Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1207. La conclusione della procedura va individuata con l’approvazione della graduatoria

La conclusione della procedura va individuata con l’approvazione della graduatoria, sicché è in tale fase che si radica un interesse qualificato, rispetto al quale gli eventuali interventi della pubblica amministrazione non possono che prendere in considerazione la ponderazione dei rispettivi interessi.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1207
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8272 del 2010, proposto da:

Ro. Si., rappresentata e difesa dall’Avvocato Gi. Di Ma. (con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)) e, con atto di costituzione del 5 maggio 2016, dall’Avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Ra. Da., con domicilio eletto presso lo studio S.r.l. Pl. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la PUGLIA – Sede di BARI: SEZIONE III n. 1318/2010, resa tra le parti, concernente la selezione interna per quattro posti di assistente tecnico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati An. Gi. su delega degli Avvocati Or. Mo. e Gi. Di Ma. e Mi. Pe. su delega dell’Avvocato Ra. Da.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – L’appellante Si. Ro. (rectius: Ro. Pa. Si., come precisato in memoria) propone ricorso per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Bari n. 1318 del 2010, con la quale era respinto il gravame formulato in primo grado, volto all’annullamento dell’atto n. 3 del 18 maggio 2009 della Azienda sanitaria locale di Foggia, a firma del Commissario ad acta, nominato per la conclusione del procedimento di selezione interna per la copertura di quattro posti di assistente tecnico nella categoria C, ai sensi dell’art. 12, co. 2 e 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 settembre 2001.

Con la richiamata sentenza il giudice di prime cure esponeva che il Commissario ad acta era stato nominato – ad esito del giudizio avverso l’inerzia della p.a., che aveva definito la graduatoria nella selezione sopra menzionata, tuttavia, senza procedere all’approvazione della stessa – unicamente per la realizzazione dell’obbligo di provvedere alla conclusione del procedimento, senza che il Collegio formulasse alcuna valutazione in ordine alla regolarità della procedura.

Il Commissario aveva determinato la non approvazione della graduatoria, concludendo negativamente il procedimento in considerazione delle illegittimità riscontrate nella procedura medesima.

Avverso siffatta determinazione si era instaurato il ricorso in primo grado.

Deduce, l’appellante, i seguenti motivi:

a) il Commissario non si è limitato ad approvare la graduatoria, nonostante il lungo arco temporale trascorso dalla sua formulazione (2009), tradendo le “legittime” aspettative della ricorrente;

b) sarebbe il bando stesso della selezione in controversia a non rendere possibile l’identificazione del titolo abilitante necessario per la partecipazione, sicché il Commissario, nel non approvare la graduatoria a seguito della riscontrata illegittima mancata valutazione dei titoli di partecipazione da parte della commissione, si sarebbe arrogato poteri ultronei rispetto all’incarico assegnato; inoltre, in concreto, non sarebbe stata valutata l’esperienza professionale della ricorrente;

c) sarebbe, dunque, stato violato il principio generale del legittimo affidamento;

d) ciò sarebbe avvenuto in dispregio dei principi di contemperamento degli interessi contenuto nella legge generale del procedimento amministrativo;

e) la sentenza avrebbe anche violato l’orientamento giurisprudenziale asseritamente consolidato, secondo il quale il ritiro di un atto dopo moltissimo tempo è subordinato alla valutazione degli opposti interessi;

f) in assenza di ricorso dei controinteressati esclusi l’amministrazione non avrebbe potuto procedere in autotutela a non approvare una procedura conclusasi quattro anni prima;

g) ingiustamente la sentenza avrebbe poi condannato alle spese la ricorrente.

Si è costituita la A.S.L. Foggia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle censure sub A e sub D), per non essere state proposte in primo grado e l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello per essere stata nominata – a richiesta – l’appellante nel ruolo amministrativo con decorrenza 31 luglio 2012 (deliberazione n. 443 del 2 aprile 2015). Nel merito chiede la reiezione dell’appello, evidenziando comunque profili di inammissibilità di tutti i motivi di appello.

A seguito di ulteriori memorie anche in punto di rito, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11 gennaio 2018.

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