In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalle parti, ma deve considerare la situazione dedotta in causa e la volontà effettiva, nonché le finalità che la parte intende perseguire. Le modalità di redazione della domanda di giustizia non possono limitare la tutela giurisdizionale, essendo sufficiente che siano tali da consentire al giudice, seppur mediante un’operazione d’interpretazione del suo testo, la precisa individuazione del bene giuridico cui l’interessato aspira ma negatogli dall’attività amministrativa e le ragioni a fondamento della pretesa, sempreché il giudice non si sostituisca al domandante integrando la domanda giudiziale.
Sentenza 23 febbraio 2018, n. 1147
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2017, proposto da:
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Ati Ai. Ma., non costituito in giudizio;
Be. s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con Impresa Ai. Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Gr. e An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. Ma. in Roma, via (…);
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. di Milano, Sezione I, n. 2933/2014 del 5 dicembre 2014, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2988/2015 del 16 giugno 2015;
nonché per la declaratoria di nullità:
1) della nota del 1° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare del 24 settembre 2015 che, in violazione e/o elusione del giudicato, ha rinviato a data da destinarsi la stipula del contratto d’appalto con l’ATI ricorrente;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare, la nota del 1° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare del 9 luglio 2015 e la nota del Comando Logistico Servizio Infrastrutture dell’Aeronautica Militare in data 30luglio 2015, nonché ogni altro atto o provvedimento che avesse disposto lo stralcio del finanziamento delle opere oggetto della procedura aperta n. 01/PA/14 per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova torre di controllo presso l’aeroporto di Cameri;
nonché per la fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ovvero di violazione o inosservanza successiva;
nonché, in via subordinata,
per il risarcimento del danno ingiusto, in caso di impossibilità di esecuzione del giudicato in forma specifica,
– nonché, per motivi aggiunti depositati in data 14 giugno 2016:
per l’annullamento del provvedimento in data 02.05.2016, comunicato alla sola impresa mandante dell’A.T.I. ricorrente con nota del 4 maggio 2016, con la quale è stata disposta la revoca di tutti gli atti relativi alla gara n. 01/PA/14 indetta dal Ministero della difesa – Aeronautica Militare – 1° Rep. Genio, per la realizzazione di una nuova torre di controllo presso l’aeroporto militare di Cameri;
nonché per l’esecuzione della sentenza (non definitiva) del T.A.R. Lombardia n. 282/16 del 10.02.2016, nonché della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2933/14 del 05.12.2014, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, V, 16 giugno 2015, n. 2988;
– e, in via subordinata, per il risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Be. s.rl. in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con Impresa Ai. Ma.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pa. Ca., in sostituzione dell’avv. Ma., e l’Avvocato dello Stato Pa. De Nu.
FATTO e DIRITTO
1. Bene la sentenza qui appellata afferma che il presente giudizio d’ottemperanza verte sull’esecuzione della sentenza n. 2933 del 2014 del Tribunale amministrativo della Lombardia, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2988 del 2015.
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