La destinazione a verde agricolo di un’area, stabilita da un P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio; tra queste ultime rientra pure la necessità d’impedire un’ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinché si mantenga l’equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità dello spazio urbano, se del caso mercé la contrazione dell’illimitata espansione edilizia. Tutto ciò non determina né veri e propri insediamenti agricoli nuovi, né puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 407
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2017, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avvocato Ri. Sc. con domicilio eletto presso lo studio
Vi. So. in Roma, via (…);
contro
Pa. Bu., Fe. Bu., rappresentati e difesi dall’avvocato
Fr. Mi., con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli, via (…);
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ma. Ma., Ve.
Be., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV
Sezione del Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4191/2016,
resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pa. Bu. e di
Fe. Bu. e di Città Metropolitana di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Luigi
Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Sc. e La.
su delega di Mi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni
appellati invocavano l’annullamento: a) del decreto del 06/03/2012 n. 75
del Presidente della Provincia di Napoli, di approvazione del piano
urbanistico (P.U.C.) del Comune di (omissis), nella parte in cui il terreno
in proprietà di Pa. Bu. e Fe. Bu. era stato
classificato nella Z.T.O. “E 2 – aree agricole ordinarie”; b) della
deliberazione della Giunta comunale di (omissis) n. 12 del 30 maggio 2011;
c) della relazione istruttoria n.1428 del 26 settembre 2011 del Dirigente
della Direzione Urbanistica, contenente gli esiti della verifica di
conformità e compatibilità della proposta di Piano Urbanistico Comunale
del Comune di (omissis); d) del verbale della Conferenza di Servizi del 21
ottobre 2011; e) della delibera di Consiglio Comunale n.24 del 7 novembre
2011 con la quale erano stati ratificati gli esiti della Conferenza di
Servizi del 21 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 24 comma 11 della L.R.
n.16/2004, approvando definitivamente le Norme Tecniche di Attuazione del
P.U.C. ed il R.U.E.C.; f) della Deliberazione di Giunta Provinciale di
Napoli n.89 del 13 febbraio 2012 con la quale era stata approvata la
proposta di P.U.C. e di R.U.E.C., adottata dal Comune di (omissis).
2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, rilevando non adeguata
la motivazione con la quale veniva disposta la variazione della
classificazione delle aree in proprietà dei ricorrenti che,
precedentemente inserite, all’interno di un comparto più esteso, nella
Z.T.O. C2, di espansione rada con subordinazione dell’edificazione a
lottizzazione convenzionata, sono state incluse nella Z.T.O. “E 2 – aree
agricole ordinarie”. In particolare, secondo il TAR i giustificativi alla
base di tale modifica della classificazione, correlati all’opportunità di
considerare le previsioni del Piano territoriale di coordinamento
provinciale (di seguito PTCP), nonché all’obiettivo di contenere il
consumo del suolo da destinare a scopi edificatori in connessione con il
fabbisogno abitativo complessivo, non risultavano adeguati. Infatti, il
PTCP non risultava essere stato nemmeno adottato. Mentre il riferimento al
contenimento del consumo del suolo a scopi edificatori assumeva la valenza
di principio senza che, tuttavia, né dalla documentazione in atti né dalle
deduzioni delle difese delle amministrazioni resistenti emergessero i
criteri seguiti per la sua applicazione nella elaborazione del piano, tali
da giustificare la nuova classificazione impressa, con destinazione a
verde agricolo dell’area in proprietà dei ricorrenti, da molti anni
desinata ad espansione, sia pure rada, inserita in contesto con un livello
complessivo di urbanizzazione tale da consentire per i terreni attigui
(pure originariamente inclusi nella medesima Z.T.O. C2) finanche di
prescindere dalla subordinazione dell’edificazione all’approvazione di un
piano urbanistico attuativo.
segue pagina successiva
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