La giurisdizione su una delle domande non attrae nella medesima giurisdizione la domanda connessa, ogni azione essendo autonoma dall’altra per quanto manifestate contestualmente, e vigendo nell’ordinamento processuale il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione. Per conseguenza, il fatto che il Tribunale amministrativo abbia affermato la giurisdizione sulla domanda in rito del silenzio, non implica che la pronuncia sulla giurisdizione investa tutte le domande connesse e proposte con il ricorso originario.
Sentenza 23 febbraio 2018, n. 1149
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5065 del 2017, proposto da:
Bo. Ca. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Pa. e Ca. Gi. Sa., con domicilio eletto presso lo studio Ga. Pa. in Roma, viale (…);
contro
R.F. – Re. Fe. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Mo. in Roma, via (…);
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II n. 00759/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
del silenzio-rifiuto di Re. Fe. It. (R.F.) s.p.a., ai sensi degli articoli 31 e 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, formatosi sull’istanza e correlativa inerzia procedimentale ex art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sull’atto di significazione e diffida e messa in mora presentato in data 20 luglio 2015;
e per l’accertamento della violazione dell’obbligo procedimentale di provvedere sull’istanza suindicata;
– nonché per la condanna ad offrire formale riscontro a quest’ultima entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di R.F. – Re. Fe. It. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ca. Sa. e Lu. Pi.;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo ha declinato la giurisdizione in base ai seguenti argomenti:
– la controversia riguarda la richiesta di condanna di R.F. a “realizzare barriere acustiche mediante manufatti specifici e concordati con la Soprintendenza, aventi un’altezza di massima di m. 3.00 sui viadotti che si affacciano a Nord del viadotto esistente e di proprietà della Gi. della Ma. S.r.l.”;
– la richiesta trae origine dalla previsione dell’art. 3, punto 3, della Convenzione stipulata tra R.F. s.p.a. e la dante causa della ricorrente, Gi. della Ma. s.r.l., in data 13 novembre 2002;
segue pagina successiva in calce all’articolo
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