Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 382. L’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti

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3. Il capitano Ab. ha impugnato con ricorso principale e motivi aggiunti i rapporti informativi n. 43 e n. 44, nella nuova versione compilata, nonché la decisione del predetto ricorso gerarchico, chiedendo assieme il risarcimento del danno subito (n.r.g. 12500/2002). Il ricorrente ha denunziato vizi formali e sostanziali degli atti impugnati, che avrebbero comportato un ridimensionamento, considerato immotivato, rispetto al precedente documento caratteristico n. 42.
4. Con sentenza 13 gennaio 2014, n. 372, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha respinto una censura di tardività del provvedimento adottato sul ricorso gerarchico e respinto l’impugnativa nel merito.
5. Il capitano Ab. ha interposto appello avverso la sentenza n. 372/2014 con un’unica complessa doglianza con la quale ha sostenuto che:
a) il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la decisione del ricorso gerarchico, oltre ad avere influito negativamente sulla sua carriera, costituirebbe un vizio rilevante del provvedimento adottato;
b) la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente escluso la manifesta illogicità della valutazione delle sue doti tenuto conto del brusco ridimensionamento rispetto a valutazioni contigue nel tempo, relative allo stesso incarico assolto e formulate dagli stessi superiori, con riguardo a elementi caratteriali tendenzialmente stabili (etica militare). Il rapporto n. 43 sarebbe viziato dal contrasto fra le valutazioni dei revisori e quelle del compilatore, che dovrebbero semmai prevalere essendo il compilatore a più diretto contatto con il valutando, e la mancata concordanza di giudizi sarebbe originata dall’intento di giustificare la scelta di destinare all’incarico di direttore del seminario RACVIAC, al posto del capitano Ab., altro ufficiale sprovvisto di adeguati requisiti, come apparirebbe anche dalla documentazione acquisita dal T.A.R. a seguito di istruttoria. Quanto al rapporto n. 44, così come nuovamente redatto, il compilatore avrebbe disatteso l’ordine (contenuto nel decreto di annullamento dell’originario documento) di eliminare il riferimento a fatti estranei al periodo di valutazione; il medesimo rapporto impropriamente sarebbe stato redatto solo dal compilatore, avrebbe disatteso le valutazioni positive del documento caratteristico internazionale redatto in data 13 febbraio 2001 e imputato mancanze caratteriali non segnalate dai superiori che operavano a stretto contatto con lui e che, se effettive, avrebbero dovuto condurre all’irrogazione di sanzioni.
5.1. L’appellante, in conclusione, ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e ha riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (mancata percezione dello stipendio connesso alla promozione al grado superiore di capitano di vascello a seguito degli esiti negativi delle procedure di avanzamento a scelta per gli anni 2002, 2003 e 2004, impugnati di fronte al G.A.) e di quello morale (per i rilievi contenuti nei giudizi impugnati, reputati offensivi) per un totale di euro 144.000, salvo una diversa valutazione equitativa.
6. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, contestandone la fondatezza. L’appellante utilizzerebbe in maniera artificiosa la dicotomia fra qualità morali e professionali: indiscusse queste ultime, egli non avrebbe posseduto le altre, tenendo un comportamento ostile nei confronti del collega chiamato a sostituirlo nell’incarico all’estero, forse in considerazione del miglior trattamento economico connesso. Ha replicato poi alle ulteriori articolazioni della censura proposta.

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