Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3695.

Contratti del consumatore e la sostituzione o riparazione del bene.

In tema di contratti del consumatore, ove la sostituzione o riparazione del bene non risultino impossibili o eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto inutilmente un termine congruo per la sostituzione o la riparazione da parte del venditore senza alcuna spesa a carico del consumatore o qualora la sostituzione o riparazione possano arrecargli un notevole inconveniente, ha diritto ad agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità

Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3695. Contratti del consumatore e la sostituzione o riparazione del bene

Data udienza 21 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Compravendita di un’auto difettosa – Tutela del consumatore – Principio – Disciplina della compravendita – Codice del consumo – Applicazione – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5183/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1201/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Lecce, con la quale chiese la risoluzione del contratto di vendita concluso con la (OMISSIS) s.p.a., avente ad oggetto un’autovettura, per la presenza di vizi che la rendevano inidonea all’uso cui era destinata.
1.1. La societa’ convenuta eccepi’ preliminarmente la decadenza dall’azione e la prescrizione del diritto; contesto’ l’esistenza dei vizi e chiese il rigetto della domanda.
1.2. Il Tribunale, disattese le eccezioni di decadenza e di prescrizione, accolse la domanda dell’attrice e dichiaro’ risolto il contratto.
1.3. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ la domanda.
1.4. La corte distrettuale ritenne applicabile la disciplina consumeristica, di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, attesa la qualita’ di consumatore dell’acquirente.
1.5. Accerto’, ai sensi dell’articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo che la denuncia dei vizi era intempestiva in quanto proposta dopo due mesi dalla scoperta. A tale conclusione la corte di merito giunse ritenendo che l’onere della prova della tempestivita’ della denuncia gravasse su parte acquirente mentre la (OMISSIS) non aveva provato l’osservanza del termine ne’ vi era stato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore. Gli interventi di riparazione effettuati sull’autovettura, nel periodo in cui era in garanzia, non implicavano il riconoscimento dei vizi della cosa tali da renderla inidonea all’uso cui era destinata; il difetto riscontrato consisteva in un maggior consumo dell’olio motore, causato dall’utilizzo urbano del mezzo, che, tuttavia, era conforme alla normativa comunitaria e poteva essere riparato con l’esborso della somma di Euro 2.700.00.
2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso l’ (OMISSIS) s.p.a..
2.2. In prossimita’ dell’adunanza camerale del 21.9.2021, le parti hanno depositato memorie illustrative.
2.3. Il collegio e’ stato nuovamente riconvocato in data 20.12.2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per genericita’ dei motivi.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del 2018).
1.3. Nel caso di specie, la corte territoriale, accogliendo l’appello, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilita’ del gravame per genericita’ dei motivi.
1.4. Peraltro, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, come quella dell’inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’articolo 342 c.p.c., non puo’ dar luogo al vizio d’omessa pronuncia, che e’ configurabile con esclusivo riferimento alle domande di merito e non puo’ assurgere, pertanto, a causa autonoma di nullita’ della sentenza (Cass. n. 7406 del 2014; Cass. n. 14276 del 2017).
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c., del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 132, commi 2 e 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito accolto l’eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi, che invece sarebbe tempestiva e non coincidente con la raccomandata del 19.11.2008. Il primo ricovero del mezzo sarebbe avvenuto a distanza di quarantatre giorni dall’acquisto, e, ai sensi dell’articolo 132 del Codice del Consumo, sussisterebbe una presunzione di difetto di conformita’ dell’autovettura tanto piu’ che le riparazioni sarebbero avvenute senza alcun esborso di denaro da parte del consumatore. Nel valutare la tempestivita’ della denuncia, non sarebbe necessario l’obbligo della forma scritta ma basterebbe, soprattutto nell’ambito della tutela consumeristica, la presa in carico dell’autovettura per la riparazione quale valida forma di riconoscimento tacito dei vizi.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490 e 1492 c.c., del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 130, comma 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione per avere la corte di merito rigettato la domanda di risoluzione del contratto nonostante le riparazioni fossero impossibili o eccessivamente onerose.
3.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
3.2. L’articolo 135, comma 2, del codice del consumo prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”.
3.3. L’articolo 1469 bis c.c., introdotto dall’articolo 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore”.
3.4. Esiste, dunque, nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica nel senso che trova applicazione innanzitutto la disciplina del codice del consumo (articoli 128 e segg.) mentre trova applicazione la disciplina in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
3.5. Alle disposizioni civilistiche dettate agli articoli 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
3.6. Dal combinato disposto degli articoli 129 e segg., del summenzionato codice si desume che il venditore e’ responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene allorche’ tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
3.7. Il difetto di conformita’ consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’articolo 130 cit., i quali sono graduati, per volonta’ dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potra’ in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonche’ alle condizioni contemplate dal comma 7, potra’ richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
3.8. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformita’ nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo.
3.9. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’articolo 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformita’, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti gia’ a tale data.
3.10. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l’onere di provare la conformita’ del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
3.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’articolo 2697 c.c.: cio’ implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiche’ il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformita’ del prodotto.
3.12. Corollario di questo principio e’ che il consumatore deve provare l’inesatto adempimento mentre e’ onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarita’ del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
3.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilita’ da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiche’ prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 120 (cd. codice del consumo), come gia’ previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 8 – la prova del collegamento causale non gia’ tra prodotto e danno, bensi’ tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell’articolo 118 citato codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828).
3.14. D’altra parte e’ evidente che il venditore, a differenza del consumatore, puo’ avvalersi piu’ facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l’esistenza del vizio.
3.15. Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui e’ affetto il prodotto in quanto cio’ richiederebbe l’accesso a dati tecnici del prodotto nonche’ un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella piu’ agevole disponibilita’ del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformita’ denunciato).
3.16. A carico del consumatore grava l’onere di denunciare il difetto di conformita’ attraverso la tempestiva comunicazione dell’esistenza del difetto di conformita’, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa.
3.17. Tale disciplina e’ prevista dalla direttiva Europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia.
3.18. La norma che viene in rilievo nella vicenda e’ il gia’ menzionato articolo 5 della Direttiva, il quale, in particolare al par. 3, prevede che, salvo prova contraria, i difetti di conformita’, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumano gia’ esistenti, in linea di principio, al momento della consegna.
3.19. A conferma di tali conclusioni, appare utile qui richiamare la sentenza della Corte di giustizia 4 giugno 2015, causa c497/13 (nota come il caso Faber), in cui i giudici di Lussemburgo (cfr. punti 62 e 63) ricordano che “come emerge dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalita’ perseguita da tale disposizione, l’onere fatto gravare sul consumatore non puo’ spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformita’. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si puo’ esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformita’ colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell’inferiorita’ in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualita’ di tale bene e sullo stato in cui esso e’ stato venduto, il consumatore non puo’ neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformita’. Per contro, affinche’ l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione variera’ inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformita’ lamentato”.
3.20. Con la citata sentenza, la Corte di Giustizia fornisce una serie di ragguagli sull’interpretazione della Direttiva 1999/44/CE, sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 5 della medesima sulle modalita’ di denuncia del difetto di conformita’ da parte dell’acquirente del bene di consumo.
3.21. I giudici di Lussemburgo, innanzitutto, confermano che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che l’articolo 5, par. 3, garantisce ai consumatori, tale disposizione debba considerarsi una norma equivalente a una norma nazionale di ordine pubblico, con possibilita’ del giudice di avvalersene applicandola anche d’ufficio (cfr., in tal senso, gia’ in precedenza Corte giust. Ue, Sez. I, 6 ottobre 2009, causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punti da 52 a 54, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali citati).
3.22. Quanto all’onere della prova gravante sul consumatore per la denuncia del difetto di conformita’, la pronuncia precisa come tale onere debba essere limitato al mero obbligo di denuncia, senza necessita’ di produrre una prova dell’esistenza del difetto o di indicare la causa precisa del medesimo. Si ricorda, infatti, in proposito che la Direttiva 1999/44 consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato. Secondo i lavori preparatori della Direttiva, tale possibilita’ mira a soddisfare l’esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l’acquirente ad adoperare una “certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore”, “senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare di effettuare un’ispezione meticolosa del bene”.
3.23. La Direttiva medesima provvede poi ad alleggerire l’onere della prova gravante sul consumatore, introducendo la presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna del bene, qualora esso si sia manifestato entro i sei mesi successivi. Per giovarsi di tale presunzione il consumatore deve, tuttavia, fornire una prova limitata circa la ricorrenza di determinati fatti.
3.24. In primo luogo, l’acquirente deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non e’ conforme al corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualita’ convenute in quest’ultimo o, ancora, e’ inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per detto genere di bene. Deve essere dimostrata la sola esistenza del difetto, senza necessita’ di provarne la causa ne’ un’origine imputabile al venditore.
3.25. In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformita’ si e’ manifestato, ossia si e’ palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. In tal modo viene dispensato dall’obbligo di provare che il difetto di conformita’ esisteva alla data della consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre, come precisa la Corte di Giustizia, che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era gia’ presente, “allo stato embrionale”, nel bene al momento della consegna.
3.26. Viene cosi’ a gravare sul venditore l’obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformita’ non fosse presente al momento della consegna del bene e la dimostrazione che il medesimo difetto trovi origine o causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna.
3.27. Alla luce della disciplina interna e dell’Unione, questa Corte ha precisato che, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili ne’ siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, puo’ agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entita’ (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 10453; Cass. Civ., n. 1082 del 2020; Cass. 18610/2017).
3.28. Non e’ quindi richiesto, nell’ipotesi in cui la riparazione non sia possibile, che il bene sia inidoneo all’uso cui e’ destinato ma che il difetto persista anche in seguito alle riparazioni.
3.29. Tale principio di diritto e’ stato richiamato anche da Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, n. 22146, secondo cui, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformita’, ove l’acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non e’ preclusa la possibilita’ di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto.
3.30. Ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, infatti, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
3.31. Nella disciplina consumeristica esiste, pertanto, una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed e’ imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui piu’ conveniente, una volta rispettato l’ordine dei rimedi in via progressiva.
3.32. Come emerge innanzitutto dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformita’ del bene al contratto, il consumatore e’ tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora cio’ non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, e’ legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari.
3.33. D’altra parte, che la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore ad avvalersi successivamente degli altri si ricava agevolmente dalla lettura della norma in esame, la quale stabilisce al comma 7 che “il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”, denotando in tal modo la progressivita’ dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell’acquirente.
3.34. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3.35. Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nell’affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1495 c.c., puo’ essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).
3.36. Tanto premesso in diritto, la sentenza impugnata, pur dichiarando espressamente di applicare il Codice del Consumo, ha invece deciso la causa secondo le norme codicistiche, peraltro in una prospettiva formalistica, senza tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli approdi della giurisprudenza interna, al fine di riequilibrare l’asimmetria contrattuale tra consumatore e professionista.
3.37. In particolare, la corte di merito non ha ritenuto rilevanti, ai fini della tempestivita’ della denuncia dei vizi, i ricoveri dell’autovettura presso la concessionaria “per riparazione in garanzia”, sul rilievo che essi non comportassero un riconoscimento dei vizi da parte del venditore ed ha, invece, dato rilievo alla raccomandata a/r del 19.11.2008, diretta alla societa’, con cui il consumatore denuncio’ formalmente i vizi dell’autovettura.
3.38. In primo luogo, la denuncia dei vizi e’ stata ancorata all’obbligo della forma scritta che, non solo non e’ richiesta dalla disciplina generale ma, a fortiori, non puo’ essere prevista nell’ambito dei contratti in cui e’ parte il consumatore.
3.39. La circostanza che l’autovettura fosse stata portata in concessionaria “per riparazioni in garanzia” costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l’acquisto del mezzo.
3.40 La stessa Corte ha accertato che i ricoveri dell’auto per riparazioni in garanzia testimoniavano il tentativo di riparazione e sostituzione del bene, presupposto per l’applicabilita’ dell’articolo 130 del Codice del Consumo.
3.41. E’ quindi evidente l’errore di diritto nell’affermare che i ricoveri dell’autovettura non equivalessero alla denuncia dei vizi, idonea a superare la decadenza, dopo aver accertato (pag. 5 della sentenza) che vi erano stati interventi volti alla riparazione del bene.
3.42. La Corte ha altresi’ affermato che i numerosi ricoveri in concessionaria non dimostrassero il riconoscimento dei vizi, incorrendo nella violazione della presunzione prevista dall’articolo 132 del Codice del Consumo, a norma del quale si presume che i difetti di conformita’, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti gia’ a tale data sicche’ gravava sul consumatore l’onere di allegare la sussistenza del vizio mentre la concessionaria aveva l’onere di provare la conformita’ del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
3.43. L’agevolazione probatoria di cui gode il consumatore, quale soggetto debole in un contratto asimmetrico lo esonerava dal provare la natura dei vizi e la causa che lo aveva generato, trattandosi di onere posto a carico della concessionaria, che aveva a disposizione l’assistenza tecnica per rimediare ai vizi del bene.
3.44. L’interpretazione della corte distrettuale non tiene conto che il consumatore e’ tenuto ad allegare l’esistenza del difetto di conformita’ e che, nel caso di specie, tale onere poteva essere assolto attraverso il ricovero dell’auto presso un centro di assistenza per la sua riparazione.
3.45. La corte di merito, pur avendo riconosciuto l’esistenza di riparazioni da parte della concessionaria, ha ritenuto che esse non comportassero riconoscimento dei vizi, nonostante fosse onere del consumatore effettuare la denuncia, senza necessita’ di indicare la causa del vizio.
3.46. Non si e’ quindi tenuto conto dell’agevolazione probatoria posta in favore del consumatore, derivante dalla presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna del bene, qualora esso si sia manifestato entro i sei mesi successivi.
3.47. La Corte ha, inoltre, errato nel ritenere che la risoluzione potesse essere dichiarata solo nell’ipotesi in cui i vizi fossero ” di caratura tale da condurre all’inidoneita’ dell’uso del bene o al suo rilevante deprezzamento” sebbene il Codice del Consumo preveda che possa pronunciarsi la risoluzione del contratto anche per vizi di lieve entita’ che non siano stati riparati.
3.48. Nel caso di specie, la corte di merito afferma che l’impianto frenante era “accettabile ma da dotare di migliore tecnologia” e che la spesa totale per eliminare i difetti era pari ad appena Euro 2700,00.
3.49. Oltre ad affermare il difetto di conformita’ dell’impianto frenante, la Corte pone a carico del consumatore le spese necessarie per la riparazione dei vizi – pari ad Euro 2700,00 – che, nonostante i ripetuti interventi la concessionaria non e’ riuscita a riparare.
3.50. Va, infine evidenziato che, la risoluzione del contratto era stata correttamente proposta dopo l’esperimento dei rimedi ordinari in quanto l’attrice aveva inizialmente chiesto la riparazione e la sostituzione dell’autovettura.
3.51. La domanda di risoluzione, sulla base del Codice del Consumo, una volta esauriti i rimedi ordinari non richiede l’inidoneita’ dell’uso cui il bene e’ destinato ma l’assenza di riparazione del vizio.
3.52. Nel caso di specie, la stessa corte distrettuale afferma (pag. 5-6 della sentenza) che il vizio persisteva tanto che il consumatore avrebbe dovuto spendere la non insignificante somma di Euro 2.7000,00 per la riparazione dei difetti di una autovettura pagata Euro 22.000,00.
3.53. A cio’ si aggiunga l’affermazione di “innumerevoli esorbitanti interventi in garanzia con fermo dell’auto per lunghi periodi”, attestante l’esistenza di un vizio originario in relazione al quale erano stati necessari i ricoveri del mezzo presso la concessionaria.
4. Il ricorso va pertanto accolto.
4.1. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione che si atterra’ ai seguenti principi di diritto:
“La denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, puo’ essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati”.
“Si presume che i difetti di conformita’, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti gia’ a tale data sicche’ il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l’onere di provare la conformita’ del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili ne’ siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, puo’ agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entita’”.
“La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore”.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata, con rin vio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *