Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22 gennaio 2018, n. 403. E’ esteso agli esami di abilitazione professionale del principio c.d. di “assorbimento”

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FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia titolare di guardia medica dal 24 novembre 1993 ed in possesso di diploma di specializzazione in geriatria conseguito in data 27 giugno 1994, chiedeva l’attivazione, in suo favore, dell’incarico convenzionale per la specialistica ambulatoriale in relazione alle disponibilità e ai turni vacanti pubblicati in data 15 giugno 1999, alla luce di quanto disposto dall’art. 10 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 500/1996, che – recependo l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali – consentirebbe – ad avviso dell’appellante – ai medici in possesso di specializzazione, anche se titolari di guardia medica, l’attribuzione dei turni disponibili di specialistica ambulatoriale.

Tuttavia, l’A.U.S.L. TA/1 rigettava la richiesta dell’istante, motivando sulla base dello sbarramento al conferimento di nuovi incarichi di cui all’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 517 del 1993.

Avverso tale provvedimento l’odierno appellante proponeva il ricorso n. 2926 del 1999, che il Tribunale amministrativo regionale di Lecce respingeva con la sentenza qui impugnata.

Deduce l’appellante a riguardo:

1 – la mancata considerazione da parte del Tribunale di prime cure dell’art. 10, lett. d), d.P.R. n. 500/96, che prevede, nell’ordine di priorità, al quarto posto lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale e che si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale;

2 – inoltre la sentenza appellata non avrebbe considerato la carenza di motivazione del provvedimento.

Si è costituita l’AUSL per resistere.

II – Osserva il Collegio che il primo motivo di appello risulta infondato.

L’art. 10 del d.P.R. n. 500 del 1996 ha previsto le “Modalità per l’attribuzione dei turni disponibili”.

“Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all’interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili”, esso dispone “il seguente ordine di priorità”:

“a) specialista che nella specialità esercitata svolga, nell’ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale”;

“b) specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale…in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione”;

“c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico”;

“d) specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza”;

“e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi”;

“f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale”;

“g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione”;

“h) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all’art. 3”;

“i) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall’ENPAM”.

L’appellante sostiene di rientrare nella previsione di cui alla lett. d), deducendo di essere titolare di guardia medica nell’ambito dell’A.U.S.L. TA/1 in virtù di rapporto convenzionale sorto il 24 novembre 1993 e di essere disponibile a svolgere attività ambulatoriale specialistica.

Tuttavia, l’Azienda respingeva la domanda, ritenendo che il richiedente non rientrasse nella previsione normativa.

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