Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 22 febbraio 2018, n. 1121. Il destinatario di un provvedimento non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole (eventualmente) illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione

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[…]

L’ordinanza di demolizione avente ad oggetto lavori edilizi di ampliamento del manufatto preesistente, oltre ad essere imposta dall’art. 80, comma 2, della legge urbanistica provinciale, ha natura di atto dovuto in considerazione del fatto che l’art. 75, comma 3, della stessa legge provinciale inibisce la sanabilità degli abusi commessi su immobili sottoposti, per la tutela paesaggistica, a divieto assoluto di edificazione.
La medesima norma, da ultimo richiamata, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, prevede in aggiunta il pagamento della sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell’opera abusivamente realizzata.
Né è in contrario dirimente il rilievo della società appellante secondo cui il vincolo sarebbe sopravvenuto, poiché, a mente dell’orientamento giurisprudenziale qui condiviso, l’esistenza del vincolo va valutata, ex art 32 l. n. 47/85, al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2102 n. 6082; Id., sez. VI, 1 luglio 2009 4238).
11. Sono altresì infondati i motivi d’appello con i quali la società si duole dell’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel disattendere l’orientamento giurisprudenziale che, a detta dell’appellante, considera come illegittima l’ordinanza di demolizione adottata in pendenza dell’esame della domanda di condono per lo stesso abuso.
In disparte la non univocità dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, l’ordinanza di demolizione è stata adottata dopo la reiezione della domanda di condono.
12. Né, contrariamente a quanto assume l’appellante, l’adozione dell’ordinanza di demolizione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza che decide sul rigetto dell’istanza di condono, posto che la sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi in pendenza della domanda di condono opera, ai sensi dell’art. 37 l.p. n. 4/87, esclusivamente per 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare la relativa domanda di condono.
13. Con i residui motivi d’appello, la società si duole dell’assorbimento dei motivi di ricorso disposto dal TRGA e delle modalità con le quali s’è svolto il sopralluogo che ha dato inizio al procedimento sanzionatorio.
13.1 Quanto all’assorbimento, la sentenza appellata elenca e motiva le ragioni della reiezione delle censure proposte in prime cure.
Essa si limita a non esaminare le censure costituenti una mera superfetazione di quelle già disattese ed implicitamente già ricomprese nella motivazione dei capi di sentenza aventi ad oggetto le censure espressamente considerate.
13.2 Da ultimo, la generica violazione del diritto di proprietà che, secondo la società appellante, deporrebbe per l’illegittimità del sopralluogo si traduce in un vizio formale non in grado d’inficiare ai senesi dell’art. 21 octies l. n. 241/90 la legittimità degli atti impugnati aventi natura giuridica di atti sanzionatori dovuti.
In ogni caso il sopralluogo, svoltosi il 9 maggio 2007, è stato effettuato alla presenza del rappresentante legale della società, e quindi nel pieno contraddittorio con la parte.
14. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7332 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la s.n. c. Go. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di (omissis) e della Provincia di Bolzano che si liquidano in complessivi 12.000,00 (dodicimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro nella misura di due terzi a favore del Comune e del residuo terzo a favore della Provincia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere

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