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Il Collegio, tuttavia, rileva che il fatto dedotto dall’appellante ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza revocanda ha pronunciato.
Infatti, oltre a quanto già riportato dalla signora Mo., la sentenza di questa Sezione n. 1994 del 2014 ha rappresentato che “contrariamente a quanto affermato nel secondo motivo non è stato poi fornito alcun elemento diretto a suffragare la pretesa precedente esistenza del rustico di 11 mq che, del resto, la stessa ricorrente assume genericamente essere “stato demolito e ricostruito” come si potrebbe ricavare dai “documenti fotografici degli anni 60 e da dichiarazioni dei testimoni diretti ad affermare l’esistenza del fabbricato prima del 1967” e che “si deve ricordare infatti che le mappe catastali costituiscono sempre un elemento probatorio generico e di carattere sussidiario, al quale si può ricorrere solo nei casi di obiettiva e assoluta mancanza di altri elementi. Nel caso, rispetto al contenuto degli atti di cessione, le risultanze catastali, peraltro risalenti nel tempo e di epoca imprecisata, non assumono una rilevanza probatoria: esse — a tutto voler concedere — potrebbero essere riferite ad un “comodo rurale” di dimensioni inapprezzate, demolito da tempo e certamente non in essere al momento della donazione del terreno all’appellante, per cui l’attendibilità del Catasto al riguardo risulta comunque inidonea”.
Né il Collegio ritiene che possa assumere rilievo ai fini in discorso la mancata specificazione, nella sentenza oggetto di revocazione, della perizia giurata del Geometra Lavadera del 1° dicembre 2008 in quanto la stessa, sebbene articolata, non sembra fornire né costituire una evidenza probatoria risolutiva in ordine alla preesistenza del comodo rurale di 11 mq.
In definitiva, la ricorrente deduce un errore di diritto, consistente nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza essenziale ai fini della decisione, ma non un errore revocatorio, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Nulla è dovuto per le spese del giudizio non essendosi costituito il Comune di (omissis).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore
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