Rientra nei poteri del RUP la fissazione di termini, anche di carattere perentorio, che consentano la prosecuzione della procedura e che risponde al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. L’art. 31, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevedeinfatti tra i compiti del RUP – Responsabile unico del procedimento, alla lett. c), la cura del “corretto e razionale svolgimento delle procedure”; la procedura si svolge in modo “razionale” se sviluppata mediante fasi logicamente correlate che conducono alla realizzazione dell’obiettivo perseguito (l’acquisizione dell’opera, del servizio o della fornitura). Rientra, allora, nei compiti del RUP intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all’altra della procedura avvenga nei tempi giusti evitandone l’ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l’amministrazione può conseguire l’opera o il servizio dal privato. Ciò potrà fare anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori.
Sentenza 5 febbraio 2018, n. 738
Data udienza 9 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6315 del 2017, proposto da:
Gi. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Mi. e Gi. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Co. in Roma, via (…);
contro
Me – Me. En. Am. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Ca., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al. Ca. in Roma, via (…);
nei confronti di
Er. di. Be. Eu. s.n. c. di Be. En. & C., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 01766/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento del RUP prot. 16/US/0326 del 6.12.2016 con il quale si è determinato di procedere a revocare l’aggiudicazione provvisoria, già disposta a favore della ricorrente, della procedura negoziata indetta dalla Melegnano Energia Ambiente s.p.a. per l’affidamento dei lavori di bonifica dei terreni nel tratto compreso tra la linea ferroviaria progr. Km 197 + 303 all’altezza di via (omissis) e viale (omissis)- Melegnano per la posa della nuova tubazione della rete di distribuzione del gas metano;
– del provvedimento del RUP prot. 16/US/0330 del 6.12.2016 con il quale si è determinato di confermare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa in indirizzo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– del provvedimento di Me. Me. En. Am. S.p.A., a firma del RUP, prot. 16/US/0345 del 20.12.2016 con il quale si è effettivamente determinato di aggiudicare in via definitiva i lavori all’impresa Er. di. Be. Eu. s.n. c. di Be. En. & C., seconda in graduatoria, e di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, conseguenziale e comunque connesso, inclusa, occorrendo,
– l’aggiudicazione provvisoria di cui alla determinazione del RUP prot. 16/US/0327 del 6.12.2016;
– dell’eventuale contratto con quest’ultima stipulato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Me – Me. En. Am. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Gi. Co., Di. Ie. su delega degli avv. Fa., Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Me. Me. En. Am. s.p.a., con determina a contrarre 26 settembre 2016 prot. 16/US/0246, indiceva una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento al prezzo più basso dei lavori di bonifica dei terreni e la posa di nuova tubazione della rete di distribuzione di gas metano nel Comune di Melegnano per una durata di duecento giorni.
1.1. Ai fini che interessano al presente giudizio va richiamato l’art. 11 del disciplinare di gara per il quale: “L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà previa costituzione della cauzione pari al 10% dell’importo preventivato totale dei lavori da appaltare e previa verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario”.
2. Alla procedura erano invitate cinque imprese, tra le quali la Gi. Co. s.r.l. e la Er. di. Be. Eu. s.n. c. di Be. En. & Company, che si classificavano rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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