Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 8 febbraio 2018, n. 826. Il c.d. “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria

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Il signor Pa. risulta essere, come indicato nella costituzione della società, il liquidatore della stessa tanto che ha conferito il mandato ad litem al proprio difensore avvocato Sasso.

In diritto si osserva, infine, che l’evidenziato stato di liquidazione volontaria non produce l’effetto di cancellare la società dal registro delle imprese e meno che mai di estinguerla (cfr. Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013 nn. 6070 e 6072).

Di conseguenza, la notificazione del ricorso in appello eseguita presso il domicilio eletto dalla società in primo grado (risultante dalla stessa sentenza impugnata), e indirizzata al legale rappresentante della medesima (la cui persona fisica è rimasta immutata sia prima che dopo la liquidazione volontaria), è rituale in quanto effettuata secondo le ordinarie regole di cui all’art. 93 del c.p.a. (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 966).

12.2. Relativamente ai prospettati profili di inammissibilità del ricorso, rintracciati dalla società Be. nel riferimento, operato dal ricorso in appello principale, alla sentenza del T.a.r. per la Campania n. 1138 del 2015, va poi evidenziato quanto segue.

La sentenza n. 1138 del 2015:

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo della stessa società per sopravvenuta carenza di interesse (proposto contro le prime ordinanze adottate dal Comune – nn. 447 e 448 del 16 novembre 2009)

b) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i terzi motivi aggiunti (quelli contro talune note del Commissario prefettizio del Comune di (omissis) del 2011);

c) ha accolto i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato le ordinanze sindacali n. 3 del 10 gennaio 2011 e n. 4 dell’11 gennaio 2011;

d) ha respinto i secondi motivi aggiunti (quelli contro la nota della Regione Campania n. 116 /2009);

e) ha accolto i quarti motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza commissariale n. 2 del 5 gennaio 2012, limitatamente alla parte in cui si ordina alla Be. s.r.l. “di procedere, ai sensi dell’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni alla rimozione, allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi”;

f) ha infine disposto due C.T.U.., la prima per “acclarare preliminarmente la situazione di igienicità effettiva, alla stregua della normativa vigente, delle acque dei laghetti in questione”, la seconda per accertare l’esistenza di danni e la loro quantificazione “unicamente in caso di accertato non inquinamento delle acque”.

In sostanza, la medesima sentenza ha statuito, nella più ampia materia oggetto di contenzioso, l’annullamento delle ordinanze sindacali nn. 3 e 4 del 2011 e, in parte, dell’ordinanza commissariale n. 2 del 2012, nonché l’effettuazione di due C.T.U. per accertare l’esistenza di una condizione di “igienicità effettiva, alla stregua della normativa vigente, delle acque dei laghetti in questione” e, di conseguenza, l’eventuale danno subito.

Ciò significa che l’oggetto dell’appello, cioè la sentenza n. 11 del 2016 con cui lo stesso Tribunale ha condannato il Comune appellante al risarcimento del danno, non può ragionevolmente prescindere dall’esito delle disposte C.T.U. e dal rispetto delle presupposte conclusioni contenute nella sentenza n. 1138 del 2015.

Ne discende che, pur con qualche improprietà, quanto prospettato nel ricorso in esame non inficia l’esame autonomo della specifica pronuncia sulla domanda risarcitoria della Be., né può essere collegato ad una tardiva contestazione della predetta sentenza n. 1138 del 2015.

In definitiva, il comune si è limitato a criticare esclusivamente l’accoglimento, da parte dell’impugnata sentenza, della domanda di risarcimento del danno in alcun modo pregiudicata dalla precedente sentenza non definitiva n. 1138 del 2015.

13. Ciò premesso, l’appello principale è fondato.

13. 1. Il comune di (omissis), nel terzo motivo di appello, ha evidenziato che nessun profilo di colpa possa essere configurato a suo carico.

13.2. Nel contesto del ricorso in esame, tale mezzo di gravame appare quello più liquido (secondo le coordinate interpretative dettate dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5); di conseguenza, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali, il Collegio ritiene che la controversia possa essere risolta proprio esaminando in via prioritaria il sopra richiamato motivo di appello, ritenuto centrale ai fini della decisione.

14. Il T.a.r., nel disporre le C.T.U. per valutare i profili di danno, ha rilevato che il Comune non aveva effettuato le verifiche che erano state richieste dalla conferenza dei servizi del 29 luglio 2009 e che tale omissione era stata reiterata non ottemperando all’ordinanza cautelare n. 725 del 28 aprile 2011 dello stesso Tribunale (con cui era stato disposto il riesame di tutta la situazione dedotta in giudizio alla stregua delle censure mosse dalla società ricorrente).

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