Contestazione del reato di prostituzione minorile e versamento di una somma a titolo riparatorio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 30 aprile 2019, n. 17827.

La massima estrapolata:

A fronte della contestazione del reato di prostituzione minorile, il versamento da parte dei clienti, a titolo riparatorio, di 3mila euro a favore della vittima deve essere adeguatamente valutato ai fini della concessione della specifica attenuante. Il giudice perciò non può limitarsi a giudicare come «non satisfattiva» la somma senza fornire un’adeguata motivazione del diniego.

Sentenza 30 aprile 2019, n. 17827

Data udienza 5 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l’AVV. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese come da conclusioni scritte e nota spese che deposita;
udito, per il (OMISSIS), l’AVV. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per il loro accoglimento;
udito, per il (OMISSIS), l’AVV. (OMISSIS), sostituto processuale dell’AVV. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/02/2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del 14/04/2016 del GIP del Tribunale della stessa citta’, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e impugnata da tutti gli imputati, ha ridotto la pena irrogata in primo grado al (OMISSIS) e al (OMISSIS) rideterminandola nella misura, rispettivamente, di un anno di reclusione e 800 Euro di multa e di un anno e otto mesi di reclusione e 1000 Euro di multa, confermando, nel resto, la dichiarazione della loro penale responsabilita’ per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 600-bis c.p., commesso ai danni di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)) nel corso dell’anno 2013.
2. Per l’annullamento della sentenza propongono distinti ricorsi entrambi gli imputati.
3. (OMISSIS) articola due motivi.
3.1. Con il primo, deducendo la mancanza di consapevolezza dell’eta’ del partner (che frequentava un sito dedicato agli incontri personali cui potevano iscriversi solo maggiorenni, aveva i tratti fisici di un maggiorenne, alla reception dell’albergo ove avvenivano i loro incontri aveva sempre consegnato la carta di identita’), eccepisce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 602-quater c.p., articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., comma 2, articoli 533 e 546 c.p.p., il travisamento della prova e il vizio di omessa motivazione sul punto.
3.2.Con il secondo motivo, deducendo di aver inutilmente versato in limine litis la somma di 4000 Euro a titolo di risarcimento del danno, eccepisce l’erronea applicazione dall’articolo 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione illogica sul punto, nonche’ vizio di omessa motivazione circa il computo dell’aumento della pena applicata a titolo di continuazione ai sensi dell’articolo 81 cpv. c.p..
4.Anche (OMISSIS) articola due motivi.
4.1. Con il primo, deducendo anch’egli la mancanza di consapevolezza della minore eta’ del (OMISSIS) eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’inosservanza o l’erronea applicazione degli articoli 602-quater c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., nonche’ il vizio di mancanza e contraddittorieta’ della motivazione sul punto.
4.2.Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’articolo 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione mancante, carente e contraddittoria sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
6. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’articolo 602-quater c.p. in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’eta’ della persona offesa e’ configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilita’, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’eta’, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti. L’imputato ha l’onere di provare non solo la non conoscenza dell’eta’ della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, Rv. 266484 – 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, Rv. 263734 – 01, secondo cui la scusante e’ configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente; nello stesso senso, Sez. 3, n, 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259089 – 01).
6.1.La Corte di appello ha fatto buon governo di tale principio avendo affermato (non contraddetta sul punto) che nessuno degli imputati ha dedotto di aver svolto i dovuti accertamenti sull’eta’ della persona offesa. I ricorrenti hanno affermato, invece, di essere stati tratti in inganno dall’iscrizione del ragazzo ad un sito web di incontri riservato a soli maggiorenni oppure da alcuni comportamenti da lui tenuti in sede di accesso all’albergo ove venivano consumati i rapporti sessuali. Ma tale deduzione difensiva, replicata in questa sede, contrasta con l’insegnamento di questa Corte di cassazione sopra riportato ed e’ in ogni caso del tutto infondata.
6.2.La circostanza che la persona offesa presentasse caratteri fisici tali da indurre in errore il partner, infatti, non costituisce deduzione sufficiente a ritenere inevitabile l’ignoranza dell’eta’ della vittima, ne’ lo e’ il fatto che quest’ultima fosse iscritta ad un sito di incontri consentito alle sole persone maggiorenni. Non e’ certamente manifestamente illogico, ne’ frutto di congettura, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’iscrizione on-line potrebbe essere effettuata anche da persone minorenni, non essendovi alcun reale controllo sulla veridicita’ delle affermazioni rese in sede di iscrizione. Deve piuttosto stigmatizzarsi il fatto che nessuno degli odierni ricorrenti, sui quali incombeva il relativo onere, ha mai dedotto (men che meno dimostrato) il contrario in sede di merito.
6.3.Quanto all’eccepito travisamento della prova, osserva il Collegio che effettivamente la persona offesa aveva riferito di essersi accompagnato con il (OMISSIS) in un albergo nel quale entrambi avevano consegnato i documenti, laddove la Corte territoriale ha affermato che i due si recavano in un albergo dove non venivano chiesti documenti. Sennonche’ l’eccezione non e’ decisiva per i seguenti motivi: a) perche’ la consegna da parte del minorenne dei propri documenti di identita’ non esonera affatto il partner dalla possibilita’ di chiedere egli stesso in visione i documenti; b) perche’ il partner non puo’ delegare ad altri il controllo della minore eta’ della persona offesa; c) perche’, semmai, tale circostanza dimostra che esisteva la concreta possibilita’ per il partner di verificare l’identita’ del minore.
6.4.Sotto altro profilo, dalla lettura delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni rese al PM il 10/11/2014, allegate al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano gia’ tentato di accedere in un altro hotel senza documenti, ma poiche’ non li avevano fatti entrare (pag. 21 delle trascrizioni) si erano recati presso un altro albergo gestito da asiatici ove era stato consentito l’accesso previa esibizione dei documenti. Il ricorrente nulla deduce al riguardo, nemmeno sul tentativo di entrare nel primo albergo senza documenti.
6.5.Entrambi i ricorsi sono dunque manifestamente infondati.
7.E’ invece fondato il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS).
7.1.L’imputato aveva investito la Corte di appello della questione relativa alla applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, negata dal primo Giudice che aveva ritenuto non satisfattivo il versamento della somma di 3.000,00.
7.2.La Corte di appello liquida la questione affermando che le somme versate sono “esigue rispetto al danno cagionato al (OMISSIS)”, senza pero’ spiegare le ragioni di tale valutazione, non desumibili nemmeno dalla complessiva trama motivazionale della sentenza dalla quale non e’ dato comprendere quale sia l’entita’ del danno cagionato alla vittima.
7.3.Questa Corte intende ribadire, sul punto, il principio secondo il quale agli effetti dell’articolo 62 c.p., n. 6, la sufficienza della somma spontaneamente pagata dal colpevole per il risarcimento del danno morale cagionato dal reato alla persona offesa non puo’ essere esclusa con una valutazione affatto sommaria, basata sulla semplice considerazione della esiguita’ della stessa somma essendo il giudice tenuto ad accertare la gravita’ del patema d’animo subito dall’offeso e le ripercussioni del fatto lesivo nell’ambito della vita familiare e della vita di relazione del medesimo (Sez. 2, n. 202 del 10/02/1965, Rv. 099585)
7.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicabilita’ della circostanza attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 6.
8. Il (OMISSIS) non aveva devoluto alla Corte di appello la specifica questione relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, dedotta con il secondo motivo.
8.1. Gli giova pero’ l’effetto estensivo del ricorso del (OMISSIS) che, sul punto, non e’ fondato su motivi esclusivamente personali.
8.2.In sede di rinvio, la Corte di appello provvedera’ alla regolamentazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato come rispettivamente ascritto.

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