E’ estranea al sistema delle informazioni antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di la’ del ragionevole dubbio, poichè simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalita’ anticipatoria dell’informazione antimafia, che e’ quella di prevenire un grave pericolo e non gia’ quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.
Sentenza 10 gennaio 2018, n. 98
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6544 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, quale legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ro. ed Ed. Ro., con domicilio eletto presso lo studio En. Lu. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. le dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’informativa antimafia della Prefettura di Caserta del -OMISSIS-che dichiara la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Lu. Bi. e uditi per le parti gli avvocati Ug. De Lu., su delega di An. Ro., e l’Avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. -OMISSIS-il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso di -OMISSIS-, titolare della omonima ditta individuale esercente attività agricola di allevamento di bovini e bufalini, avverso l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta che ha ravvisato la sussistenza delle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il primo giudice ha evidenziato che gli indici fattuali di permeabilità dell’azienda esposti negli atti istruttori legittimano l’adozione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento al fatto che la -OMISSIS-è coniuge di -OMISSIS-, elemento di spicco del clan dei casalesi (condannato alla pena dell’ergastolo e attualmente detenuto anche per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.) e che anche i figli conviventi della coppia (-OMISSIS-), entrambi interessati alla gestione dell’azienda familiare, mantengono rapporti con personaggi gravitanti nell’ambito dello stesso clan camorristico.
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