Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 407. La destinazione a verde agricolo di un’area, stabilita da un P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio

La destinazione a verde agricolo di un’area, stabilita da un P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio; tra queste ultime rientra pure la necessità d’impedire un’ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinché si mantenga l’equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità dello spazio urbano, se del caso mercé la contrazione dell’illimitata espansione edilizia. Tutto ciò non determina né veri e propri insediamenti agricoli nuovi, né puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 407
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2017, proposto da:

Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ri. Sc. con domicilio eletto presso lo studio

Vi. So. in Roma, via (…);

contro

Pa. Bu., Fe. Bu., rappresentati e difesi dall’avvocato

Fr. Mi., con domicilio eletto presso il suo studio in

Napoli, via (…);

Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente in carica,

rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ma. Ma., Ve.

Be., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV

Sezione del Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4191/2016,

resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pa. Bu. e di

Fe. Bu. e di Città Metropolitana di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Luigi

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Sc. e La.

su delega di Mi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni

appellati invocavano l’annullamento: a) del decreto del 06/03/2012 n. 75

del Presidente della Provincia di Napoli, di approvazione del piano

urbanistico (P.U.C.) del Comune di (omissis), nella parte in cui il terreno

in proprietà di Pa. Bu. e Fe. Bu. era stato

classificato nella Z.T.O. “E 2 – aree agricole ordinarie”; b) della

deliberazione della Giunta comunale di (omissis) n. 12 del 30 maggio 2011;

c) della relazione istruttoria n.1428 del 26 settembre 2011 del Dirigente

della Direzione Urbanistica, contenente gli esiti della verifica di

conformità e compatibilità della proposta di Piano Urbanistico Comunale

del Comune di (omissis); d) del verbale della Conferenza di Servizi del 21

ottobre 2011; e) della delibera di Consiglio Comunale n.24 del 7 novembre

2011 con la quale erano stati ratificati gli esiti della Conferenza di

Servizi del 21 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 24 comma 11 della L.R.

n.16/2004, approvando definitivamente le Norme Tecniche di Attuazione del

P.U.C. ed il R.U.E.C.; f) della Deliberazione di Giunta Provinciale di

Napoli n.89 del 13 febbraio 2012 con la quale era stata approvata la

proposta di P.U.C. e di R.U.E.C., adottata dal Comune di (omissis).

2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, rilevando non adeguata

la motivazione con la quale veniva disposta la variazione della

classificazione delle aree in proprietà dei ricorrenti che,

precedentemente inserite, all’interno di un comparto più esteso, nella

Z.T.O. C2, di espansione rada con subordinazione dell’edificazione a

lottizzazione convenzionata, sono state incluse nella Z.T.O. “E 2 – aree

agricole ordinarie”. In particolare, secondo il TAR i giustificativi alla

base di tale modifica della classificazione, correlati all’opportunità di

considerare le previsioni del Piano territoriale di coordinamento

provinciale (di seguito PTCP), nonché all’obiettivo di contenere il

consumo del suolo da destinare a scopi edificatori in connessione con il

fabbisogno abitativo complessivo, non risultavano adeguati. Infatti, il

PTCP non risultava essere stato nemmeno adottato. Mentre il riferimento al

contenimento del consumo del suolo a scopi edificatori assumeva la valenza

di principio senza che, tuttavia, né dalla documentazione in atti né dalle

deduzioni delle difese delle amministrazioni resistenti emergessero i

criteri seguiti per la sua applicazione nella elaborazione del piano, tali

da giustificare la nuova classificazione impressa, con destinazione a

verde agricolo dell’area in proprietà dei ricorrenti, da molti anni

desinata ad espansione, sia pure rada, inserita in contesto con un livello

complessivo di urbanizzazione tale da consentire per i terreni attigui

(pure originariamente inclusi nella medesima Z.T.O. C2) finanche di

prescindere dalla subordinazione dell’edificazione all’approvazione di un

piano urbanistico attuativo.

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