersi sussistente la prova dell’animus possidendi.
3. Avverso la citata sentenza di appello (notificata in data 30 maggio 2017), ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, il (OMISSIS), resistito con controricorso dalla (OMISSIS).
Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 113 e 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello ribadito il rigetto della domanda attorea di risoluzione, per fatto e colpa della convenuta, del contratto atipico di vitalizio alimentare del 6 ottobre 1992, ritenendo che egli non aveva adempiuto al proprio onere probatorio di allegare l’inadempimento contrattuale della controparte.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli articoli 2028 e 2033 c.c., per avere la Corte di merito rigettato la domanda attorea subordinata di condanna della convenuta al rimborso delle spese da lui effettuate per il sostentamento della propria madre.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e, comunque, la falsa applicazione, degli articoli 115, 167, 183 e 184 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che l’appellata avesse tempestivamente contestato la domanda di usucapione nonostante non fosse stata formulata una specifica contestazione della stessa nella comparsa di costituzione del 21 dicembre 2004.
4. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso, il (OMISSIS) ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 1159 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito rigettato la sua proposta domanda di avvenuta usucapione immobiliare, affermando che la coltivazione del fondo ultraventennale non costituiva manifestazione piena di attivita’ corrispondente alla proprieta’ e che, quindi, non sussisteva la stessa prova dell’animus possidendi ai fini dell’usucapione.
5. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato.
Occorre, invero, osservare che il principio giuridico evocato dal ricorrente riguarda il riparto dell’onere della prova nella causa tra vitaliziante e beneficiario del vitalizio ma non si attaglia alla causa intentata da un terzo (come lo era, nel caso di specie, il ricorrente rispetto al contratto di vitalizio) nei confronti della vitaliziante stessa.
Infatti, solo nel rapporto diretto discendente dal contratto atipico di vitalizio alimentare tra beneficiario delle prestazioni assistenziali e vitaliziante, il primo che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Percio’, con riferimento alla vicenda dedotta in giudizio, ai fini dell’eventuale declaratoria di risoluzione di detto contratto stipulato per atto pubblico tra (OMISSIS) (nipote) e (OMISSIS) (nonna), era necessario che l’attore (OMISSIS) (in quanto terzo rispetto a tale contratto) allegasse specificamente i fatti sui quali si fondava l’asserito inadempimento imputabile alla vitaliziante e che assolvesse, poi, al relativo onere probatorio relativo ai fatti costitutivi dell’addotto inadempimento della (OMISSIS).
Senonche’, nel caso in esame, l’attuale ricorrente – per come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (e, in precedenza, dallo stesso giudice di primo grado) – non solo aveva mancato di allegare specificamente i fatti da cui sarebbe scaturito l’inadempimento della figlia (quale vitaliziante in favore della nonna, madre dell’attore), peraltro mai eccepito in alcuna sede dalla beneficiaria, ma non aveva nemmeno esplicitato in quali termini e attraverso quali modalita’ il supposto inadempimento (neanche in senso solo parziale) si sarebbe manifestato.
Peraltro, ad abundantiam, la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha adeguatamente motivato sull’insussistenza di qualsiasi inadempimento da parte della vitaliziante, avuto riguardo alla natura ed allo svolgimento delle prestazioni svolte come individuate specificamente nel contratto costitutivo del vitalizio, alle concrete necessita’ della beneficiaria e all’accertata inesistenza di contestazione da parte di quest’ultima circa l’assolvimento delle obbligazioni assistenziali che erano state assunte dalla nipote.
6. Ritiene il collegio che la seconda censura deve considerarsi inammissibile.
Cio’ perche’ il (OMISSIS) non riporta in ricorso – come sarebbe stato necessario ai fini dell’osservanza dell’imprescindibile principio di specificita’ come, quando e dove avesse indicato (senza che risultino nemmeno indicate le norme di riferimento giustificative dell’eventuale diritto) il titolo della sua asserita pretesa al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della madre, che aveva in corso il contratto di vitalizio alimentare con la figlia di esso ricorrente.
E’, quindi, da condividere l’impugnata sentenza laddove ha rilevato l’assoluta genericita’ del “petitum” della pretesa dell’appellante, il quale, se anche avesse inteso formularla quale erede della madre (in via subordinata rispetto a quella di risoluzione del contratto di vitalizio), avrebbe dovuto provare l’inadempimento della vitaliziante e i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria nei suoi riguardi (per essersi sostituito ala figlia nell’assolvimento dei suoi obblighi).
7. Il terzo motivo e’ privo di fondamento e deve, percio’, essere respinto dal momento che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello ligure ha accertato che, fin dalla comparsa di risposta, la convenuta aveva in ogni caso contestato l’avversa pretesa – formulata genericamente – di acquisto per usucapione del controverso immobile (invocando il rigetto di ogni domanda attorea, compresa, quindi, quella riferita all’applicazione dell’articolo 1158 c.c.) e che, in ogni caso, aveva compiutamente contestato i fatti costitutivi di detta domanda nella memoria ex articolo 184 c.p.c. (vecchio testo), precisando, tempestivamente ed in via definitiva, le proprie difese a fronte della specificazione successiva delle domande attoree entro il termine preclusivo per l’ultimazione della trattazione scritta e deducendo di aver acquistato la proprieta’ dei terreni contesi con atto notarile del 1998, con la produzione, a confutazione dell’avversa domanda, documenti e deducendo mezzi istruttori.
8. Nemmeno la quarta ed ultima doglianza coglie nel segno e va, quindi, disattesa.
Essa, infatti, si risolve in una censura attinente ad una valutazione di merito, implicante una inammissibile sollecitazione – nella presente sede di legittimita’ – ad una rivalutazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali (riportate per esteso nel motivo, con allegazione di documentazione fotografica, cosi’ intendendosi – del tutto fuori luogo equiparare il giudizio di cassazione ad un terzo grado di merito: cfr. Cass. n. 8758/2017), senza considerare che, con l’impugnata sentenza, il giudice di appello si e’ conformato, in punto di diritto, alla univoca giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua la sola accertata coltivazione di un terreno (che dimostra la sussistenza di una mera relazione materiale tra soggetto e bene) non e’ idonea – in difetto di altri idonei riscontri – a comprovare l’animus possidendi.
Costituisce, infatti, principio pacifico (cfr., ad es., Cass. n. 18215/2013 e Cass. n. 17376/2018) che – ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non e’ sufficiente, perche’, di per se’, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivita’ materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa e’ svolta “uti dominus”. A tal proposito si e’ specificato che l’interversione nel possesso non puo’ avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non piu’ in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.
Nel caso di specie, a quest’ultimo riguardo, la Corte di appello ha anche confermato il convincimento gia’ espresso dal giudice di primo grado, in base al quale, oltre all’incertezza della prova sull’ultraventennalita’ della relazione materiale con il fondo da parte del (OMISSIS), quest’ultimo aveva condotto nel 1998 trattative volte consentire l’acquisto dei terreni da parte della figlia (OMISSIS), riconoscendo in tal modo l’altruita’ dei beni e non opponendosi al trasferimento di essi in capo alla stessa convenuta, cosi’ manifestando l’insussistenza dell’animus possidendi.
9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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