Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 febbraio 2018, n. 1149. Il fatto che il Tribunale amministrativo abbia affermato la giurisdizione sulla domanda in rito del silenzio, non implica che la pronuncia sulla giurisdizione investa tutte le domande connesse e proposte con il ricorso originario

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[…]

– la fattispecie non riguarda una convenzione urbanistica;

– l’accordo tra la ricorrente e R.F. non è riconducibile, né soggettivamente né oggettivamente, all’ambito urbanistico o edilizio perché le parti contraenti, entrambe in veste privatistica, non hanno esercitato potestà di ordine pianificatorio o urbanistica, non possedendone la capacità, e nemmeno hanno dato diretta attuazione a uno strumento urbanistico, essendosi invece vincolate alla cessione di aree, da una parte, e alla riqualificazione della zona, dall’altra;

– la circostanza che l’adempimento degli impegni assunti dalle parti sia subordinato all’adozione da parte del Comune di Milano di una procedura di variante al P.R.G. che consenta la realizzazione di un Piano integrato di intervento (P.I.I.) è circostanza esterna alla Convezione e non rileva ai fini della qualificazione del rapporto, atteso che i predetti procedimenti pianificatori si pongono esclusivamente quali presupposti di efficacia degli obblighi convenzionali.

2. L’appellante sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo per:

– violazione del giudicato interno o esterno formatosi a seguito della decisione parziale n. 456-2016 depositata dal Giudice di primo grado l’8 marzo 2016 – Manifesta erroneità ed illegittimità della sentenza n. 759/2017 – Violazione dell’art. 34, comma 5, e 35, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm.;

– erronea declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – violazione dell’art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dell’art. 133 Cod. proc. amm. – violazione del principio di legalità e degli articoli 103 e 113 Cost. sotto un duplice profilo.

3. Sotto il primo profilo contestato, preliminarmente si rileva che lo stesso Tribunale amministrativo, con sentenza non definitiva 8 marzo 2016, n. 456, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda contro il silenzio e ha fissato l’udienza pubblica per giudicare della domanda di condanna all’adempimento dell’obbligo dell’art. 3 della convenzione, perché l’esame di quest’ultima non era possibile nel rito speciale dell’art. 87 Cod. proc. amm., necessitando di un’udienza pubblica.

Il ricorso è stato quindi trattato con il rito ordinario in pubblica udienza. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza qui appellata, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso.

Il ricorso in appello è infondato.

La sentenza parziale n. 456 del 2016, preso atto che RF. aveva risposto all’atto di diffida e messa in mora della interessata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), Cod.. proc. amm.,. Si tratta di pronuncia di rito, inidonea a fondare un giudicato implicito anche sulla questione di giurisdizione.

La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è pronuncia in rito, figura di elaborazione giurisprudenziale oggi espressamente prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm., analoga a quella di cessazione della materia del contendere: entrambe definiscono il giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale (tranne sulle spese del giudizio) (ex multis, Cons. Stato, III, 5 agosto 2011, n. 4715).

Infatti, il giudicato implicito sulla giurisdizione si può formare solo quando la causa sia stata decisa nel merito, escluse le decisioni senza statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui il solo tema controverso sia stato l’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito le altre valutazioni (ad esempio, per manifesta infondatezza della pretesa) e abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, senza rispettare la progressione logica stabilita di legge per trattare le questioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr., ex multis Cass, II, n. 1675-2015).

4. Inoltre, pur in presenza di originario cumulo di azioni in un solo processo, in forza dell’art. 32 Cod. proc. amm. (peraltro ritenuto inammissibile dal primo giudice), la giurisdizione su una delle domande non attrae nella medesima giurisdizione la domanda connessa, ogni azione essendo autonoma dall’altra per quanto manifestate contestualmente, e vigendo nell’ordinamento processuale il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (ex multis, Cass., SS.UU., 19 aprile 2013, n. 9534).

Per conseguenza, il fatto che il Tribunale amministrativo abbia affermato la giurisdizione sulla domanda in rito del silenzio, non implica che la pronuncia sulla giurisdizione investa tutte le domande connesse e proposte con il ricorso originario.

5. In relazione agli ulteriori motivi di appello, si evidenzia che la convenzione della cui esecuzione si discute regola i rapporti fra l’opera ferroviaria di RF. e i privati proprietari delle aree prossime all’infrastruttura.

Tale accordo non è assimilabile agli accordi dell’art. 11 l. n. n. 241 del 1990, non presentando connessione con un procedimento amministrativo riguardante l’appellata RF. ovvero la società appellante; né sostituisce provvedimenti dell’Amministrazione, che peraltro in nessun modo è coinvolta nella realizzazione delle pattuizioni.

In proposito, è ininfluente il riferimento alla procedura espropriativa per l’esecuzione dell’opera ferroviaria: detto procedimento riguarda altra vicenda e si è concluso con il decreto di esproprio e con un verbale di accordi in data 22 novembre 2004, che ha definito gli indennizzi spettanti all’espropriato, con la società che si è dichiarata “completamente e definitivamente tacitata di ogni sua pretesa o qualsivoglia diritto”.

Inoltre l’accordo tra la società appellante e l’appellata RF. non è una convenzione urbanistica, per le ragioni ben evidenziate dal Tribunale amministrativo. Infatti l’oggetto della convenzione non reca traccia di esercizio di potestà pianificatorie o urbanistiche; né all’accordo – che è intercorso soltanto tra RF. e la società appellante – hanno preso parte Amministrazioni titolari di poteri urbanistici o edilizi.

E’, infine, ininfluente che l’adempimento dell’accordo controverso sia subordinato all’adozione da parte del Comune di Milano di una variante al PRG che consenta la realizzazione di un P.I.I.. Questo rappresenta solo una circostanza futura al cui inverarsi è subordinata l’efficacia degli obblighi assunti, di diritto privato (cfr. artt. 1353 e ss. Cod. civ.).

Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio – Consigliere

Giovanni Grasso – Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

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