Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6562.

La massima estrapolata:

In tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore e’ assistita da una mera presunzione semplice di veridicita’, sicche’, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessivita’ dei consumi e’ dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinche’ eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consum

Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6562

Data udienza 13 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7559-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2017 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 07/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 7/8/2017, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.p.a., di somme dallo stesso dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’avvenuta dimostrazione, da parte della (OMISSIS) s.p.a., delle cessioni di gas riferite alle fatture dalla stessa prodotte in giudizio, essendo rimasta comprovata la continuita’ della fornitura di gas in relazione al periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo d’impugnazione;
che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis la (OMISSIS) s.p.a. ha presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il motivo d’impugnazione proposto, i ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2697 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la necessita’ della dimostrazione, da parte della (OMISSIS) s.p.a. (al fine di ritenere adeguatamente comprovato il credito dalla stessa vantato), della corretta funzionalita’ del contatore relativo all’impianto di distribuzione del gas, non essendo sufficiente la prova della sola circostanza che la fornitura di gas fosse ancora in corso all’atto dell’emissione delle fatture o del rilevamento dei consumi;
che, pertanto – una volta contestato il quantum del gas somministrato (come puntualmente avvenuto nel caso di specie) ad opera del (OMISSIS) – la mancata dimostrazione, da parte della societa’ attrice, della corretta funzionalita’ del contatore relativo all’impianto di erogazione del gas avrebbe dovuto imporre il rigetto della relativa pretesa creditoria, pena la violazione del principio riferito alla distribuzione dell’onere della prova (di cui all’articolo 2697 c.c.);
che il motivo e’ manifestamente fondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore e’ assistita da una mera presunzione semplice di veridicita’, sicche’, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessivita’ dei consumi e’ dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinche’ eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01);
che, nel caso di specie, la corte territoriale si e’ inammissibilmente limitata a ritenere sufficiente la prova della circostanza costituita dalla continuita’ della fornitura di gas nel periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture poste a fondamento del credito azionato in giudizio, senza alcun riferimento, neppure indiretto, alla decisiva circostanza relativa al regolare funzionamento (non gia’, genericamente, dell’impianto in se’, bensi’) dei contatore dell’impianto, di per se’ destinata a dar conto dell’effettiva entita’ della fornitura effettuata e indicata a fondamento del corrispettivo rivendicato dalla societa’ somministrante;
che, conseguentemente, in assenza di tale prova, la decisione impugnata deve ritenersi effettivamente assunta in violazione dell’articolo 2697 c.c., essendosi la stessa risolta in una sostanziale inversione dell’onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione del gas, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l’esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio;
che, con il motivo d’impugnazione proposto in via incidentale condizionata, la (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5), per avere la corte d’appello disatteso l’istanza avanzata dalla medesima (OMISSIS) s.p.a. diretta a rilevare il carattere non (tempestivamente e specificamente) contestato della circostanza relativa all’entita’ della fornitura posta dalla societa’ attrice fondamento della pretesa creditoria rivendicata;
che il motivo e’ inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dalla stessa disposizione normativa, nn. 3 e 4), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non puo’ limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
che, a prescindere dalla rilevabilita’, nella specie, della contestazione della condotta della parte, e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
che nella violazione di tale principio deve ritenersi incorsa la societa’ ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’istanza avanzata dalla medesima (OMISSIS) s.p.a. diretta a rilevare il carattere non (tempestivamente e specificamente) contestato della circostanza relativa all’entita’ della fornitura posta dalla societa’ attrice fondamento della pretesa creditoria rivendicata, ha tuttavia omesso di fornire in ricorso (non potendosene colmare le lacune con atti successivi) alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato errore (od omissione), con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso principale – e l’inammissibilita’ del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

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