Atto che dispone la rinnovazione della notifica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2022| n. 4050.

L’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, già raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicché, la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall’Inps, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente dichiarato improcedibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti, della notificazione del gravame da ritenersi nulla atteso il buon fine della prima eseguita presso l’indirizzo di studio del difensore delle controparti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1267; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 ottobre 2010, n. 22032).

Ordinanza|8 febbraio 2022| n. 4050. Atto che dispone la rinnovazione della notifica

Data udienza 11 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Previdenza – Contributi – Notificazioni – Rinnovazione della notifica – Sussistenza di una rituale notifica – Nullità ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. – Trasmissione agli atti successivi che ne dipendono – Interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite – Sussiste – Conseguenze della inottemperanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21801-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 135/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza 27 gennaio 2020, la Corte d’appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), della notificazione del gravame nulla;
2. con atto notificato il 31 luglio (5 agosto) 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva (OMISSIS) con controricorso; le altre parti non svolgevano difese.

CONSIDERATO

CHE:
1. l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 291, 421 c.p.c., per erronea pronuncia di improcedibilita’ dell’appello, conseguente alla rinnovazione della sua notificazione, nonostante il buon fine della prima (presso l’indirizzo di studio del difensore delle controparti, in Trinitapoli via d’Assisi 32: secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia) e pertanto nulla, in ogni caso avendo ottemperato all’ordine della Corte d’appello di rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dal predetto in primo grado, in Foggia corso Vittorio Emanuele 90 (unico motivo);
2. esso e’ fondato;
3. l’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia gia’ stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., perche’ non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perche’ inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, gia’ raggiunto per la ritualita’ della notifica della quale e’ stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicche’, la nullita’ del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non puo’ negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione e’ stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22032; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267);
4. l’Istituto ricorrente ha documentato la rituale esecuzione, a mezzo del servizio postale, della (prima) notificazione del ricorso in appello alle controparti (come da relative copie notificate ad esse con relativi avvisi di ricevimento: doc. 5 in allegato al ricorso) al domicilio eletto presso l’indirizzo di studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS) (secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (doc. 7 in allegato al ricorso), senza necessita’ della sua rinnovazione al domicilio eletto in primo grado (presso lo stesso avvocato, in (OMISSIS)), peraltro pure andata a buon fine (doc. 6 in allegato al ricorso);
5. pertanto il ricorso deve accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *