Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22 gennaio 2018, n. 403. E’ esteso agli esami di abilitazione professionale del principio c.d. di “assorbimento”

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A tal riguardo, l’Azienda ha ritenuto che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1993 non fosse possibile più l’immissione in ruolo di altro personale; l’appellante, invece, sostiene che l’espressione “personale sanitario”, cui fa riferimento tale decreto, dovrebbe ritenersi ricomprendente anche i medici già titolari di convenzioni in atto con le Aziende, e quindi anche lo stesso istante titolare di guardia medica.

Il Tribunale di prime cure condivideva la tesi difensiva dell’Azienda, ritenendo che l’interpretazione congiunta del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.P.R. n. 500 del 1996 non consentisse l’attribuzione di turni a personale non legato – alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1993, da rapporto convenzionale nello stesso settore (c.d. specialisti convenzionati interni).

L’invocato art. 10, lett. d), non si porrebbe in contrasto con i dd. lgs. nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, che consentono il mantenimento dello specialista convenzionato interno solo ad esaurimento, ovvero limitatamente a coloro che siano titolari di incarico alla data del 31 dicembre 1993.

II – Osserva il Collegio che sulla questione la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR per il Lazio, sez. III, n. 7836/2005 e n. 12280/2003; ordinanze Cons. di Stato, Sez. IV, nn. 2262 e 2263/1999) si è consolidata nel senso che l’art. 10, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 luglio 1996 non può essere letto in modo avulso da tutto il contesto di tale decreto presidenziale che recepisce l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’art. 48 della l. n. 833/1978.

Rileva a riguardo l’interpretazione congiunta del limite posto dall’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 517/1993, che indice a ritenere che possano esser attribuiti i turni disponibili per la specialistica ambulatoriale solo al personale che, all’entrata in vigore del decreto del 1993, era già legato da rapporto convenzionale nello stesso settore (così detti “specialisti convenzionati interni”).

Nello stesso “preambolo” del citato d.P.R. n. 500/1996 viene rilevato espressamente che le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della l. n. 813/1978 e dell’art. 4, comma 9, possono rilevare solo per gli specialisti “ambulatoriali interni”.

Pertanto, il succitato art. 10 lett. d) d.P.R. n. 500/1996 – il quale, tra gli aventi diritto all’attribuzione dei turni disponibili, individua “lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale ed a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza” – non può che essere interpretato, in conformità alla sua lettera ed alla ratio, come riferentesi non già a qualsiasi sanitario munito di specializzazione e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ma soltanto agli specialisti ambulatoriali convenzionati “interni”, già titolari del relativo incarico alla data del 31 dicembre 1993, ai quali, in base alle eccezionali disposizioni di carattere transitorio contenute nei preesistenti accordi di settore, era stato consentito di mantenere un rapporto di convenzionamento per la specialistica ambulatoriale interna insieme con la titolarità di altro rapporto di dipendenza o di convenzionamento, per la specialistica esterna con il Servizio Sanitario nazionale.

Discende da tutto quanto innanzi considerato che l’appello dev’essere respinto, risultando congrua l’interpretazione data dal primo giudice, con riferimento alle disposizioni normative evocate, sicché il diniego dell’Azienda non risulta affetto dalle censure dedotte.

Si rinvengono sussistere, peraltro, giusti motivi perché siano integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10389 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Gabriele Carlotti – Consigliere

Giovanni Pescatore – Consigliere

Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

Antonella Manzione – Consigliere

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