Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 959. Per evitare che risulti ristretta la circolazione, le strade sono protette da una fascia di rispetto.

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Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 822 cod. civ., nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sotto ulteriore e diverso profilo. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Né l’appellata, né il Comune di (omissis) si costituivano in giudizio.

Con ordinanza 8 settembre 2017, n. 3619, la V Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’appellante, attesa “l’incertezza della proprietà del suolo nel quale la fioriera oggetto della controversia incombe” e considerata “la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale ed alla eventuale facilità di riposizionare la fioriera in controversia”.

Successivamente l’appellante ribadiva le proprie ragioni con apposita memoria difensiva ed all’udienza del 1° febbraio 2018, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.

Ad un complessivo esame degli atti di causa, il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare il secondo motivo di gravame, avente a suo avviso carattere assorbente delle ulteriori questioni dedotte in appello.

Ad avviso dell’appellante, infatti, il primo giudice avrebbe omesso di rilevare una questione decisiva (ritualmente dedotta in primo grado), ossia che l’area in questione, a prescindere dalla proprietà privata o pubblica, costituirebbe in ogni caso una fascia di rispetto stradale, ai sensi delle norme del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nella quale non può essere collocata alcuna costruzione di sorta.

In particolare, l’art. 18 rubricato “Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati” dispone che “1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi”.

Quindi, il successivo comma 4 precisa che “Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”, laddove (comma 6) “La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il motivo appare fondato.

Deve infatti trovare applicazione il principio generale evidenziato nel precedente di Cons. Stato, V, 28 giugno 2006, n. 4227, a mente del quale “per evitare che risulti ristretta la circolazione, le strade (nel vigore sia del nuovo sia del vecchio codice della strada) sono protette da una fascia di rispetto, in forza della quale è vietato collocare manufatti e recinzioni sul confine della carreggiata, indipendentemente dalla circostanza che la sede stradale occupi terreni di proprietà privata”.

Nel caso di specie, risulta dagli atti che la fioriera oggetto di rimozione era stata collocata in prossimità dell’incrocio tra la “Strada per le (omissis)” e via (omissis), costituendo quindi, in primo luogo, un ostacolo visivo per chi doveva svoltare, ma pure un potenziale intralcio per la circolazione dei veicoli, determinando una riduzione della carreggiata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione al Codice della Strada), “le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D”.

In assenza di uno strumento urbanistico in vigore, inoltre, le distanze che i privati frontisti devono comunque rispettare, nei centri abitati, non possono comunque essere inferiori a 30 mt. per le strade di tipo A; 20 mt. per le strade di tipo D ed E; 10 mt. per le strade di tipo F.

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